Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15469 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11535-2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVI GIANCARLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN BEVERINO MARCHE (OMISSIS), in persona del Sindaco in

carica pro tempore M.C., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato ZUCCONI GALLI

FONSECA CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 757/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 11/11/2008, depositata il 27/12/2008; R.G.N. 1568/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELIA LANZILLO;

udito l’Avvocato SAVI GIANCARLO;

udito l’Avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Camerino, ha respinto la domanda proposta da P.M. contro il Comune di San Severino Marche, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ribaltamento della sua autovettura, in località (OMISSIS), frazione del Comune convenuto.

Assumeva che la sera del 10 agosto 1998, recatosi in paese per partecipare ad una festa ivi organizzata, era stato costretto a procedere in retromarcia sulla strada che aveva imboccato a causa dell’ingombro di folla e di automobili parcheggiate; nel corso della manovra la ruota posteriore destra dell’autovettura era montata sul cordolo che delimitava il lato destro della strada e che copriva un muricciolo di sostegno della scarpata laterale, che aveva ceduto sotto il peso dell’auto, provocandone la caduta da un’altezza d circa cm. 135.

La Corte di appello ha ritenuto che l’incidente sia da ascrivere alla responsabilità esclusiva dell’automobilista, al quale ha addebitato di avere tenuto un comportamento imprudente, anche perchè – nonostante l’ora notturna e l’obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi (strada di montagna, affollata di gente) – ha proceduto in retromarcia, sebbene disponesse di uno spazio di manovra sulla destra di circa 70 cm. oltre l’ingombro dell’autovettura (come ha accertato il CTU), sicchè avrebbe potuto agevolmente compiere una manovra di inversione a U, anzichè procedere a marcia indietro.

Il P. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ed ha replicato con note di udienza alle conclusioni del PG.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente sul rilievo che la notifica è stata richiesta ed effettuata nei confronti del difensore del Comune di S. Severino Marche, avv. Corrado Zucconi Galli Fonseca, anzichè nei confronti della parte, cioè del Comune, presso il suddetto procuratore costituito.

In primo luogo la relazione della notificazione specifica che l’atto è indirizzato al difensore non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore e difensore costituito per il Comune di S. Severino Marche, sicchè risulta individuata la persona del destinatario.

In secondo luogo, anche ammesso e non concesso che la notificazione debba ritenersi irrituale, la notificazione il preteso vizio risulterebbe sanato dalla costituzione dell’interessato nel presente giudizio, in quanto si tratterebbe di mera invalidità, non di totale, inesistenza, della notificazione, sussistendo innegabile collegamento fra la persona del destinatario dell’atto e colui al quale esso è stato indirizzato (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 2, 21 marzo 2011 n. 6470).

2.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., a causa della mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sul rilievo che la Corte di appello ha respinto le sue domande senza esaminare le sue molteplici argomentazioni difensive e senza ammettere i capitoli di prova da lui dedotti.

2.1.- I due motivi sono inammissibili, perchè sia le argomentazioni svolte, sia i quesiti di diritto, non sono congruenti con le ragioni della decisione.

Il P. ha prospettato in appello, e prospetta in questa sede, come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. doglianze che in realtà attengono non al mancato esame ed alla mancata pronuncia su alcuna delle domande proposte, ma alla mancata risposta ad alcune o più delle molteplici argomentazioni difensive da lui dedotte a supporto delle domande stesse, ivi inclusa quella avente ad oggetto il mancato esame della sua consulenza di parte e dei fatti ivi accertati.

Correttamente la Corte di appello ha rilevato che – rigettando la domanda – il Tribunale ha accolto le conclusioni (rigetto della domanda) formulate dal convenuto e pertanto non ha pronunciato ultra petitum, ma solo avrebbe omesso di rispondere ad alcune delle censure da lui rivolte alla sentenza di primo grado.

A tal proposito è appena il caso di ricordare che il giudice non è tenuto a rispondere ad ogni singola argomentazione difensiva dedotta dalla parte a supporto delle sue difese, ma è sufficiente che motivi adeguatamente e logicamente la soluzione adottata.

L’omesso esame dell’una o dell’altra argomentazione sarebbe comunque rilevante solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, vizi che il ricorrente non denuncia esplicitamente con il primo ed il secondo motivo, pur trattandone poi nell’esposizione delle difese.

3.- Per questa parte le censure di vizio di motivazione vanno esaminate unitamente a quelle di cui al terzo, al quarto ed al quinto motivo, che denunciano, oltre che violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., anche contraddittorieta ed insufficienza della motivazione.

Il ricorrente addebita alla Corte di appello di non avere preso in esame tutta la documentazione fotografica in atti; di non avere ammesso i tredici capitoli di prova da lui dedotti, anche a conferma delle fotografie, nè la relazione del suo consulente di parte, sebbene gli accertamenti del CTU non fossero univoci quanto alla capacità del muro laterale di reggere il peso dell’autovettura;

quanto al dubbio se il masso costituente il cordolo laterale sia caduto in occasione ed a causa del sinistro, o se fosse caduto in precedenza, e quanto alla larghezza della strada, e sebbene le.

indagini peritali di ufficio siano state eseguite a distanza di molti anni dall’evento.

Rileva che l’addebito di non avere effettuato la manovra di conversione ad U è logicamente inidoneo a giustificare l’interruzione del nesso causale fra la situazione di pericolo e il danno, poichè le strade debbono essere adeguatamente mantenute in buone condizioni e protette anche in vista di eventuali errori degli automobilisti.

3.1.- Le censure non sono fondate.

Il ricorrente mette in questione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove da parte della Corte di appello, contestando sostanzialmente il merito delle scelte decisionali, senza poter mettere in evidenza incongruenze o contraddittorietà della motivazione, tali da renderla inidonea a giustificare la decisione.

Ha ritenuto la Corte di merito di non poter desumere dalle risultanze probatorie in atti, ed in particolare dalla CTU, che l’incidente subito dal P. si sia verificato a causa del cedimento della parete della strada, o del cordolo che tale parete sovrastava, o comunque a causa dell’oggettiva pericolosità dello stato dei luoghi.

Nè il ricorrente ha dedotto, a fondamento delle sue censure, circostanze idonee a dimostrare che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, la motivazione è da ritenere insufficiente od illogica.

I capitoli di prova, di cui lamenta la mancata ammissione, non attengono all’unica circostanza rilevante ai fini dell’imputazione della responsabilità al Comune, cioè all’accertamento se la parete laterale della strada ed il cordolo che la sovrastava fossero in grado di reggere il peso di un’autovettura – circostanza che la CTU ha risolto in senso positivo, nonostante il contrario parere del consulente di parte del danneggiato – e se il cordolo abbia ceduto a causa della violenza dell’urto, o per una sua pregressa situazione di instabilità: circostanze peraltro che non avrebbero potuto essere confermate da testimoni e che il ricorrente avrebbe dovuto far constatare, se mai, tramite accertamento tecnico preventivo, subito dopo il sinistro.

Nè il ricorrente ha potuto affermare che alcuna delle fotografie prodotte in giudizio dimostri il cedimento della parete della strada, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di appello sulla base delle risultanze della CTU. Una sola delle fotografie richiamate nel ricorso evidenzia – secondo la Corte di merito – la caduta di un pezzo di cornicione della strada (non della parete sottostante), caduta che peraltro non ha potuto accertare a quando risalga.

Correttamente, quindi, i capitoli di prova sono stati ritenuti irrilevanti.

Nè la motivazione della Corte di appello appare censurabile sotto altri profili.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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