Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15470 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11694-2009 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TERAMO (OMISSIS), in persona del

Presidente dott. D.E., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE CARONE

FABIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato REFERZA PIETRO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA TERAMO GESTIONE LIQUIDATORIA

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale nella qualità di

Commissario Liquidatore dott. M.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAURENTINA 1571, presso lo studio

dell’avvocato RICCIONI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUPINI MAURIZIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa 1’11/07/2007, depositata il 25/03/2008; R.G.N. 812/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato CORONE FABIANI ACHILLE per delega Avvocato REFERZA

PIETRO;

udito l’Avvocato RICCIONI LUIGI per delega Avvocato LUPINI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione provinciale di Teramo ha proposto domanda di rilascio dei locali occupati dalla USSL di Teramo all’interno del palazzo della Sanità, di proprietà provinciale, con condanna della convenuta al pagamento di L. 224.610.000, a titolo di indennizzo o di risarcimento dei danni per l’occupazione, oltre interessi e spese. La convenuta ha resistito, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Provincia, poichè l’immobile occupato era da considerare di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione alle USSL, ai sensi della L. n. 333 del 1978, art. 66 e perchè in ogni caso l’occupazione dell’immobile da parte sua era frutto di un accordo intercorso con l’attrice, in forza del quale essa aveva restituito alla Provincia altro immobile che allora legittimamente occupava per la sua sede, ottenendo in cambio il diritto di uso dei locali nel Palazzo della Sanità, per un canone simbolico.

Il Tribunale di Teramo ha accolto le domande attrici, condannando la USSL al rilascio dei locali ed al pagamento della somma di Euro 462.581,18 in risarcimento dei danni. Proposto appello dalla soccombente, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna al rilascio, ma ha respinto la domanda di risarcimento dei danni.

La Provincia propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste la USSL con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha ritenuto non dimostrato il fatto che la Provincia abbia subito danni a seguito dell’occupazione, per non essere stata fornita la relativa prova. Ha escluso che il danno conseguente all’abusiva occupazione di immobili possa ravvisarsi in re ipsa, con la motivazione che vi sono casi in cui il proprietario non avrebbe comunque utilizzato il fondo (per esempio nel caso di terreni agricoli non coltivati od abbandonati), citando a supporto la sentenza n. 378/2005 di questa Corte. Ha soggiunto che in ogni caso l’esistenza del danno è da escludere, nel caso di specie, essendo stato dimostrato che era intercorso fra le parti un accordo.- in forza del quale la Provincia ha conseguito dalla USSL, in cambio della concessione dell’uso dei locali nel Palazzo della Sanità, la restituzione di altro immobile che la USSL occupava in (OMISSIS).

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. ed altri, per avere la Corte di appello disatteso il principio per cui il danno da illegittima occupazione di immobili è da ritenere esistente in re ipsa, citando a conforto alcune decisioni giurisprudenziali (Cass. civ. n. 827 e 10498 del 2006; n. 26610 del 2008).

3.- Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione sulla circostanza di fatto – che risulterebbe dalla CTU – che l’immobile in (OMISSIS), restituito dalla USSL in cambio dell’occupazione del Palazzo della Salute, è di proprietà della stessa Provincia, sicchè la USSL nulla avrebbe dato in cambio del godimento della nuova sede.

4.- E’ pregiudiziale l’esame del secondo motivo, che attiene in realtà all’accertamento del titolo, gratuito od oneroso, in base al quale la USSL occupava i locali di proprietà della Provincia, nel Palazzo della Salute: tema che non ha costituito oggetto di specifica decisione, ma che avrebbe dovuto costituire il presupposto per la soluzione delle questioni dibattute in questa sede. E’ pacifico in fatto che la USSL occupava per la propria sede un appartamento in (OMISSIS), e che presentatasi alla Provincia la necessità di trovare una sede per il Liceo artistico, sfrattato dal proprietario privato dei locali ove alloggiava – ha trovato un accordo con la USSL in forza del quale questa ha lasciato liberi i locali che all’epoca occupava, lasciandoli a disposizione della Provincia, che vi ha effettivamente alloggiato il Liceo artistico, e la Provincia ha concesso alla USSL l’appartamento nel Palazzo della Sanità, di cui oggi si controverte.

La Corte di appello ne ha correttamente dedotto che l’Amministrazione provinciale ha così conseguito dalla USL il corrispettivo per l’occupazione dei locali di sua proprietà e pertanto non ha titolo per chiedere ulteriori compensi: quanto meno in mancanza di prova che fosse stato diversamente convenuto, o che l’occupazione le abbia arrecato danno sotto altro profilo.

La circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo cui la prima sede della USSL, nei locali restituiti, sarebbe anch’essa di sua proprietà, è irrilevante.

Non interessa, infatti, chi fosse il proprietario della sede all’epoca occupata dalla USSL, ma se quest’ultima avesse o meno un titolo legittimo per occuparli e per rimanervi: se un tale titolo effettivamente aveva circostanza che la ricorrente non ha in alcun modo negato o contestato – la rinuncia all’abitazione ha comportato un sacrificio per la USSL ed un corrispondente vantaggio per la Provincia, vantaggio che costituisce il corrispettivo dell’occupazione e che quindi giustifica il rigetto della domanda di indennizzo.

Risulta assorbita l’ulteriore eccezione della resistente, secondo cui la sentenza che ha accertato la proprietà provinciale dei locali in (OMISSIS) – oggetto di controversia fra la Provincia e il Comune di Teramo – non è ancora passata in giudicato.

5.- Assorbito è anche il primo motivo di ricorso.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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