Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1547 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1547 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 14016/12 proposto da:
Auto

2000

rappresentante

S.r.l.,

in persona

pro tempore

del

suo

legale

Calanca Amedeo,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n.
38, presso lo Studio dell’Avv. Paolo Panariti,
rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Buzzi, giusta
delega a margine del ricorso;

ricorrente

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 27/01/2014

legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 761/14/11 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 7
dicembre 2011;

udienza del 7 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Sergio Buzzi, per la ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 761/14/11, depositata il 7
dicembre 2011, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della
decisione n. 31/01/10 della Commissione Tributaria
Provinciale di Viterbo, respingeva i riuniti ricorsi
proposti dalla contribuente Auto 2000 S.r.l. avverso
gli avvisi di accertamento n. RCT030200428/2008 e n.
RCT030200428/2008 coi quali l’Amministrazione
recuperava

IVA IRAP

IRES anno d’imposta 2005

relativamente a “frodi carosello”.
La CTR dopo aver accertato l’esistenza di un “accordo
fraudolento configurabile come una frode <>”

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

consistente in operazioni soggettivamente inesistenti
di acquisto solo “formale” di autovetture da due
Società fittizie” – accordo fraudolento che doveva
ritenersi provato in ragione della “mancanza di
qualsiasi struttura organizzativa” in capo alle ridette
Società venditrici, oltreché dalla mancanza di “sedi”

anno” – statuiva l’indeducibilità dei costi sostenuti
“sia ai fini IVA che delle imposte dirette” perché “la
fatturazione fittizia ingenera comunque una presunzione
di un corrispondente indebito vantaggio economico
mentre è onere del contribuente dimostrare l’effettiva
esistenza delle operazioni e l’ammontare effettivo dei
costi sostenuti che, in mancanza di dati certi e
specifici ed in presenza di fatti penalmente rilevanti,
non possono essere considerati deducibili, a
prescindere dall’assoluzione in sede penale del legale
rappresentante”.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La contribuente si avvaleva della facoltà di depositare
memoria nella quale, dopo aver informato che l’Ufficio
aveva “disposto il parziale annullamento degli avvisi
di accertamento oggetto del processo, riconoscendo la
deducibilità

dei

costi

afferenti

le

fatture

soggettivamente inesistenti, portate in deduzione”,
spiegava che il provvedimento di “sgravio” era “stato
assunto in ossequio alle modifiche apportate dalla

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delle stesse e dalla loro “vita brevissima di circa un

normativa di riferimento dall’art. 8 d.l. 16/2012, che
hanno escluso l’indeducibilità dei costi e le spese
esposti in fattura che riferiscono l’operazione a
soggetti diversi da quelli effettivi”.
Diritto

1. In relazione allo “sgravio” indicato alla memoria ex

con esclusivo riferimento alla ripresa di costi ai fini
dell’accertamento delle imposte dirette, deve esser
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Col quinto motivo di ricorso, ma da esaminarsi
preventivamente pel suo carattere logico giuridico
preliminare, la contribuente censurava la sentenza a’
sensi

dell’art.

360,

comma

l,

n.

3,

c.p.c.,

denunciando, in rubrica, “Nullità dell’avviso di
accertamento per mancata allegazione di documenti da
cui scaturiscono le violazioni oggetto
dell’accertamento – violazione e falsa applicazione
dell’art. 42 d.p.r. 600/73 e dell’art. 7 1. 212/2000”;
secondo la contribuente, difatti, poiché in documenti
richiamati negli impugnati avvisi erano relativi alle
due Società venditrici, in mancanza di allegazione
degli stessi, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la
nullità degli accertamenti.
Il motivo è inammissibile perché non è consentito nel
presente proporre questioni nuove e diverse rispetto a
quelle trattate in sede di gravame. Ed in effetti,
senza sia stata censurata per omessa pronuncia,
l’impugnata sentenza nulla dice circa la mancata

4

art. 378 c.p.c. depositata dalla contribuente, quindi

allegazione di atti che sarebbero stati soltanto
richiamati negli avvisi (Cass. sez. lav. n. 15950 del
2004; Cass. sez. I n. 9936 del 2000).
3. Col quarto motivo di ricorso, ancora da esaminarsi
preventivamente ai restanti altri pel suo carattere
logico giuridico preliminare, la contribuente censurava

c.p.c., denunciando, in rubrica, il vizio di “Omessa o
insufficiente motivazione in ordine ad un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”; a riguardo la
contribuente lamentava che la CTR avesse accolto le
“ragioni sostenute dall’Amministrazione” senza che
fossero stati prodotti i “verbali relativi alle
verifiche” delle due Società venditrici.
Il motivo è inammissibile perché con lo stesso non
tanto viene denunciato un vizio motivazionale bensì,
come in precedenza, si addebita alla CTR di aver
illegittimamente utilizzato prove documentali e cioè i
“verbali relativi alle verifiche” delle due Società
venditrici. E poiché l’impugnata sentenza non tratta la
questione delle conseguenze della mancata produzione in
giudizio dei “verbali” in parola, anche qui senza che
sia stata contestata l’omessa pronuncia, consegue che
la questione deve riguardarsi come nuova e
inammissibile (Cass. sez. lav. n. 15950 del 2004; Cass.
sez. I n. 9936 del 2000).
4. Col secondo motivo di ricorso, ancora preliminare
rispetto agli altri, la contribuente censurava la
sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,

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la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,

denunziando, in rubrica, vizio di “Omessa motivazione
su un punto decisivo e controverso”; e questo perché la
CTR avrebbe fondato l’accertamento della consapevolezza
dell’attività fiscalmente fraudolenta delle due Società
venditrici, esclusivamente sulla scorta di indizi
soltanto riferibili a queste ultime.

evidenziato

l’iter logico

seguito per ritenere

accertata la consapevolezza della contribuente alla
“frode carosello”, laddove ha in particolare esposto di
aver di ciò ricavato la prova presuntiva sulla scorta
di taluni precisati indizi consistenti nella “mancanza
di qualsiasi struttura organizzativa” in capo alle
Società venditrici, oltreché dalla mancanza di “sedi”
delle stesse e dalla loro “vita brevissima di circa un
anno” (Cass. sez. lav. n. 3668 del 2013; Cass. sez. III
n. 6012 del 2008).
5. Col terzo motivo di ricorso, anch’esso da esaminarsi
preventivamente al primo, la contribuente censurava la
sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.,
esponendo, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 17, 19 e 21, comma 7, d.p.r. 633/72”; ad
illustrazione del motivo, la contribuente deduceva come
erroneamente la CTR non avesse tenuto conto di taluni
elementi di prova che avrebbero dovuto portarla a
ritenere che non vi era stata alcuna sua consapevolezza
della “frode carosello” eventualmente perpetrata dalle
due Società venditrici.

6

Il motivo è infondato, giacché la CTR ha invece ben

Il motivo è inammissibile, perché con lo stesso non
tanto si censura una error in iudicando e mentre invece
si denuncia un vizio motivazionale precisamente
consistente nel non aver la CTR spiegato la mancata
considerazione delle prove ritenute in contrasto con
quella presuntiva dalla quale aveva ricavato che la

(Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178
del 2007). E peraltro trattasi di un vizio
motivazionale che, a causa del difetto di
autosufficienza del ricorso, nemmeno potrebbe qui esser
oggetto di scrutino. E ciò perché, in assenza di
trascrizione quantomeno delle parti specifiche degli
atti processuali in proposito rilevanti, non è dato a
questa Corte di sapere se fossero state davvero offerte
prove contrarie ed eventualmente di valutare di quale
tenore esse fossero (Cass. sez. H n. 23348 del 2011;
Cass. sez. H n. 8401 del 2008).
6. Col primo motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., denunziando, in rubrica, vizio di
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 24
dicembre 1993, n. 537”; ad illustrazione del motivo, la
contribuente esponeva dapprima che, a seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 8, comma 1 e 3, d.l. 2
marzo 2012, n. 16, conv. in 1. 26 aprile 2012, n. 44,
l’attuale art. 14, coma 4

bis,

1. n. 537 cit.,

retroattivamente applicabile alla concreta fattispecie
perché non ancora esaurita, consentiva la deducibilità

7

contribuente fosse consapevole della “frode carosello”

dei

“costi

inesistenti”;

afferenti

fatture

in secondo luogo,

soggettivamente
la contribuente

osservava che erroneamente la CTR aveva ritenuto
fondata la indeducibilità pel fatto che il suo legale
rappresentante, seppur assolto, fosse stato tratto a
penale giudizio; in realtà, concludeva la contribuente,

penale giudizio per fatti diversi, ma doveva ora
tenersi nel conto che la sua successiva assoluzione
aveva reso comunque deducibile i costi in parola a’
sensi dell’art. 14, comma 4

bis, 1.

537 cit.

applicabile retroattivamente ex art. 8, comma 3, d.l.
n. 16 cit.
Il motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha avuto cura di trascrivere in
narrativa, nel decidere l’indeducibilità dei costi
“afferenti”

gli

acquisti

di

auto

oggetto

di

controversia, la CTR ha espressamente giudicato
irrilevante “l’assoluzione in sede penale del legale
rappresentante”. In effetti, la CTR ha statuito nel
diverso senso per cui l’operazione fittizia induce a
presumere la non veridicità “dell’ammontare effettivo
dei costi sostenuti”; secondo la CTR, spettava invero
al contribuente di provare la realtà degli stessi.
Ratio

decidendi

che non è stata oggetto di

impugnazione, col conseguente suo passaggio in
giudicato (Cass. sez. Il n. 10864 del 2012; Cass. sez.
trib. n. 23946 del 2011). Deve anche aggiungersi come
la

ratio

decidendi

sia perfettamente conforme

8

non solo il legale rappresentante era stato tratto a

all’orientamento di recente manifestato da questa Corte
che, in relazione al generale principio di inerenza per
cui non possono esser considerati deducibili costi che
non siano “afferenti” la produzione, ha statuito che
l’art. 14, comma 4

bis,

1. n. 537 cit. debba

interpretarsi nella direzione che dalla mancata

assoluzione “sostanziale” non discende alcuna
automatica deducibilità di costi e dovendosi invece
sempre accertare se p.es. gli stessi siano o no
inerenti (Cass. sez. trib. n. 10167 del 2012).
7. Nella particolarità della vicenda, da ritenersi tale
anche alla luce dello

ius superveniens

che ha dato

luogo ad una sostanziale reciproca soccombenza
parziale, debbono farsi consistere le ragioni che
inducono questa Corte a compensare integralmente le
spese processuali di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con
riferimento

all’avvenuto

“sgravio”

relativo

alla

ripresa di costi avvenuta ai fini dell’accertamento
delle imposte dirette; nel resto, rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2013

instaurazione del procedimento penale o dalla penale

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