Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15471 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 5007/2019 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppa Cannizzaro e

dall’avv. Salvatore Galvagno, elettivamente domiciliata in Roma,

alla Via Alfani 29, presso l’avv. Gianmarco Panetta.

– ricorrente –

contro

A.M., S.M., S.A. E

S.N..

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19547/2018,

depositata in data 24.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

20.2.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 1999, B.G. ha evocato in giudizio Sa.Al., R.A., Sc.An., Sc.Ri. e Sc.An. dinanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, esponendo di proprietario di un fondo rustico (sito in Adrano, in catasto al foglio 9, particelle 32, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, 96 e 97), confinante con i terreni di proprietà S. (part. 98) e R.- Sc. (particelle 30, 10, 29 e 40); che la linea di confine tra i suddetti fondi non era fisicamente individuata.

Ha chiesto di regolare i confini e di ordinare l’apposizione dei termini lapidei, con aggravio di spese a carico dei convenuti.

Sa.Al. ha chiesto di respingere la domanda, sostenendo che il confine era esattamente delimitato dai segni visibili presenti in loco, risultando conforme alle mappe catastali.

Si sono costituiti R.A., Sc.An., Sc.Ri. e Sc.An., instando in via riconvenzionale per l’accertamento dell’usucapione dal fondo da essi posseduto fin dal 1960.

Il processo è stato interrotto a causa del decesso di Sa.Al. ed è stato riassunto nei confronti degli eredi A.M., S.M., S.A. e S.N..

Il Tribunale, in accoglimento della domanda principale, ha individuato il confine in base alle risultanze della c.t.u., dichiarando inammissibile le riconvenzionali.

La sentenza è stata appellata da A.M., S.M., S.A. e S.N..

Il giudizio di secondo grado è stato riunito ad altro processo, avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sez. Adrano, n. 47/07 con cui era stata respinta la domanda di usucapione proposta da A.M. e dai S. nei confronti di B.G..

All’esito, la Corte distrettuale di Catania ha individuato un confine diverso da quello stabilito dal Tribunale, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso in cassazione B.G., deceduto nel corso del giudizio di legittimità.

Si è costituito in giudizio l’erede M.G., instando per l’accoglimento dell’impugnazione.

Con ordinanza n. 19547/2018, questa Corte ha respinto i tre motivi di ricorso, vertenti, rispettivamente, a) sulla denunciata violazione degli artt. 950,2697 c.c. e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), riguardo all’asserita carenza di prova in merito alla collocazione del confine nel punto indicato dal B.; b) sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consistente nell’assenza di segni visibili del confine tra i due fondi; c) sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., diretto a riformare la pronuncia di secondo grado per non aver posto integralmente a carico degli appellanti le spese processuali.

Per la cassazione di questa ordinanza, M.G. ha proposto ricorso per revocazione in un unico motivo, illustrato con memoria. A.M., S.M., S.A. e S.N. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver questa Corte omesso di esaminare il contenuto della memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., depositata in data 1.2.2018, con cui era stata eccepita l’improcedibilità dell’appello, sostenendo che gli appellanti, dopo aver notificato il gravame in data 12.7.2008, si erano costituiti solo il 23.7.2008 e quindi dopo la scadenza del termine di dieci giorni fissato dall’art. 348 c.p.c. (termine scaduto in data 22.7.2008).

Secondo il ricorrente, questa Corte, non avendo esaminato il contenuto della memoria, sarebbe incorsa in un errore revocatorio decisivo, vertente su un fatto processuale, il citai esame avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella assunta.

Il ricorso deve ritenersi ammissibile.

L’ordinanza impugnata ha del tutto omesso di esaminare il contenuto della memoria ex art. 380 bis c.p.c., con cui il ricorrente aveva eccepito l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., evidenziando che gli appellanti si erano costituiti in giudizio dopo la scadenza del termine di 10 gg. dalla notifica dell’atto di impugnazione.

Va inoltre evidenziato che la sentenza di secondo grado aveva definito la causa nel merito senza pronunciare in alcun modo sulla tempestività della costituzione in giudizio degli appellanti ai sensi dell’art. 348 c.p.c. e pertanto la questione poteva esser rilevata d’ufficio in cassazione, senza che il ricorrente fosse tenuto a proporla con i motivi di ricorso.

I vizi di inammissibilità od improcedibilità dell’appello, non rilevati dal giudice di merito, possono essere rilevati, anche d’ufficio, in sede di legittimità se non implicano accertamenti in fatto e se il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione pregiudiziale di rito, sicchè, solo in presenza di una pronuncia esplicita, il vizio si converte in motivo di ricorso, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche riguardo alla pronuncia, implicita, resa al riguardo (Cass. 11204/2019; Cass. 24156/2018; Cass. 2361/2014, entrambe in tema di inammissibilità dell’appello; Cass. 12746/2008; Cass. 1946/1971; Cass. 4052/1969; Cass. 416/1968).

Tanto discende dal fatto che la rilevazione in ogni stato e grado di alcune nullità consegue al riconoscimento di un interesse pubblico riguardo alla verifica della potestas iudicandi e al riconoscimento del contraddittorio come mezzo per la realizzazione dello scopo del processo, sicchè all’insussistenza di tale potestà vengono ricondotte anche ipotesi non tipizzate per legge, ma in cui il collegamento con tale principio consegue a considerazioni di carattere sistematico (mancato rilievo del giudicato, improponibilità della domanda per carenza di presupposti processuali, inammissibilità e improcedibilità dell’appello, carenza di legitimatio ad causam: cfr., in motivazione, Cass. s.u. 24483/2008; Cass. s.u. 26019/2008).

1.2. Si è già detto che il vizio della sentenza di secondo grado non è stato dedotto a motivo di ricorso, ma è stato formulato solo nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la deduzione dei profili d’improcedibilità dell’appello.

Nella specie, non si tratta – tuttavia – di sindacare direttamente il mancato rilievo d’ufficio dell’improcedibilità dell’appello, ma la mancata considerazione del contenuto dello scritto difensivo, il cui esame avrebbe potuto condurre ad una soluzione diversa da quella adottata (cfr., in questi termini, Cass. 15608/2015, in motivazione). Come già affermato da questa Corte, l’omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell’errore di fatto, denunciabile con l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non solo quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima, ma, rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni (quale la memoria illustrativa), se si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all’esistenza od inesistenza di una circostanza – anche di carattere processuale – di natura decisiva (così, testualmente, Cass. 3137/1994, nonchè Cass. 22561/2012, in tema di mancato esame della memoria ex art. 380 bis c.p.c.).

Il ricorso appare quindi ammissibile per cui la causa va rimessa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e rimette la causa alla pubblica udienza.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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