Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15468 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22918-2010 proposto da:

F.A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LOPARDI GABRIELLA, con studio in 67100 l’Aquila, Via

Antica Arischia 185/E giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato BONURA ANGELO con studio in 67100 Paganica (AQ)

Via del Cardinale, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 159/2010 del TRIBUNALE di L’AQUILA, emessa il

29/03/2010, depositata il 12/04/2010; R.G.N. 1825/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- C.G. propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di L’Aquila avverso il precetto fattogli notificare da F.A. per l’adempimento dell’obbligo di fare (arretramento della piscina posta a distanza inferiore a quella di legge) contenuto nella sentenza n. 142/02, affermando di avere già adempiuto al relativo comando giudiziale.

2.- Il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione, ha dichiarato l’inefficacia del precetto ed ha condannato l’opposto al rimborso delle spese di lite in favore dell’opponente.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila, pubblicata il 12 aprile 2010, F.A. propone ricorso per cassazione, a mezzo di un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, quindi assoggettabile al gravame dell’appello.

L’appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione cd. pre-esecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze conclusive dei giudizi ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto.

Dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14 che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, si pose un problema di coordinamento di tale norma – destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi – con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1: all’interpretazione strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell’opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (perchè, a sua volta, disciplinata dall’art. 616 c.p.c.) si contrappose l’interpretazione che sosteneva l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell’appello, anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615 c.p.c., comma 1 quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata.

Tuttavia ogni dubbio possibile è stato superato con la L. 18 giugno 2009, n. 69 che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, sicchè, nell’attuale sistema normativo, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello e quindi al doppio grado di impugnazione le sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione all’esecuzione preventiva che quelle conclusive dei giudizi di opposizione all’esecuzione successiva.

Ne segue che, ove si propenda per la prima delle interpretazioni sopra esposte, la sentenza conclusiva di un giudizio introdotto ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quella oggetto del presente ricorso, è sempre stata e lo è tuttora impugnabile con l’appello;

tuttavia, anche se si volesse interpretare la norma dell’art. 616 c.p.c. in riferimento all’art. 615 c.p.c., comma 1 alla stregua della seconda delle tesi su riportate, non potrebbe comunque concludersi per la non impugnabilità della sentenza del Tribunale di L’Aquila, oggetto del presente ricorso: l’art. 616 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova immediata applicazione, per effetto dell’art. 58, comma 2, di tale ultima legge, a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale era il presente (introdotto con citazione notificata il 15 novembre 2004 e conclusosi con sentenza pubblicata il 12 aprile 2010).

Giova aggiungere che non è dato comprendere quale sia la norma di legge rispetto alla quale il ricorrente, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 Cost.. Ove si ritenesse riferita alla disposizione dell’art. 616 cod. proc. civ., quale risultante dopo la modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, la questione non appare certo non manifestamente infondata: nel vigore della disciplina introdotta da tale ultima legge il diritto di difesa delle parti del giudizio di opposizione, che attualmente si possono avvalere di due gradi di merito, risulta più efficacemente garantito che sotto il vigore della disciplina introdotta dalla L. n. 52 del 2006 (ritenuta peraltro immune da censure di incostituzionalità già da Cass. n. 976/08 e da Cass. n. 3688/11).

La valutazione in termini di insussistenza di una situazione di non manifesta infondatezza va ribadita, se la guestione di illegittimità costituzionale si intende, invece, riferita al combinato disposto delle norme degli artt. 616, 360 e 366 cod. proc. civ., laddove non consentono, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per essere la sentenza appellabile, la rimessione degli atti al giudice d’appello, secondo quanto illustrato al punto 1 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. del ricorrente: è del tutto evidente che, nella situazione considerata, non si tratterebbe di garantire il diritto di difesa di una parte processuale, ma soltanto di porre rimedio ad un errore procedurale nel quale questa sarebbe incorsa per fatto esclusivamente a sè imputabile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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