Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15468 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28057-2011 proposto da:

DITTA CALZATURE “FALIER” di P.A., c.f. (OMISSIS), in

persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 269,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTORI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TRIOLO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), p.iva (OMISSIS), in (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore SABI S.n.c. piva (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANCINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STRASSERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1199/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato ANDREA MANCINI, con delega dell’Avvocato ALESSANDRA

STRASSERA difensore del Condominio, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato 1’11.7.2002 Calzature Falier di P.A. conveniva in giudizio Fabbricato (OMISSIS) esponendo di essere locatario dei locali al piano terra del fabbricato adibiti a negozio di calzature, di aver partecipato all’assemblea del 14.6.2002 e deducendo che la relativa Delib. era nulla o annullabile nella parte in cui prevedeva la suddivisione delle spese condominiali afferenti il riscaldamento in quanto i locali ne erano privi mancando gli elementi radianti.

Chiedeva la condanna del condominio alla restituzione delle somme pagate dal 1991-1993 ed ammontanti ad Euro 12.112,68, in subordine all’80% della somma.

Il condominio chiedeva il rigetto della domanda.

A seguito di ctu il Tribunale annullava la delibera condominiale 14.6.2002 nella parte in cui aveva ripartito sull’attore l’onere di contribuzione ma rigettava la domanda di restituzione delle somme in quanto le delibere relative ai precedenti esercizi non erano state tempestivamente impugnate.

Proponeva appello il condominio ed appello incidentale l’attore.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza 17.5.2011, rigettava le domande dell’attore sul presupposto che non aveva provato di essere stato privo degli elementi radianti nel periodo considerato e dalla relazione del consulente prodotta dallo stesso emergeva che alla data dell’11.5.2002 il riscaldamento avveniva tramite collegamento di corpi scaldanti all’impianto per cui il capitolo di prova volto a dimostrare che dal 1978 e, comunque, dal 1992 l’immobile era privo di elementi radianti era inammissibile in quanto contrario a prova scritta prodotta dall’attore.

Era inverosimile che il conduttore avesse continuato a pagare per svariati anni qualora fosse stato privo degli elementi radianti.

Nel 2004 il ctu aveva accertato che mancavano gli elementi radianti ma esistevano le tubazioni che si diramavano sotto il pavimento sino a due punti di collegamento con i radiatori che erano stati asportati.

L’attore non aveva provato di non aver potuto fruire dell’impianto dal 1992 al 2002. Ricorre Calzature Falier con quattro motivi, resiste il condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2729 e 2730 c.c. e vizi di motivazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2729 e 2730 c.c. e vizi di motivazione riportando i capitoli di prova; 3) violazione degli artt. 2721 c.c. e ss. e vizi di motivazione in relazione alla prova non ammessa; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione circa la prova dell’esistenza degli elementi radianti quanto meno fino all’11.5.2002.

Ciò premesso, si osserva:

Come dedotto, la Corte di appello ha statuito che l’attore non aveva provato di essere stato privo degli elementi radianti nel periodo considerato e dalla relazione del consulente prodotta dallo stesso emergeva che alla data dell’11.5.2002 il riscaldamento avveniva tramite collegamento di corpi scaldanti all’impianto per cui il capitolo di prova volto a dimostrare che dal 1978 e, comunque, dal 1992 l’immobile era privo di elementi radianti era inammissibile in quanto contrario a prova scritta prodotta dall’attore.

Era inverosimile che il conduttore avesse continuato a pagare per svariati anni qualora fosse stato privo degli elementi radianti.

Nel 2004 il ctu aveva accertato che mancavano gli elementi radianti ma esistevano le tubazioni che si diramavano sotto il pavimento sino a due punti di collegamento con i radiatori che erano stati asportati.

L’attore non aveva provato di non aver potuto fruire dell’impianto dal 1992 al 2002.

La Corte di appello ha anche rilevato, in premessa, che il tribunale aveva posto a base della decisione l’accertamento della legittimità del distacco che costituiva un errore di giudizio ma non un motivo di nullità della sentenza.

Stando così le cose, le censure, tutte riferite alla valutazione delle emergenze istruttorie ed alla non ammissione delle prove, non meritano accoglimento.

Il ricorrente lamenta che gli sia stato addebitato di non aver provato le circostanze dedotte ma di essere stato impedito dalla non ammissione di detta prova ma non censura specificamente la riportata ratio decidendi, ed in particolare che dai documenti dallo stesso prodotti emergeva l’esistenza degli elementi radianti quanto meno fino al 2002.

Va, in ogni caso, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purchè l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 c.c., comma 2, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione (Cass. 29.9.2011 n. 19893), principio informatore che prevale anche sul regolamento, ma sul punto nessuna deduzione fornisce il ricorrente.

In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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