Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15467 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Rocchini Mario del

foro di Firenze e domiciliato in Roma, presso la segreteria della

Suprema Corte di Cassazione, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Lastra a Signa;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/8/06 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata in data 24 aprile 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

aprile 2010 2009 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M., proprietario di un appezzamento di terreno in Comune di Lastra a Signa, impugnò gli avvisi di liquidazione ICI ricevuti per gli anni 1998/2002 sull’assunto che – contrariamente a quanto presupposto dal Comune – trattavasi di terreno non edificabile. Il ricorso fu accolto in primo grado ma respinto in appello. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CRT con due motivi. Il Comune non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento affermando che il suo terreno, in quanto inserito dal Piano Regolatore Generale in area con destinazione urbanistica di “verde pubblico attrezzato”, dovesse considerarsi “non fabbricabile, e perciò non soggetto ad ICI” (sicchè aveva chiesto il primo giudice “dichiararsi illegittima la pretesa tributaria comunale e nulla dovuto per ICI”) la CTR ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo affermando che “il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualsiasi uso destinati. La destinazione dell’immobile non influisce quindi sulla sussistenza del rapporto tributario. Il primo giudice ha pertanto errato nel ritenere che l’ICI non fosse dovuta perchè il piano regolatore aveva destinato l’area, oggetto di tassazione, a verde pubblico attrezzato. La destinazione, come ha correttamente osservato parte appellante, influisce sul valore del bene e quindi sulla determinazione della base imponibile. Peraltro, nel caso di specie, tale valore non è contestato”.

Coi motivi si denuncia (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5 in relazione alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis. Si rileva che le norme citate definiscono le aree edificabili con riferimento alla loro utilizzabilità a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. “Ne segue che la sentenza impugnata viola l’art. 2, lett. b) citato, in quanto non tiene conto che la nozione di area fabbricabile ivi contenuta esclude di per se che tale qualificazione possa attribuirsi ad aree destinate a verde pubblico attrezzato”.

Il ricorso attribuisce alla CTR – e denuncia come erronea – una interpretazione di legge che non costituisce la “ratio” della sentenza impugnata. La quale non ha affermato che – ai fini ICI – non è rilevante la destinazione agricola o edificabile di un terreno;

nè che un’area destinata dallo strumento urbanistico a verde pubblico attrezzato debba di per se considerarsi fabbricabile (in preteso contrasto coi principi di diritto affermati coi motivi di ricorso). Ha solo (correttamente) osservato che la destinazione, edificabile o meno, dell’area non vale ad affermarne o escluderne la imponibilità, ma rileva solo ai fini della determinazione del valore imponibile. Aggiungendo – con giudizio di fatto non censurato sotto il profilo del vizio di motivazione – che nella specie il contribuente, in ragione della pretesa inedificabilità del terreno, ne aveva erroneamente contestato la soggezione all’ICI e non anche il valore.

Va dunque respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese perchè il Comune non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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