Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1547 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al R.G. 16726-2016 proposto da:

TELENORBA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dagli Avvocati Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, presso lo studio

dei quali in Roma, via Ombrone n. 12, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA s.r.l. (già MTV ITALIA s.r.l.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Ottavio Grandinetti e

Annalisa D’Urbano, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma, via Alberto Caroncini n. 2;

– controricorrente –

e di:

LA 7 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Domenico Ielo, elettivamente

domiciliata presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via

Salaria n. 259;

– controricorrente –

e di:

ALL MUSIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Federico Sorrentino, presso lo studio

del quale in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

TELECOM ITALIA MEDIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

TBS TELEVISION BROADCASTING SYSTEM s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

ASSOCIAZIONE CONFCONSUMATORI, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimati –

e sul ricorso successivo proposto da:

NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA s.r.l. (già MTV ITALIA s.r.l.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Ottavio Grandinetti e

Annalisa D’Urbano, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma, via Alberto Caroncini n. 2;

– ricorrente successivo –

contro

TELENORBA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dagli Avvocati Aldo Loiodice e Isabella Loiodice,

presso lo studio dei quali in Roma, via Ombrone n. 12, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e nei confronti di:

ALL MUSIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Federico Sorrentino, presso lo studio

del quale in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

e di:

LA 7 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Domenico Ielo, elettivamente

domiciliata presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via

Salaria n. 259;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

TELECOM ITALIA MEDIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

TBS TELEVISION BROADCASTING SYSTEM s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

ASSOCIAZIONE CONFCONSUMATORI, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in

persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 432 del

2016, depositata in data 3 febbraio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per Telenorba s.p.a., l’Avvocato Isabella Loiodice; per il

Ministero dello sviluppo economico e l’AGCom, l’Avvocato dello Stato

Grasso; per Nuova società televisiva italiana s.r.l., gli Avvocati

Beniamino Caravita di Toritto e Ottavio Grandinetti; per la Società

All Music s.r.l., l’Avvocato Federico Sorrentino; per la società

La7 s.p.a., l’Avvocato Di Giandomenico, per delega;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Fuzio

Riccardo, il quale chiede la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso principale per carenza di interesse.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (T.U.S.M.A.R.) emanato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 208, art. 32 come introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, ed entrato in vigore il 30 marzo 2010, al comma 2, affida all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di formare un “piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre” e di stabilire “le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre”. La disposizione aggiunge i criteri per la formazione del piano indicando, fra gli altri, il “rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali”; nonchè “la suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite”.

1.1. – Con delibera n. 366/2010 l’AGCom ha adottato il Piano di numerazione automatica (con tecnica denominata LCN) dei canali della televisione digitale terrestre, assegnando i numeri da 1 a 10 ai canali generalisti nazionali ex analogici, ed i numeri da 10 a 19 alle emittenti private locali.

1.2. – Tale Piano è stato impugnato da diversi ricorrenti, fra i quali Telenorba s.p.a., titolare di una emittente locale di ampia diffusione nel proprio territorio.

Il ricorso di Telenorba s.p.a. è stato accolto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4660/2012, che ha annullato la delibera di AGCom nella parte in cui assegnava ai canali generalisti nazionali ex analogici (anche) i numeri 7, 8 e 9.

Con tale sentenza veniva fissato l’obbligo di AGCom di “ripronunciarsi sull’assegnazione dei numeri dei canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti, da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di dati ed omogeneità di elementi di comparazione”.

1.3. – In esecuzione della sentenza n. 4660/2012, l’AGCom ha adottato all’esito di una nuova istruttoria e con delibera n. 237 del 21 marzo 2013 un nuovo piano di numerazione, che peraltro riproduce l’assegnazione dei numeri 7, 8 e 9 ad emittenti generaliste nazionali.

2. – Prima di tale delibera, Telenorba s.p.a. aveva proposto il ricorso per ottemperanza, iscritto al R.G. n. 7750/2012. Sopravvenuta la citata Delib. n. 237 del 2013, ha quindi proposto motivi aggiunti, contestando la legittimità dell’attività svolta da AGCom in pretesa esecuzione della sentenza n. 4660/2012, con particolare riferimento al (mancato) rispetto dei criteri indicati nella sentenza stessa.

2.1. – Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6021/2013, in accoglimento del ricorso di Telenorba s.p.a. accertava l’inottemperanza di AGCom al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4660 del 2012 e, dichiarata la nullità in parte qua della delibera AGCom n.237/2013 e dell’allegato Piano di numerazione automatica dei canali/LCN, nella misura in cui aveva disposto l’assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali nazionali generalisti ex analogici, ordinava ad AGCom di ottemperare alla sentenza n. 4660 del 2012, passata in giudicato, e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCom, nominava il commissario ad acta, il quale avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari nei modi e tempi stabiliti in motivazione, fatte salve ulteriori necessarie prescrizioni che il Collegio si riservava di impartire, ove necessarie e richieste dal Commissario stesso.

In particolare, il Consiglio di Stato, al fine di dare esecuzione alla sua sentenza n. 4660 del 2012, ha premesso che l’Autorità avrebbe dovuto provvedere “ora per allora” alla nuova numerazione, sostituendo le disposizioni annullate con altre da adottarsi a seguito dei risultati della nuova indagine sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti, da ricostruirsi con riferimento all’anno 2010 (epoca del precedente sondaggio posto a base del primo Piano di Numerazione dei canali).

2.2. – La sentenza n. 6021 del 2013 veniva impugnata per revocazione dinnanzi al Consiglio di Stato e per motivi attinenti alla giurisdizione, dinnanzi alle Sezioni Unite di questa Corte.

2.2.1. – Con sentenza n. 4541 del 2014, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibili i due ricorsi per revocazione proposti rispettivamente da AGCom e da MTV nei confronti della sentenza n. 6021/2013.

Avverso questa sentenza AGCom proponeva ricorso per cassazione dinnanzi a queste Sezioni Unite. Il ricorso veniva iscritto al R.G. 6546 del 2015.

2.2.2. – Il ricorso proposto da AGCom alle Sezioni Unite avverso la sentenza n. 6021 del 2013, iscritto al R.G. n. 12786 del 2014, veniva discusso all’udienza del 1^ dicembre 2015.

3. – Il 28 aprile 2015 il Commissario ad acta, nominato nel corso del giudizio di ottemperanza n. 7750/2012, depositava la propria “relazione finale” e la “determinazione n. 7” entrambe datate 27 aprile 2015 e comunicate anche alle parti. Con tale determinazione, il Commissario affermava (a) che “alla luce delle preferenze e delle abitudini radicate negli utenti all’epoca dello switch off (passaggio dalla diffusione in tecnica analogica a quella in tecnica digitale) nel 2010 l’AGCom avrebbe dovuto assegnare le posizioni LCN 7, 8 e 9 secondo il seguente schema: numero7, emittente nazionale; numero 8, emittente nazionale; numero 9, emittente nazionale, secondo quanto effettivamente disposto con la Delib. n. 366/10/CONS, che per questa parte va perciò confermata (…)”; (b) che “nel marzo 2010 erano effettivamente operative sette emittenti nazionali analogiche private a carattere commerciale e tre reti del servizio pubblico radiotelevisivo, per un totale di dieci emittenti analogiche nazionali. Di tali emittenti, nove avevano un’impostazione editoriale generalista del palinsesto, mentre per Deejay Television (All Music s.p.a.) l’impostazione editoriale del palinsesto non aveva caratteristiche prevalentemente generaliste”.

3.1. – Con atto notificato il 27 maggio 2015 e depositato il giorno successivo, Telenorba s.p.a. proponeva allora “reclamo” al Collegio, come previsto dall’art. 114 c.p.a., chiedendo (a) l’annullamento ovvero la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della determina del Commissario ad acta n. 7 nonchè di tutte le altre Det. adottate dal Commissario, “nei limiti dell’interesse di Telenorba”; (b) la statuizione che nel 2010 MTV e Deejay TV (All Music s.p.a.) non potevano essere qualificate “generaliste” ai fini della pianificazione LCN; e che nel 2010 le preferenze e le abitudini degli utenti erano nel senso che almeno due emittenti locali (o quantomeno una) erano collocate fra le prime nove posizioni del telecomando; (c) l’affermazione che il piano del 2010 avrebbe dovuto destinare i numeri 8 e 9 del LCN all’emittenza locale, o quanto meno il numero 9; (d) l’affermazione dell’obbligo di AGCom di rivedere le disposizioni del piano LCN assegnando i numeri 8 e 9, o quanto meno il 9, alla emittenza locale.

3.2. – La causa veniva assunta in decisione dal Consiglio di Stato il 2 luglio 2015.

4. – Con sentenza n. 1836 depositata il 1° febbraio 2016, le Sezioni Unite di questa Corte accoglievano il ricorso proposto da AGCom avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6021 del 2013, che veniva cassata senza rinvio. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’argomentazione della sentenza n. 6021 del 2013, secondo cui l’Autorità avrebbe dovuto provvedere “ora per allora” alla nuova numerazione, sostituendo le disposizioni annullate con altre da adottarsi a seguito dei risultati della nuova indagine sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti, da ricostruirsi con riferimento all’anno 2010, si ponesse in irredimibile contrasto con il nuovo contesto di fatto venutosi a creare all’esito del passaggio (cd. switch off) dalla tecnica analogica a quella digitale, definitivamente completato il 4 luglio 2012. In proposito, le Sezioni Unite hanno ritenuto di piana evidenza che l’Amministrazione, in sede di adozione del nuovo piano (così come disposto in sede giurisdizionale all’esito del ricorso di Telenorba) non potesse non tener conto di tale, radicale mutamento del contesto, tecnico e di mercato, venutosi a creare per effetto del passaggio del sistema televisivo dall’analogico al digitale: soltanto una completa e rinnovata valutazione delle dinamiche del settore (a partire dalle sue condizioni pregresse per finire alla situazione venutasi a creare all’esito dello switch off ormai completato) avrebbe assicurato la completezza dell’indagine, in ossequio alle indicazioni offerte dalla prima sentenza del Consiglio di Stato.

5. – Con sentenza n. 432 del 2016, depositata il 3 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 114 cod. proc. amm. proposto da Telenorba s.p.a. e ha dichiarato improcedibile il reclamo incidentale proposto dal All Music s.p.a..

Risolte alcune questioni preliminari, il Consiglio di Stato ha premesso che nella fase dell’ottemperanza – pur avendo la nuova attività provvedimentale un oggetto limitato alla parziale ricostruzione del provvedimento originario – l’autorità procedente (sia essa l’amministrazione ovvero il commissario ad acta) deve agire “ora per allora” tenendo conto di tutti gli elementi e di tutti i fattori che dovevano essere considerati già nella fase della prima emanazione. Ha quindi ritenuto corretto l’atto del Commissario, nella parte in cui ha statuito che tutte e tre le posizioni 7, 8 e 9 dovevano essere assegnate ad emittenti “nazionali” e non ad emittenti locali; con la conseguenza che Telenorba s.p.a., quale emittente locale, non aveva titolo a conseguire alcuna delle posizioni 7, 8 e 9.

6. – Per la cassazione di questa sentenza Telenorba s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. (già MW s.r.l.) ha a sua volta resistito con controricorso al ricorso di Telenorba e ha a sua volta proposto ricorso autonomo chiedendo la cassazione della sentenza sulla base di un motivo.

Hanno resistito con controricorso al ricorso principale l’AGCom e il Ministero dello sviluppo economico, LA 7 s.p.a., All Music s.r.l., mentre al ricorso di Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. hanno resistito Telenorba s.p.a., LA 7 s.p.a. e All Music s.r.l..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Telenorba s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deve preliminarmente rilevarsi che Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., in data 11 novembre 2016, ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo pec alle altre parti.

Queste, alla pubblica udienza, hanno dichiarato di accettare la rinuncia.

Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio relativo al ricorso proposto da Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., senza pronuncia sulle spese, tenuto conto dell’adesione manifestata dai procuratori delle altre parti.

2. – Il ricorso di Telenorba s.p.a. si articola in tre motivi.

2.1. – Con il primo si deduce “erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata – Violazione delle norme sulla giurisdizione ex art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. – impossibilità di un agire amministrativo “ora per allora””. La ricorrente incidentale sostiene che il Commissario ad acta, per dare esecuzione alla sentenza n. 4660 del 2012, non avrebbe dovuto effettuare un nuovo esame ora per allora, atteso che a tal fine sarebbe stato sufficiente ricollocare MTV e Deejay TV tra le emittenti semigeneraliste o tematiche, riassegnando le posizioni LCN 8 e 9 a quelle collocate subito a ridosso delle emittenti nazionali generaliste, ovvero alle emittenti locali, tra le quali essa ricorrente.

Il giudice dell’ottemperanza, ritenendo corretto l’operato del Commissario ad acta, avrebbe invece rimesso in discussione l’accertamento giudiziale sulla qualificazione di MN e Deejay TV, per effetto di un giudizio “ora per allora” che questa Corte, con sentenza n. 1836 del 2016, ha ritenuto illegittimo. Tale operazione avrebbe infatti sovvertito l’esito del giudizio di legittimità (sentenza n. 4660 del 2012), rimettendo in discussione emittenti nazionali operative nel 2010 non meglio identificate, al di fuori di un qualsivoglia accertamento amministrativo e anche a prescindere dalla formulazione, da parte delle stesse, di una qualche pretesa nel giudizio di legittimità e che quindi nessuno spazio avrebbero dovuto avere nel giudizio di ottemperanza.

2.2. – Con il secondo motivo, Telenorba s.p.a. lamenta “erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata – Violazione del limite esterno della giurisdizione ex art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. – Impossibilità di un agire amministrativo “ora per allora” – Inosservanza di quanto disposto dalla sentenza n. 1836/2016 della Corte di cassazione”, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto prendere atto dell’esito del giudizio di cassazione prima di pronunciarsi sulle determinazioni del Commissario ad acta, e quindi rimettere la causa sul ruolo.

2.3. – Con il terzo motivo Telenorba s.p.a. deduce “erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata – Violazione delle norme sulla giurisdizione ex art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. – Violazione della CEDU”, dolendosi ancora una volta del fatto che il Consiglio di Stato abbia confermato che la propria decisione si fonda integralmente sulla riedizione del potere ora per allora. Una simile affermazione comporterebbe la violazione dei limiti esterni della giurisdizione e dei principi e diritti sanciti dalla CEDU, posto che, a causa della sentenza di ottemperanza, a tutt’oggi sui canali LCN 8 e 9 rimangono due emittenti che una sentenza passata in giudicato ha accertato essere prive dei requisiti necessari per l’assegnazione di quei numeri. La pronuncia impugnata, inoltre, potrebbe influire, escludendolo, sull’esercizio della tutela risarcitoria.

3. – Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse (profilo, questo, che assorbe, per la sua liquidità, anche la denunciata tardività del ricorso).

3.1. – Invero, il ricorso di Telenorba sollecita la cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato n. 432 del 2016, depositata il 3 febbraio 2016. Tale sentenza scaturisce dal giudizio di ottemperanza relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4660 del 2012 che, come rilevato (punto 1.2. della parte in fatto), ha annullato la delibera di AGCom nella parte in cui assegnava ai canali generalisti nazionali ex analogici anche i numeri 7, 8 e 9, e ha fissato l’obbligo di AGCom di “ripronunciarsi sull’assegnazione dei numeri dei canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti, da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di dati ed omogeneità di elementi di comparazione”. Nel giudizio di ottemperanza è stata emessa la sentenza n. 6021 del 2013 che ha accolto il ricorso di Telenorba s.p.a., accertando l’inottemperanza di AGCom al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4660 del 2012 e, dichiarata la nullità in parte qua della Delib. AGCom n. 237 del 2013 e dell’allegato Piano di numerazione automatica dei canali/LCN, nella misura in cui aveva disposto l’assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali nazionali generalisti ex analogici, ha ordinato ad AGCom di ottemperare alla sentenza n. 4660 del 2012, passata in giudicato, e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCom, ha nominato un commissario ad acta, che avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari nei modi e tempi stabiliti in motivazione.

Alla sentenza n. 6021 del 2013 deve essere dunque riferita sia la nomina del Commissario ad acta, sia lo svolgimento della ulteriore attività giurisdizionale conseguente alla adozione, da parte del medesimo Commissario, del provvedimento con il quale dettava le prescrizioni necessarie per ottemperare alla sentenza n. 4660 del 2012. Invero, avverso il provvedimento del Commissario ad acta Telenorba ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.; e la sentenza qui impugnata si riferisce, appunto, alle censure svolte da Telenorba avverso il provvedimento del Commissario.

3.1. – Orbene, non appare dubbio che l’avvenuta caducazione, per effetto della sentenza di queste Sezioni Unite n. 1836 del 2016, della sentenza del Consiglio di Stato n. 6021 del 2013, con la quale era stato nominato il Commissario ad acta, il cui operato ha formato oggetto della sentenza n. 432 del 2016, qui impugnata, comporti il venir meno non solo della sentenza cassata, ma anche delle attività svolte, sulla base di quella sentenza, dal Commissario ad acta e quindi anche della successiva pronuncia adottata sul reclamo di Telenorba s.p.a. avverso le determinazioni del Commissario. In sostanza, per effetto della cassazione senza rinvio della sentenza n. 6021 del 2013, resa in sede di ottemperanza della sentenza n. 4660 del 2012, è venuta meno la possibilità stessa di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza da ultimo citata, con conseguente impossibilità, per Telenorba, di ottenere una statuizione a sè favorevole, e segnatamente una statuizione che comporti l’assegnazione ad essa di uno dei canali 8 o 9 del LCN. Dalla cassazione della citata sentenza discende altresì la piena correttezza della Delib. n. 237 di AGCom che, in attuazione della sentenza n. 4660 del 2012, ha provveduto a rinnovare la valutazione ai fini della assegnazione dei canali oggetto di contestazione.

D’altra parte, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, Telenorba s.p.a. ha chiarito che il suo interesse ad una decisione di questa Corte non solo sul ricorso relativo alla impugnazione della sentenza n. 432 del 2016, ma anche su “tutte le pronunce giudiziali dell’ottemperanza”, altro non sarebbe che quello “consentire alla ricorrente di poter esercitare l’azione di risarcimento per impossibile ottemperanza” (memoria ex art. 378 cod. proc. civ., pag. 10). Ma proprio dalle considerazioni svolte in precedenza emerge chiaramente che, essendo stata cassata senza rinvio la sentenza n. 6021 del 2013, per essere impraticabile la possibilità di procedere ad una valutazione “ora per allora”, non vi è ulteriore possibilità di tenere conto delle determinazioni del Commissario ad acta con quella sentenza nominato e delle statuizioni del Consiglio di Stato relative proprio alle determinazioni del commissario.

Da qui la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

4. In conclusione, va dichiarato estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso proposto da Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., con compensazione delle spese del giudizio; va invece dichiarato inammissibile il ricorso di Telenorba s.p.a., con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, in favore di tutte le parti costituite.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte di Telenorba s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

Non vi è invece luogo ad effettuare tale dichiarazione quanto al ricorso proposto da Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., atteso che la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione sottrae il giudizio stesso all’ambito di applicazione della richiamata normativa.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso di Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l.; dichiara inammissibile il ricorso di Telenorba s.p.a.; condanna quest’ultima al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Telenorba s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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