Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1547 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 22/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20613-2020 proposto da:

S.S., titolare dell’omonima ditta,

D.G.F.E., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARMELO PLATANIA;

– ricorrente –

contro

FINO 1 SECURITISATION SRL, e per essa doValue Spa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE GIOVANNI SAMPOGNARO;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2432/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania del 7 novembre 2019. La nominata Corte ha respinto il gravame proposto da S.S. e D.G.F.E. avverso la pronuncia resa, in primo grado, del Tribunale etneo. Questo, a sua volta, aveva rigettato la domanda dei predetti S. e D.G., vertente sull’accertamento dell’applicazione, in loro danno, di interessi usurari, e condannato, altresì, gli attori appena nominati al pagamento della complessiva somma di Euro 64.753,15, oltre interessi, in favore di Unicredit Credit Management Bank s.p.a..

2. – Il ricorso per cassazione di S.S. e D.G.F.E. si fonda su di un motivo. Resiste con controricorso, attraverso la procuratrice doValue s.p.a., Fino 1 Securitisation s.r.1., che si è resa cessionaria dei crediti di Unicredit Credit Management Bank.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito non avrebbe fatto incomprensibilmente rientrare la commissione di massimo scoperto tra le diverse remunerazioni prese in considerazione dall’art. 644 c.p., comma 4. Viene osservato che la commissione di massimo scoperto non era stata calcolata “sulla parte della somma affidata, rimasta disponibile, bensì sulla somma massima utilizzata nel periodo (c.d. “punta” nel trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento”. Viene osservato che, ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto sarebbe stato “necessario svolgere una doppia comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto applicata e quella “soglia”” per poi “compensare l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che (fosse) eventualmente residuato da calcolarsi sottraendo il TEG alla soglia di legge”.

2. – Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha escluso di poter dare atto dell’applicazione dell’usura attribuendo rilievo a plurimi elementi: la non applicabilità della disciplina della L. n. 108 del 1996, al contratto di conto corrente del 9 ottobre 1995, posto che l’indicata legge regolava i soli contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore (e tali erano i contratti di apertura di credito conclusi rispettivamente il (OMISSIS) e il (OMISSIS)); l’assenza di riscontri quanto all’affermato superamento del tasso soglia in trentadue trimestri; la genericità della deduzione attorea, giacché gli istanti non avevano individuato i suddetti trimestri; l’irrilevanza di esorbitanze del tasso soglia verificatesi nel corso del rapporto, laddove ciò che rilevava, ai fini dell’usura, era la misura del tasso convenuto al momento della conclusione del contratto; la circostanza per cui, anche considerando le commissioni di massimo scoperto, non si evidenziava un superamento del tasso soglia, avendo particolarmente riguardo alle evidenze della consulenza tecnica.

Ora, gli odierni ricorrenti non si misurano con tale complessa ratio decidendi: non confutano i diversi argomenti spesi dalla Corte distrettuale per dar ragione del rigetto dell’appello, ma si soffermano sul solo metodo di calcolo dell’usura con riguardo alla commissione di massimo scoperto. A tal fine formulano tuttavia una censura che è carente di autosufficienza. Gli istanti richiamano infatti la relazione di consulenza tecnica senza trascriverne i passaggi rilevanti ai fini della precisa comprensione del mezzo di censura e del compiuto apprezzamento della sua decisività.

In termini generali è da ricordare che la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate (cfr.: Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; cfr. pure Cass. 3 giugno 2016, n. 11482).

E’ poi da osservare, in particolare, che la Corte di merito mostra di essere ben consapevole dell’insegnamento di Cass. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303 – difatti menzionata nel corpo della pronuncia -secondo cui ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della citata L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

I ricorrenti lamentano, in sostanza, che la verifica dell’usura non sarebbe stata condotta nel rispetto di tale criterio. Ma il ricorso per cassazione non solo manca di riprodurre le parti dell’elaborato peritale necessarie per avere precisa contezza del metodo seguito dal consulente d’ufficio; esso omette altresì di indicare se la tecnica di calcolo indicata da Cass. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303 avrebbe condotto a rilevare l’usura che la Corte di merito ha invece escluso. In tal senso il motivo pecca di astrattezza e non dà ragione della decisività della doglianza formulata.

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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