Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15470 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14700/2015 proposto da:

SOCIETA’ ” C. E C. SNC INDUSTRIA PORTE CORRAZZATE”,

C.D.D., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso ò la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI CINQUEMANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3429/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 23/10/2014, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Conigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Luigi Cinquemani difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La C. & C. snc, nonchè C.D.D. e C.C., propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – che resiste con controricorso -, avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3429/01/2014; 3430/01/14; 3754/01/14, tutte depositate in data 6/11/2014, con le quali, in revoca delle pronunzie di primo grado, sono stati respinti i ricorsi dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, relativi, rispettivamente, a maggiore Irap ed Iva per l’anno 2004, ed a maggiore Irpef, derivante dall’imputazione, pro quota, ai soci del maggior reddito accertato a carico della società, per lo stesso anno.

La CTR della Sicilia, nelle sentenze impugnate, affermava la legittimità e fondatezza dell’avviso di accertamento a carico della società e, conseguentemente, dei soci, ritenendo legittima l’indagine effettuata sui conto correnti personali dei soci e dei loro coniugi.

Il giudice di secondo grado affermava, in particolare, che la società ed i soci avevano omesso di fornire la precisa identificazione di origine, provenienza e destinazione delle somme transitate sui predetti conto correnti, rilevando che l’Amministrazione finanziaria non era tenuta a provare che tutte le movimentazioni sui conto correnti rispecchiassero operazioni aziendali, costituendo, al contrario onere della contribuente provare l’estraneità di ciascuna delle operazioni alla propria attività d’impresa.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Conviene premettere l’ammissibilità del presente ricorso, proposto in via cumulativa dalla società e dai soci avverso le distinte sentenze aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento, relativi a maggiore Irap ed Iva per l’anno 2004 nei confronti della società, ed a maggiore Irpef, derivante dall’imputazione pro quota ai soci del maggior reddito accertato a carico della società, per lo stesso anno. In materia tributaria è infatti ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, a condizione che essi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta; ciò che accade ove i motivi di impugnativa siano comuni, in tutti i loro elementi, a tutte le sentenze impugnate (Cass. 11186/2010; 8075/2013).

Nel caso di specie il ricorso, seppur relativo a sentenze diverse, riguarda, come già evidenziato, il reddito di una società di persone e quello, da partecipazione, dei soci della medesima società, in relazione allo stesso anno, con conseguente carattere unitario dell’accertamento ex art. 5 T.U.I.R..

Identiche sono poi le doglianze proposte da tutti i contribuenti, che non riguardano, posizioni personali dei soci, ma il solo accertamento a carico della società.

I ricorrenti denunziano, con il primo motivo, la nullità delle sentenze e dei relativi procedimenti, per violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 101 e 102 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, lamentando la mancata riunione dei processi nelle fasi di merito e la conseguente nullità del procedimento, per violazione del litisconsorzio necessario.

Il motivo non ha pregio.

Occorre infatti rilevare che nella fattispecie in esame, pur in mancanza di trattazione formalmente congiunta, i ricorsi proposti dalla società e dai soci sono stati decisi, in primo grado, dalla stessa sezione (la n. 5) della CTP di Agrigento, nella stessa udienza e dinanzi al medesimo collegio.

E’ inoltre da aggiungere che anche in appello sia la causa della società che quelle dei soci sono state trattate dalla stessa sezione, nella medesima udienza e che le parti sono state tutte assistite dal medesimo difensore.

Può dunque concludersi che i diversi procedimenti, pur formalmente separati, sono stati decisi in un unico contesto e come un’unica causa.

La motivazione della sentenza della CTR relativa ai ricorsi proposti dai soci, inoltre, ha identico contenuto di quella posta a fondamento del rigetto del ricorso introduttivo della società, risultando tutte fondate sulla legittimità delle indagini bancarie effettuate sui conti personali dei soci e dei rispettivi coniugi.

Appaiono dunque sussistenti i presupposti per ritenere nella specie applicabile il principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza n. 3830/2010 (e successivamente seguito da numerose altre pronunce), secondo il quale, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse risulta caratterizzata da:

1) identità oggettiva, quanto a “causa petendi ” dei ricorsi introduttivi;

2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i soci e, quindi, identità di difese;

3) trattazione sostanzialmente unitaria dei processi innanzi ad entrambi i giudici di merito;

4) procedimento decisionale unitario ed identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la nullità delle sentenze e dei relativi procedimenti per violazione del giudicato interno ex art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che il giudice di appello abbia omesso di rilevare la mancata impugnazione da parte dell’Agenzia di due “distinti motivi” (rectius rationes decidendi) della pronuncia di primo grado, autonomamente idonei a fondare la pronuncia di annullamento degli atti impugnati, costituiti dalla carenza delle necessarie autorizzazioni ad eseguire indagini bancarie, con particolare riguardo ai conti correnti intestati ai soci della società, ed al vizio di motivazione dell’accertamento, in quanto in esso non risultava alcun riferimento alla riferibilità alla società dei conti intestati a soci e coniugi, pur trattandosi di elemento essenziale.

Il motivo non appare fondato.

L’Agenzia ha infatti impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato l’illegittimità delle indagini bancarie effettuate sui conti personali dei soci e dei loro coniugi, sostenendo l’estensibilità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, delle indagini bancarie ai soci della società di persone ed ai rispettivi coniugi, ed ha così impedito il passaggio in giudicato di detto capo della sentenza, dovendo al riguardo escludersi che le specifiche argomentazioni della CTP riportate dai ricorrenti – cc.dd. motivi sub b) e sub c) – costituiscano autonome rationes decidendi.

La legittimità delle indagini è stata poi affermata in modo espresso e con carattere di esaustività dalla CTR, che ha cosi disatteso le diverse argomentazioni del giudice di primo grado.

La reiezione del secondo motivo comporta assorbimento del lego motivo con il quale i ricorrenti fanno discendere l’inammissibilità degli appelli proposti dall’Agenzia dalla carenza di interesse a seguito della formazione del “giudicato interno”.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano l’inammissibilità degli atti di appello dell’Ufficio, non rilevata dalla CTR, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

Pure tale motivo è infondato.

Si osserva infatti che, in tema di contenzioso tributario, la legittimazione prbcessuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nelle norme del “regolamento di amministrazione” n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66.

Ne consegue che agli uffici periferici va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie, permanendo la vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11; in tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata (Cass. 20911/2014).

Deve dunque ritenersi validamente apposta la sottoscrizione dell’atto di appello dell’ufficio finanziario da parte del delegato, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass. 6691/2014), dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009; Cass. 220/2014).

Con il quinto motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), deducendo che le sentenze impugnate sono del tutto prive di motivazione con riguardo a tutti gli altri rilievi diversi da quelli inerenti alle indagini bancarie e sono pertanto nulle.

Il motivo è infondato.

La CTR ha infatti fatto discendere dalle risultanze degli accertamenti bancari il maggior reddito accertato a carico della società, rilevando che la contribuente ed i soci avevano omesso di fornire l’indicazione di provenienza e destinazione delle somme transitate sui conto correnti, facendo espresso riferimento alla disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, la cui eventuale indicazione e prova è a carico del contribuente.

Tale ratio appare idonea a fondare l’accertamento di maggior reddito, fermo restando che, in conseguenza della contumacia dei contribuenti nel giudizio di appello, non risultano ritualmente riproposte, in quel giudizio, eventuali diverse domande ed eccezioni, che si intendono dunque rinunziate D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56.

Con il sesto motivo si denunzia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che in tutte e tre le sentenze rese dalla CTR nell’impugnata sentenza, non fosse stato dato alcun rilievo agli elementi dedotti dai contribuenti, e ritenuti rilevanti dal giudice di prime cure, in ordine al fatto che i suddetti conti non erano riferibili alla società ricorrente, ma erano al contrario nella piena disponibilità delle persone fisiche che ne erano intestatarie.

Il motivo è inammissibile, laddove, nei termini in cui è formulato, non censura in effetti l’omesso esame di un fatto decisivo, quanto piuttosto evidenzia un’insufficiente motivazione, non più rilevante in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per non avere la CTR esaminato tutte le deduzioni svolte dai contribuenti (nel giudizio di primo grado) in ordine all’effettiva disponibilità dei conto correnti in capo alle persone fisiche intestatarie.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione all’Agenzia delle spese del presente giudizio, che liquida in 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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