Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15468 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Istituto La Provvidenza Onlus con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante G.C., rappresentato e difeso

dagli avvocati Scrosati Carlo Luigi di Busto Arsizio e Maria

Antonietta Perili, presso quest’ultima domiciliato in Roma via della

Conciliazione n. 44 giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune della Città di Busto Arsizio;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/07/07 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 19.12.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del nove

aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito il difensore della ricorrente avvocato Maria Antonietta

Perilli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’istituto La Provvidenza Onlus impugnava la cartella di pagamento con la quale il Comune di Busto Arsizio aveva richiesto il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2003.

Sosteneva che era stata erroneamente applicata la tariffa relativa alla categoria n. (OMISSIS) del regolamento comunale, concernente alberghi e case di cura, anzichè quella della categoria n. (OMISSIS), che riguardava le associazioni e fondazioni senza scopi di lucro. Il ricorso era respinto in primo ed in secondo grado. L’Istituto ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza d’appello. Il Comune non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato: “pare indubitabile, invero, che l’attività svolta dalla società ricorrente si inquadri precisamente nella categoria (OMISSIS), individuata dal comune resistente: l’attività svolta nei confronti ed a vantaggio di persone anziane anche non autosufficienti, alle quali viene assicurato alloggio, vitto ed intervento di sostegno per qualsiasi loro necessità, è certamente attività di ospitalità, di assistenza e di cura che bene si colloca nell’ambito di quella categoria comprendente alberghi e case di cura.

L’assimilazione risulta poi ancora più evidente proprio in relazione alla quantità ed alla qualità dei rifiuti prodotti da tali enti per l’attività svolta, mentre non può attribuirsi rilevanza a tale fine alla circostanza che il personale dipendente dell’ente – legittimamente o meno – non sia inquadrato nel comparto sanitario.

Molto modesta, se non inesistente, appare invece l’affinità con le attività svolte in oratori, biblioteche, enti di cui alla categoria (OMISSIS), proposta dal ricorrente, ove si realizza permanenza solo occasionale e temporanea di persone e nessuna attività di conforto, di sostegno, di cura, di ospitalità viene svolta a favore degli utenti”.

Col ricorso si sviluppano tre censure, rubricate come di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e motivazione insufficiente, difettosa o omessa (art. 360 c.p.c., n. 5).

Sotto il primo profilo (di violazione di legge) esse sono inammissibili, perchè non precisano la disposizione normativa che sarebbe stata violata (menzionando genericamente il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ed il D.Lgs. n. 507 del 1993) ed i termini del contrasto lamentato (che avrebbe dovuto esplicitarsi in un quesito di diritto che evidenziasse le letture alternative – proposta e contestata – della norma di legge in tesi erroneamente applicata, ex art. 366 bis c.p.c. nella formulazione applicabile al ricorso ratione temporis).

Come vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) è lamentato che nella assimilazione della attività della ricorrente a quella degli ospedali, case di cura pubbliche e private, caserme e alberghi (di cui alla categoria n. (OMISSIS) della tariffa approvata col regolamento per l’applicazione della tassa) la CTR abbia istituito il confronto con gli oratori, biblioteche, enti di cui alla categoria (OMISSIS) proposta dal ricorrente, ove si realizza permanenza solo occasionale e temporanea di persone senza considerare che nella categoria n. (OMISSIS) erano compresi anche “collegi e conventi”, con i quali la similitudine di attività – per la permanenza non occasionale degli ospiti – era maggiormente evidente. Nella motivazione noti sarebbe stata inoltre adeguatamente considerata la natura non lucrativa della attività della ricorrente.

Anche sotto il profilo del vizio di motivazione le censure sono inammissibili, perchè non evidenziano la omessa o contraddittoria considerazione di un “fatto controverso, e decisivo per il giudizio”, ma solo di elementi genericamente apprezzabili nel quadro delle risultanze processuali (nemmeno tutti rilevanti, come la natura non lucrativa della attività dell’ente), della cui complessiva valutazione il giudice ha dato conto adeguatamente.

E’ pure lamentato che la CTR, dopo aver richiamato nella parte espositiva della sentenza il motivo d’appello col quale la ricorrente aveva denunciato “la violazione dei criteri di graduazione previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 e la mancata applicazione delle agevolazioni previste a favore degli anziani e dei portatori di handicap, istituite proprio con la Delib. n. 28 del 1998 che aveva approvato le nuove tariffè, ha omesso ogni motivazione in proposito.

Anche questa doglianza è inammissibile, perchè è ricondotta alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (anzichè, come avrebbe dovuto, a quella dell’art. 360 c.p.c., n. 4, quale vizio di non corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 c.p.c).

Il ricorso va dunque rigettato, senza decisione in punto spese, giacchè il Comune intimato non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA