Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15471 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 32182/06 R.G. proposto da:

Stella Marina di Ricci Maria Stella s.n.c., in persona del legale

rappresentante Signora R.M.S., elettivamente domiciliata

in Roma, via G.A. Pasquale, n. 21, presso Capriotti Mario,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Bruni Ciriaco per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco p.t.,

domiciliato in Roma, via F. Denza, n. 20, presso l’Avvocato Del

Federico Lorenzo che lo rappresenta e difende per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/1/06 della Commissione tributaria regionale

delle Marche, depositata il 17.5.2006, notificata il 26.9.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 aprile 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per il Comune controricorrente, l’Avvocato Valeria D’Ilio, per

delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Stella Marina di Ricci Maria Stella s.n.c., esercente stabilimento balneare su area demaniale marittima, ricorre, con un solo, articolato motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello proposto dal comune di San Benedetto del Tronto, riformava la sentenza n. 75/2/2003, con cui la commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva accolto il ricorso della stessa contribuente, ritenendola priva della qualità di soggetto passivo d’imposta, avverso il diniego di rimborso della somma di L. 1.108.000 versata a titolo d’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2000, relativamente ai fabbricati insistenti sull’area in concessione.

1.2.-. Il comune nominato resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.

2.- Motivo del ricorso e quesiti di diritto.

2.1.- L’unico motivo contenuto nel presente ricorso per cassazione con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3) e vizio di motivazione, sul presupposto che lo stabilimento balneare sorgente su area demaniale non sarebbe soggetto ad imposta comunale sugl’immobili nell’annualità interessata, ma solo con decorrenza 1.1.2001, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3, – si conclude coi seguenti quesiti di diritto:

2.1.1.- se “Il mancato accertamento del rilascio di autorizzazioni a costruire ad opera del concessionario di spiaggia su beni del demanio marittimo consente di stabilire che gli stessi sono considerati beni che rappresentano un diritto reale di proprietà”;

2.1.2.- se, quando “effettivamente le costruzioni sono state effettuate dalla società ricorrente sul suolo del demanio marittimo, le stesse possono essere regolamentale a favore del concessionario di spiaggia quale titolare di un diritto reale di proprietà”; e se “In ogni caso il fabbricato cd. stabilimento balneare rappresenta un diritto di proprietà del concessionario di spiaggia”;

2.1.3.- se “L’art. 49 c.n. e l’art. 34 reg. att. c.n., commi 3 e 4 attestano che i concessionari di spiaggia sono titolari di un diritto reale di proprietà o di un diritto di godimento di natura obbligatoria ovvero il manufatto che insiste sullo stabilimento balneare rappresenta solo una pertinenza demaniale”;

2.1.4.- se “I concessionari di spiaggia sono soggetti passivi d’imposta ICI solo dal 01.01.2001 per effetto della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 o devono corrispondere l’ICI dall’01.01.1998 per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lett. a) ovvero infine devono pagare ICI dall’01.01.1993, anno di istituzione dell’imposta”;

2.1.5.- se “Il censimento dello stabilimento balneare al N.C.E.U. competente, implica automaticamente il riconoscimento in capo al concessionario di spiaggia di essere titolare di un diritto reale di superficie”;

2.1.6.- se “Il rispetto delle norme richiamate e descritte in questo ricorso dalla società ricorrente consente … di ordinare al Comune di San Benedetto del Tronto affinchè effettui il rimborso dell’ICI pagato nell’anno di imposta 2000 a favore della società Stella Marina di Ricci Maria Stella”.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito espresse, e deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione debbono essere interamente compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nella circostanza che la giurisprudenza infra citata, di segno contrario alle tesi principali della ricorrente, è in gran parte posteriore all’introduzione del ricorso.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- I quesiti trascritti nei par. da 2.1.1 a 2.1,3, vertenti sulla pretesa non soggezione all’imposta degli edifici costruiti su area demaniale, perchè asseritamene non costituenti oggetto di un diritto reale di proprietà, possono essere accorpati. La risposta è contraria alle tesi della ricorrente: il concessionario di un’area demaniale, sulla quale sia realizzato uno stabilimento balneare, può essere considerato – a condizione che tanto emerga indiscutibilmente dall’atto di concessione e da altre circostanze valutabili dal giudice di merito – titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata temporanea, pari a quella della concessione (S.U. n. 1324/1997), soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto (Cass. nn. 4769/2004, 4402/1998); in caso di riscontrata titolarità del diritto di superficie, il concessionario è soggetto all’imposta comunale sugli immobili che ne sono oggetto (Cass. n, 9935/2008, con argomentazioni condivise dal collegio).

4.2.- Al quesito trascritto al par. 2.1.4 si risponde nel senso che il titolare del diritto di superficie, gravante su suolo demaniale, è soggetto all’ICI fin dal momento in cui l’imposta fu istituita (1.1.1993), poichè il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1, stabilisce anche nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, (Cass. n. 17730/2006), ed anche prima che l’articolo 18, legge 23 dicembre 2000, n. 388 lo disponesse esplicitamente a carico del concessionario che il titolare del diritto di superficie è soggetto ad ICI (Cass. n. 9935/2008, cit. condivisa dal collegio anche su questo punto; analogamente, Cass. n. 1718/2007, in materia di INVIM).

4.3.- Il quesito trascritto al par. 2.1.5 è assorbito in quanto – come è stato chiarito al par. 4.1 – la titolarità di un diritto reale di superficie (se sussistente), in capo al soggetto concessionario di un’area demaniale marittima, discende non dal mero fatto dell’iscrizione in catasto, bensì dal fatto che su tale area insistano costruzioni non demaniali e che l’attribuzione del diritto reale di superficie si evinca dall’interpretazione dell’atto amministrativo di concessione.

4.4.- La risposta al quesito trascritto al par. 2.1.6 è conseguente a quelle che precedono, nel senso che il titolare di un diritto di superficie su manufatti insistenti su area demaniale in concessione è soggetto passivo dell’ICI corrispondente, e dunque non ha diritto al rimborso di quanto versato a tale titolo, anche relativamente ad annualità precedenti il 2001.

4.5.- La censura è infondata anche sotto il profilo del vizio di motivazione, concernente, quale fatto controverso, la natura reale od obbligatoria del diritto di godimento sui manufatti compresi nell’area demaniale, e la conseguente soggezione o non soggezione all’ICI. La commissione regionale ha fornito logica e sufficiente spiegazione delle ragioni per cui al concessionario dell’area deve attribuirsi, in virtù dello jus aedificandi compreso nella concessione, la titolarità di un diritto di superficie a tempo determinato (finchè dura la concessione), sufficiente a renderlo soggetto passivo d’imposta.

4.6.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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