Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15469 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Istituto La Provvidenza Onlus con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante G.C., rappresentato e difeso

dagli avvocati SCROSATI Carlo Luigi di Busto Arsizio e Maria

Antonietta Perilli, presso quest’ultima domiciliato in Roma Via della

Conciliazione n. 44 giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune della Città di Busto Arsizio;

– intimato –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 86/25/2006, depositata in data 11 ottobre 2006, e n.

19/26/2008, depositata in data 15 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

settembre 2009 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito il difensore del ricorrente avvocato Maria Antonietta Perilli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, l’istituto La Provvidenza Onlus impugnava due cartelle di pagamento con le quali il Comune di Busto Arsizio le aveva richiesto il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2001 e 2002. Sosteneva che era stata erroneamente applicata la tariffa relativa alla categoria n. 7 del regolamento comunale, concernente alberghi e case di cura, anzichè quella della categoria n. 12, che riguardava le associazioni e fondazioni senza scopi di lucro. Il primo ricorso (concernente l’anno di imposta 2001) era accolto in primo grado e respinto a seguito di appello proposto dal Comune. Il secondo (concernente l’anno di imposta 2002) era respinto sia in primo che in secondo grado.

L’Istituto ricorre con unico ricorso avverso le due sentenze della CTR. Il Comune intimato non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza n. 86/25/06. Essa risulta depositata in data 11 ottobre 2006. In quanto non notificata, avrebbe potuto impugnarsi entro il 26 novembre 2007. Il ricorso è stato passato per la notificazione il 3 luglio 2008. Il ricorrente invoca la disposizione del l’art. 327 cpv.

cod. proc. civ., assumendo che rimase contumace nel giudizio di secondo grado a seguito della nullità della notificazione dell’appello proposto dal Comune, che sarebbe avvenuta nei confronti di essa parte personalmente anzichè presso il procuratore costituito. Ma la norma invocata esclude la decadenza sui presupposti non soltanto della contumacia e della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. sibbene anche della dimostrazione che la parte non abbia avuto conoscenza del processo.

Circostanza, quest’ultima, nella specie neanche allegata.

Resta quindi superata la problematica della ammissibilità della contestuale impugnazione di due distinte sentenze, potendosi comunque considerare ammissibile soltanto il ricorso proposto avverso la decisione 19/26/2008. La quale ha sinteticamente affermato che l’inserimento dell’Istituto la Provvidenza nella categoria 07 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa di raccolta rifiuti è corretta in quanto l’ente “svolge quale primaria attività il ricovero di anziani”.

Il ricorrente sviluppa quattro motivi di ricorso.

Col primo deduce “violazione del D.L.T. 31 dicembre 1992, n. 546 ed omessa motivazione”, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ma (omessa ogni censura di violazione di legge) si limita a sostenere che la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente, perchè “si estrinseca in argomentazioni inidonee a rilevare la ratio decidendi”.

La censura è infondata, perchè la CTR ha pur sinteticamente esplicitato il ragionamento svolto, osservando che la categoria 12 della tariffa, invocata dal ricorrente, contempla le associazioni culturali, oratori ecc. e fondazioni in genere senza scopo di lucro, “mentre nella categoria 07 sono inserite quelle strutture destinate ad una residenza temporanea e comunque a periodi temporanei di ospitalità assistita”, e che “L’Istituto “La Provvidenza” svolge primaria attività di ricovero di anziani, l’inserimento quindi nella categoria 07 è da ritenersi corretta”.

Col secondo motivo è dedotta “violazione del DTL 31 dicembre 1992, n. 546 – art. 36 – insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

La censura di violazione di legge è inammissibile perchè non rispetta la previsione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Si conclude invero con un quesito (“Dica la corte se possa essere parificata ai fini Tarsu, tenuto conto dei regolamento in atti, una Casa di Riposo ad un Collegio entrambi contemplando una attività di ospitalità”) che non espone una questione di diritto, ma richiede alla Corte una valutazione di fatto.

11 motivo è inammissibile anche sotto il profilo del vizio di motivazione, affidato al rilievo che “anche la cat. 12, invocata come giusta dalla parte esponente, contempla attività di residenza temporanea quale ad esempio i collegi e i convenuti”. Tale considerazione non evidenza invero una circostanza di fatto, che avrebbe imposto necessariamente una diversa conclusione su un punto decisivo della pronuncia, ma richiama una disposizione normativa, della quale la CTR non ha omesso di motivare la inapplicabilità, derivante dagli stessi argomenti coi quali ha ricondotto la fattispecie alla previsione alternativa dettata dall’art. 7 della tariffa.

Il terzo motivo svolge una censura di violazione di legge inammissibile per genericità, perchè non chiarisce i termini del contrasto fra il principio di diritto invocato e quello che la CTR avrebbe applicato. La doglianza si conclude del resto con un quesito che non rispetta la previsione dell’art. 366 bis c.p.c., giacchè sottopone alla Corte un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito (“Dica la Corte se l’attività della La Provvidenza quale ONLUS possa essere considerata alla stregua di una associazione fondazione senza scopi di lucro”).

Col quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Si allega che “la parte esponente nell’appello aveva eccepito che la violazione dei criteri di graduazione previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e la mancata applicazione delle agevolazioni previste a favore degli anziani e dei portatori di handicap, istituite proprio con Delib. n. 28 del 1998 che aveva approvato le nuove tariffe”. La CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla questione in senso favorevole al ricorrente.

Anche tale doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

L’accertamento dei vizi denunciati presuppone la verifica che i fatti che si assumono trascurati (le condizioni personali degli ospiti della struttura residenziale) siano stati dimostrati in giudizio, e che il motivo su di essi fondato sia stato proposto già col ricorso di primo grado e riproposto col gravame. Circostanze che dalla sentenza impugnata non risultano e che nemmeno il ricorso evidenzia.

Il ricorso va dunque respinto, Senza decisione in punto spese perchè il Comune non si è difeso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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