Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15471 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 27/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15471

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30221/2014 proposto da:

TCN Vehicles Division S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gian Giacomo

Porro n.8, presso l’avvocato Carlevaro Anselmo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Di Toro Marco, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei

Parioli n.76, presso l’avvocato D’amore Severino, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Tabellini Carlo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1721/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2017 dal cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione e annullamento con rinvio;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. Carlevaro che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. Del Vecchio, con

delega, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Torino ha accolto l’impugnazione proposta da L.M. avverso la sentenza del Tribunale di Alba che, a sua volta, in ragione del pagamento – da parte di costei – della somma di Euro 490.000,00 circa, aveva – in tale misura – già parzialmente considerato favorevolmente la sua opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato, da quel giudice, per un importo di circa due milioni di Euro (pari a quanto accertato da una perizia contrattuale), su domanda della TCN Vehicles Division srl, subentrata nella posizione degli azionisti della soc. Bianco SpA (i sigg. P. e B.), i quali avendo acquistato (con atto del 10 aprile 2008) dalla L., socio di maggioranza (ma anche da altri tre soci di minoranza), le partecipazioni sociali nella stessa soc. Bianco, corrispondenti all’intero capitale, avevano diritto al pagamento (secondo una clausola (la n.3.11) contenuta nel contratto di cessione delle partecipazioni), da parte della medesima L., dell’importo corrispondente alle perdite maturate nel corso della gestione dell’impresa, nei primi tre mesi dell’anno 2008.

1.1. La Corte territoriale, nella sostanza, ha ribaltato la sentenza di prime cure negando che la società attrice avesse diritto al pagamento di una somma maggiore di quella corrisposta dalla cedente in conseguenza del monitorio, in quanto la misura del suo pagamento corrispondeva a quanto stabilito dalla clausola contrattuale n. 3.11. 1.2. Secondo la Corte territoriale, dalla complessiva interpretazione del contratto (denominato “contratto di sottoscrizione”) emergeva che la copertura delle perdite, pattuita tra le parti, doveva tener conto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 e spingersi sino al 31 marzo 2008, sicchè l’obbligo di pagamento, posto a carico della cedente e socia di maggioranza, riguardava le sole perdite maturate dopo il 31 dicembre 2007 e calcolate sul presupposto della rispondenza a realtà della situazione patrimoniale a quella data.

1.3. Secondo lo stesso giudice, questa interpretazione era avvalorata dalle previsioni contrattuali contenute: a) nell’ultima parte della clausola 3.11, che stabiliva la regola dell’indeducibilità di quell’importo dai massimali stabiliti per gli indennizzi contenuti nella sezione V del contratto, ossia afferenti all’ulteriore obbligo della L. per le passività che potevano non essere evidenziate nel bilancio al 31 dicembre 2007; b) nella pattuizione 3.8, secondo cui i tecnici avrebbero dovuto redigere la situazione patrimoniale, limitatamente al periodo 1 gennaio- 31 marzo 2008, tenendo conto di tutta la documentazione esistente anche relativa al periodo precedente.

1.4. L’esistenza di eventuali altre perdite emergenti, anche per la mancata due diligence (non eseguita per ragioni di urgenza relativa all’adozione di improrogabili provvedimenti di ricostituzione del capitale), in riferimento all’ipotizzata erroneità della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007, avrebbe attinenza non a quella n. 3.11 ma ad altre clausole dell’accordo negoziale, non oggetto della controversia in esame, non potendosi in questa esaminare se la cedente avesse o meno assunto altre obbligazioni, oltre quella di cui alla clausola in esame.

2. Avverso tale decisione ricorre della TCN Vehicles Division srl, con tre mezzi, illustrati anche con memoria, contro cui resiste la L., con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) la ricorrente afferma che la Corte territoriale avrebbe completamente disatteso i principi dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo omesso di indagare la comune intenzione delle parti (1362, comma 2), il comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione dell’accordo, e le clausole nel loro complesso (1363), essendo quella lettura in contrasto con il senso dell’intera operazione contrattuale che aveva a suo fondamento il ripianamento di tutte le perdite, ivi incluse quelle contenute nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 (unilateralmente redatta), in modo che il patrimonio netto della società Bianco SpA fosse uguale a zero.

1.1. La Corte non avrebbe tenuto conto delle premesse al contratto di sottoscrizione (dove si individuava la finalità di assicurare che gli attuali azionisti “provved(essero) a coprire tutte le perdite subite dalla società fino al 31 marzo 2008 (quindi anche quelle successive alla data della situazione patrimoniale…) in modo che il patrimonio netto contabile alla data del 31 marzo 2008 (….) (fosse) pari a 0” sicchè nella “perdita” rientrassero anche le rettifiche dei revisori al bilancio al 31 dicembre 2007) e di alcune comunicazioni analiticamente richiamate, non considerate nello svolgimento della sua attività interpretativa, in violazione dell’art. 1363 c.c., altrimenti il rischio dei sottoscrittori – assunto con tali salvaguardie in ragione della necessità di assumere i provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c., senza indugio – sarebbe stato enorme e non economicamente accettabile.

1.2. Essa, inoltre, avrebbe confuso la previsione relativa agli indennizzi (contrattuali), tenuta nettamente distinta dall’impegno contrattuale di ripianamento delle perdite, di cui alla clausola 3.11, poichè la prima aveva riguardo alla società ed il secondo ai sottoscrittori (oltre che termini di adempimento diversi, per difformità delle dichiarazioni e delle garanzie, e previsioni di massimali e franchigie per gli indennizzi ma non per il ripianamento).

1.3. Infine, pur richiamando il riferimento al punto 3.8 i giudici di appello non avrebbero rilevato che in essa, per la redazione della situazione patrimoniale, si faceva richiamo ai principi contabili, i quali non potrebbero tollerare alcuna limitazione temporale.

2.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., anche in relazione alla mancata e/o erronea applicazione degli artt. 2424 e 2425 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) la ricorrente afferma che la Corte territoriale avrebbe commesso un grave errore metodologico e giuridico in quanto, con l’utilizzo del termine “situazione patrimoniale”, le parti avrebbero fatto riferimento a un documento redatto ai sensi dell’art. 2424 c.c., non ad un conto economico (relativo al solo periodo 1 gennaio- 31 marzo 2008), ex art. 2425.

2.1.Secondo la società, i giudici distrettuali avrebbero confuso i due concetti non avvedendosi che il riferimento era alla “situazione patrimoniale” (o “stato patrimoniale”) alla data del 31 marzo 2008, non rilevando la “maturazione di perdite” ma la situazione effettiva della società a quella certa data, tenuto conto che la situazione patrimoniale di partenza (ossia il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007) era il frutto di un documento unilateralmente approvato.

3.Con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2423 c.c., e del principio n. 29 dei principi contabili nazionali, nonchè anche degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) la ricorrente afferma che la Corte ha errato nel respingere le proprie tesi circa l’impossibilità di prescindere dalle passività rilevate dal revisore e relative al periodo chiuso con il bilancio al 31 dicembre 2007 atteso che, secondo i principi contabili, non si sarebbe potuto prescindere dalle rettifiche al bilancio del 2007, anche in ragione del principio della continuità dei bilanci.

4. I tre mezzi di ricorso, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

5. Con essi, infatti, si lamenta la violazione dei criteri ermeneutici nell’interpretazione del contratto ed, in particolare, della clausola n. 3.11 che ha regolato – nel quadro di una cessione di partecipazioni societarie – l’obbligo, da parte del socio di maggioranza, di corrispondere (a titolo di “indennizzo”) il pagamento di una somma di denaro pari alle perdite della società, così come accertate esistenti fino alla data del 31 marzo 2008.

5.1. Secondo la ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe mal interpretato il contratto, con violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 nonchè dei principi relativi al bilancio di esercizio ed ai suoi documenti collegati, secondo le previsioni di cui agli artt. 2423-2425, ed i principi contabili (nazionali).

6. Il ricorso, tuttavia, è infondato e deve essere respinto.

6.1. Infatti, la motivazione della sentenza impugnata contiene un’interpretazione della pattuizione (articolata in varie clausole, coordinabili e risultate coordinate tra di loro) pienamente compatibile con il testo nel suo tenore letterale e logico-giuridico.

6.2. L’articolato (riportato alla p. 9 del ricorso, note 6 e 7), infatti, nel suo tenore letterale (con la previsione di un “indennizzo (…) esattamente corrispondente alla perdita manifestatasi nel periodo 01.01.2008 al 31.03.2008 calcolata sulla base della situazione patrimoniale al 31.03.2008”) non mostra alcuna violazione ermeneutica da parte del giudice di appello, nè evidenzia l’esistenza di una diversa comune intenzione delle parti (1362, comma 2), in quanto il dato finale della previsione contrattuale in esame (ossia l’art. 3.11, secondo cui “tale importo non potrà in alcun modo essere dedotto dai massimali che garantiscono gli indennizzi previsti dalla sezione 5”) è ben compatibile con la lettura sistematica che ne ha fatto il giudice distrettuale, secondo il quale la sua ermeneusi era avvalorata dalle previsioni contenute nell’ultima parte della clausola 3.11, laddove si stabiliva la regola dell’indeducibilità di quell’importo dai massimali previsti per gli indennizzi contenuti nella sezione 5 del contratto, ossia afferenti all’ulteriore obbligo della L. per le passività che potevano non essere evidenziate nel bilancio al 31 dicembre 2007.

6.3. Ora è ben possibile che la nozione di “situazione patrimoniale”, utilizzata dalle parti, in luogo di quella di “conto economico” (perchè più idonea a caratterizzare il documento relativo al solo periodo 1 gennaio- 31 marzo 2008), redatto ai sensi dell’art. 2425 c.c. (ossia di un documento contabile del bilancio d’esercizio aziendale che, contrapponendo i costi e i ricavi di competenza del periodo, illustrasse il risultato economico della gestione di quel periodo misurando, in questo modo, l’incremento o il decremento che il capitale netto aziendale aveva subito per effetto della gestione di esercizio; permettendo d’individuare i risultati parziali di tutte le fasi gestionali in cui poteva essere scomposta l’attività dell’impresa e, ad esempio, quella relativa ad un trimestre della stessa), potesse indurre l’interprete a dare l’interpretazione che la società ricorrente sollecita ora a questa Corte, ma tale ricostruzione alternativa finirebbe per essere una sovrapposizione arbitraria, rispetto a quella fornita dal giudice distrettuale, atteso che questa non contiene errori che evidenzino un contrasto con i canoni ermeneutici richiamati e con i principi di diritto postulati.

6.4. Il giudice distrettuale, infatti, ha ritenuto preminente la lettura della clausola attraverso la chiara delimitazione di periodo (ossia, del riferimento alle perdite del solo primo trimestre del 2008) ed ha considerato che altra e diversa disciplina l’accordo avesse dato alle sopravvenienze economiche non contabilizzate.

6.5. Sicchè l’interpretazione alternativa fornita dalla ricorrente, sebbene contenga elementi suggestivi che avrebbero potuto integrare il diverso approdo ermeneutico che essa indica e sollecita, non contiene tuttavia elementi tali da far ritenere come erroneo il risultato interpretativo oggetto di impugnazione.

6.6. Va infatti qui affermato il principio di diritto secondo cui,

in tema di ermeneutica contrattuale e del suo controllo in cassazione ai sensi degli artt. 13632 c.c. e ss., l’uso di espressioni tecniche non del tutto univoche e chiare (nella specie: “situazione patrimoniale” in luogo di “conto economico”), nella convenzione da interpretare, che il giudice di merito abbia ricostruito sulla base del suo tenore letterale e della tenuta logica di questo con le altre parti dell’accordo, non legittima una diversa ermeneusi, pur possibile, siccome incentrata sul privilegiamento di un termine tecnico utilizzato nel testo (“situazione patrimoniale”) piuttosto che degli altri elementi contenuti nella clausola (nella specie, la delimitazione dell’indennizzo alla somma corrispondente al calcolo delle perdite emerse nel solo trimestre considerato, successivo alla chiusura dell’esercizio precedente), in quanto la diversa interpretazione (scartata dal giudice) non si dimostra più vera di quella prevalsa, in ragione sia del tenore testuale che della lettura sistematica delle clausole compiuta dal giudicante.

6.7. Nè l’allegazione di fatti capaci di dimostrare il comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione dell’accordo, possono essere considerati in questa sede ove, quelle allegazioni, non hanno pregio, risolvendosi esse in una richiesta di rivalutare l’apprezzamento di fatti liberamente spiegatisi, selezionati e considerati nel corso della fase di merito.

7. In conclusione, il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto così che restano a carico della società ricorrente sia le spese di questa fase (liquidate come in dispositivo) e sia il raddoppio del contributo unificato, previo accertamento dell’esistenza dei relativi presupposti.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della resistente, nella misura di Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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