Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15471 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8931-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE,(OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9005/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del

29/09/2014, depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno n. 9005/04/2014, depositata in data 22/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione, proposta dal C., già liquidatore della M.P. srl, in proprio, “per gli eventuali effetti per lui pregiudizievoli”, di due avvisi accertamento emessi, per maggiori IRES, IVA ed IRAP dovute, in relazione agli anni d’imposta 2006 e 2007, dalla M.P. srl, società messa in liquidazione il “27/12/2007” e cancellata dal Registro delle Imprese in data “18/03/2009”, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del C., hanno sostenuto che gli avvisi di accertamento, intestati “alla soc. M.P. srl in liquidazione”, rappresentata dal C. nella qualità di liquidatore e legale rappresentante, sono stati notificati nel 2011, allorchè la società, cancellata dal Registro delle Imprese dal 2009, era già estinta, con perdita della personalità giuridica, cosicchè la stessa non poteva agire o essere convenuta in giudizio; di conseguenza, l’atto impositivo, notificato “a nome della società cancellata ovvero a nome del socio, ma carente dell’idonea motivazione circa il limite della responsabilità riscontrata a suo carico”, deve ritenersi nullo. Invero, ad avviso dei giudici della C.T.R., non esiste una successione automatica dei soci della società, potendo l’Amministrazione agire nei loro confronti (così come nei confronti dell’ex liquidatore), per i debiti tributari facenti ancora carico alla società estinta, solo previa dimostrazione, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, che i soci stessi abbiano effettivamente riscosso, negli ultimi due anni precedenti la messa in liquidazione denaro o altri beni.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 2945 c.c., avendo la C.T.R. annullato gli atti impositivi, sulla base del duplice presupposto, erroneo, secondo l’Agenzia delle Entrate, della insussistenza di una successione automatica dei soci della società estinta per i debiti, nella specie, tributari e della necessità per l’Amministrazione di provare che essi abbiano riscosso effettivamente utili.

2. La censura è fondata, involgendo, peraltro, questione rilevabile d’ufficio.

Nello specifico, la società di capitali M.P. srl – soggetto giuridico debitore – era già estinta, in conseguenza della avvenuta cancellazione dal registro delle imprese nel 2009, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, giusta il disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2 (introdotto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, art. 4, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative), che ricollega l’effetto “estintivo” delle società dotate di personalita giuridica alla pubblicità costitutiva della iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguenza che, estinta la società, i diritti vantati dai ereditari della società, rimasti insoddisfatti, potevano essere fatti valere esclusivamente nei confronti dei soci e soltanto fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero anche nei confronti del liquidatore, ma soltanto nel caso in cui questo avesse versato in colpa. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi notificati all’ex liquidatore ed ai soci ed oggetto del presente giudizio sono gli atti impositivi notificati all’ex liquidatore ed impugnati dal medesimo, pur essendone cessata la rappresentanza della società.

Ora, occorre rilevare che, a seguito della cancellazione, si determina -in applicazione dell’art. 2495 c.c. – il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale del liquidatore, in quanto il fenomeno successorio che si verifica con la estinzione della società di capitali (privata della capacita di stare in giudizio: Corte Cass. SU 12.3.2013 n. 6070), come regolato dalla norma predetta, determina il trasferimento delle obbligazioni della società direttamente ai singoli soci – che ne rispondono solo in quanto risultino attributari di diritti e beni in base al bilancio finale di liquidazione e soltanto nei limiti di quanto riscosso.

Deve escludersi una concorrente legittimazione processuale dell’ “ex liquidatore” rimasto privo, a seguito della estinzione della società, del potere di rappresentanza di tale soggetto, ove non ricorra la peculiare ipotesi di responsabilità “diretta, per colpa” del liquidatore, prevista dall’ultima parte dell’art. 2495 c.c., comma 2, ne la ipotesi speciale, disciplinata del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1 (responsabilità diretta – per il pagamento della imposta – del liquidatore che, durante la esecuzione delle operazioni di liquidazione, abbia omesso di versare in tutto od in parte – in violazione della prelazione – le imposte sui redditi della persona giuridica: su cui vedi Corte n. 11968/2012).

Neppure può trovare applicazione del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4 (recante “semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”), che dispone ai fini della “validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi”, il differimento dell’effetto estintivo alla scadenza del quinquennio successivo alla iscrizione della cancellazione, trattandosi di norma priva di efficacia retroattiva (cfr. Corte Cass. 6743/2015; cfr. anche Cass. 4788/2016).

La responsabilità posta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è, invero, una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti. (Cass. S.U. 2079/1989 e 2767/1989, Cass. 12546/2001; Cass. n. 10508/2008; Cass. 7327/2012 e n. 179/2014).

Nel caso di specie, non risulta dedotta nell’atto impositivo tale peculiare ipotesi di responsabilità del liquidatore, essendo lo stesso impostato esclusivamente con riferimento alla posizione dei soci quali successori della società estinta.

Pertanto, l’impugnazione proposta, rivolta avverso atto impositivo all’evidenza relativo alla società (e non diretto anche all’ex liquidatore in proprio per sue specifiche responsabilità), avrebbe dovuto essere dichiarata, in quanto avanzata da società già estinta, (prima addirittura dell’instaurazione del giudizio di primo grado), rappresentata in giudizio dall’ex liquidatore, improponibile, stante il difetto di capacità, giuridica e processuale, della società, essendosi già prodotto l’effetto estintivo a seguito di cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese (Cass. S.U. 6070/2013).

Nè si può dubitare della rilevabilità in questa sede del vizio processuale non esaminato nelle precedenti fasi processuali, posto che, nel caso di specie, è pacifica la cancellazione della società, in epoca antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.

La C.T.R non si è dunque attenuta a tali principi di diritto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., poichè l’azione non poteva essere neppure proposta dalla società contribuente (conf. Cass. n. 28187/2013; Cass. 6743/2015; Cass. 15648/2015; Cass. 20252/2015).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata senza rinvio, poichè l’azione, in relazione a debito tributario imputato alla società contribuente, non poteva essere neppure proposta.

In considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie processuale, le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, mentre vanno dichiarate irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio poichè l’azione non poteva essere neppure proposta; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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