Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15468 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22195/2014 proposto da:

G.L., in proprio e nella qualità di liquidatore p.t. della

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cavour n. 17, presso l’avvocato Pagliarini Vezio che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott.

Sc.Ma. di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

S.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Rodi n. 32, presso l’avvocato Laurita Longo Lucio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antuzzi Giancarlo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. Unipersonale;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1928/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO Luigi, che chiede che la Corte rigetti

il ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Su ricorso dell’ing. S.D., ex dipendente, creditore della (OMISSIS) s.r.l. in forza della sentenza 322 del 2013 del Tribunale di Vicenza, veniva fissata udienza L. Fall., ex art. 15, al 14/3/2014, poi rinviata per insufficienza dei termini al 20/3/2013; il 18/3, la società presentava domanda di concordato preventivo con riserva, con richiesta di concessione del termine massimo L. Fall., ex art. 161, comma 2; il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato con Decreto del 20/25 marzo 2014, rimarcando l’avvenuta cancellazione della società dal 22 aprile 2013, e dichiarava il fallimento della società con sentenza del 10/4/2014.

La società presentava reclamo, adducendo la pronuncia della sentenza di fallimento nella pendenza dei termini per l’impugnativa del Decreto del 20/25 marzo 2014, nei cui confronti era stato presentato ricorso per cassazione, e contestava la qualità di creditore dello S..

La Corte d’appello, con sentenza del 22/7-12/8/2014, ha respinto il reclamo, ritenendo che era stato sempre tenuto presente il coordinamento delle due procedure, che la L. Fall., art. 162, smentisce la tesi della reclamante, della impossibilità di procedere alla declaratoria di fallimento prima della scadenza dei termini per il reclamo, e che la società aveva ritenuto di far valere le proprie ragioni prima della sentenza di fallimento.

Secondo la Corte di merito, la L. Fall., art. 162, si limita a stabilire una sequenza crono-procedimentale tra le due procedure, ma non deriva dalla norma “l’inserzione rigorosa della declaratoria (di fallimento) nell’ambito di un sub procedimento concordatario come è reso evidente dal fatto che la procedura concorsuale minore può cadere a prescindere da declaratorie giudiziali come in caso di rinuncia al ricorso…”. Inoltre, anche in punto di fatto era infondata la doglianza, essendo stato attuato il coordinamento tra le procedure.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della legittimazione del creditore istante, alla stregua della sentenza del Tribunale di Vicenza 322/2013, la cui sospensiva in appello era stata respinta, ed il cui gravame scontava una prognosi non favorevole; ha rilevato che sussistevano i presupposti della fallibilità, e che, quanto all’insolvenza, pur trattandosi di un unico credito, il fondo rischi appostato era inferiore al credito e privo di significato in relazione a società estinta, lo era anche per un bilancio di liquidazione che aveva chiuso senza attivo ed anzi con un patrimonio negativo per Euro 849.578,00 e l’inesistenza di altri crediti era smentita dalle insinuazioni al passivo per importi consistenti, come per Equitalia e Fercam.

Ricorrono sulla base di due motivi la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed il liquidatore G.L. in proprio.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione della L. Fall., art. 162, sostenendo la necessità della trattazione congiunta e fanno valere la mancata pronuncia nell’alveo del sub procedimento concordatario del fallimento, dichiarato in pendenza del termine per ricorrere in cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità del concordato, sostenendo una sorta di rapporto di pregiudizialità tra la fase fallimentare e concordataria sul piano processuale.

Col secondo, i ricorrenti si dolgono della violazione della L. Fall., art. 162, per l’emissione della sentenza di fallimento a termine aperto per impugnare il decreto di inammissibilità del concordato.

I due motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.

Va osservato in prima battuta che i due motivi non sono intesi a denunciare l’eventuale illegittimità della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato(vizio che peraltro dovrebbe ritenersi insussistente, vista la pronuncia di questa Corte n. 21286 del 2015), ma a censurare la pronuncia di fallimento siccome intervenuta nella pendenza del termine per l’impugnazione del decreto di inammissibilità, e non nella, ritenuta necessaria, trattazione congiunta dei due procedimenti.

Le doglianze dei ricorrenti sono manifestamente infondate, atteso che tra i due procedimenti non sussiste rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ma vige solo il principio della previa decisione sulla domanda di concordato preventivo rispetto alla dichiarazione di fallimento (in tal senso le pronunce rese a sezioni unite, 9935 e 9936 del 2015); che non è suscettibile di ricorso per cassazione il decreto di inammissibilità del concordato preventivo(sul principio, vedi la pronuncia Sez. U. 27073 del 2016), di talchè è in radice infondata la prospettata inammissibilità della dichiarazione di fallimento in pendenza dei termini di impugnazione del decreto di inammissibilità, fermo restando che col reclamo avverso la sentenza di fallimento possono essere fatti valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.

Il ricorso va pertanto rigettato; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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