Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1547 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1877-2010 proposto da:

HPFS RENTAL SRL (OMISSIS), in persona del suo Presidente e

Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 25-C, presso lo studio dell’avvocato RADIUS RODOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALINI GIORGIO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., (OMISSIS), titolare della ditta

individuale ESSEBI CONSULTING, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 6, presso lo studio dell’avvocato IPPOLITO ANGELO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2577/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Falini Giorgio, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Ippolito Angelo, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore Cons. Dr. Annamaria Ambrosio;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. La HFFS RENTAL s.r.l. (già HEWLETT-PACKARD Servizi finanziari s.r.l.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 15-10-2009 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che – accogliendo la domanda proposta da B.G., nella qualità di titolare della ditta individuale ESSEBI CONSULTING s.r.l., nei confronti dell’odierna ricorrente – aveva condannato quest’ultima al pagamento di Euro 286,885,50 e di Euro 2.870,49, rispettivamente corrispondente al valore di merce compravenduta in esecuzione di contratti di leasing e alle spese di “istruzione”.

2. Ha resistito con controricorso B.G., nella indicata qualità, la quale ha dedotto l’inammissibilità sotto vario profilo del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

3.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

3.1. Nel ricorso, infatti, manca completamente la parte relativa alla sommaria esposizione dei fatti di causa, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, essendosi la parte limitata ad inserire nel corpo del ricorso ai fini della narrazione degli eventi e del processo una copia dell’atto di citazione in appello (a sua volta, incorporante una fotocopia – peraltro malamente impaginata – della sentenza di primo grado) senza che a ciò faccia seguito una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale (se si escludono pochi cenni a pag. 19 circa lo svolgimento dell’appello), nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi, nè nell’ambito della loro illustrazione.

Orbene è stata già ritenuta la inammissibilità di ricorsi di tal fatta (ex plurimis Cass. 4823/2009; ord. 20393/2009), in base alla considerazione che lo scopo della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti ad una brevissima ed insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante spillatura al ricorso di copia della sentenza impugnata ovvero assemblaggio di atti del processo (nella specie, peraltro, anche parziale).

In particolare con sentenza 17 luglio 2009, n. 16628 le SS/UU. – nel ribadire i suesposti principi in un’ipotesi di spillatura nel ricorso dei vari atti del processo hanno evidenziato che l’art. 366 c.p.c., n. 3, prevedendo a pena di inammissibilità, una parte riassuntiva dedicata all’esposizione sommaria dei fatti di causa, è preordinato proprio ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti, con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura, con la conseguenza che la parte che, affidando alla redazione di un testo eteronomo l’adempimento di un preciso dovere processuale sopporta integralmente il rischio della inammissibilità.

3.2. Non appare superfluo aggiungere che – come rilevato da parte controricorrente – risulta carente anche l’altro requisito di inammissibilità, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 dell’indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda”.

Lette le memorie hinc et inde depositate, ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, tanto più che le repliche alla stessa, contenute nello scritto difensivo della ricorrente, pur se esprimono la soggettiva opinione della parte in ordine alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione e della pacifica giurisprudenza nella stessa ricordata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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