Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15467 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13176-2012 proposto da:

SAN GIULIO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

sig.ra GLORIANA LESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIO CODA;

– ricorrente –

contro

O.R., B.P., elettivamente domiciliati in Roma,

O.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE GALLENCA;

– controricorrenti incidentali –

e contro

M.A.C., M.M.T., M.M.E.,

Z.D.V., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 540/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato CODA Pio, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato GALLENGA Giuseppe, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- B.P. e O.R. proposero opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 328 del 18.7.2002, con la quale fu dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione in favore della società San Giulio s.r.l. – e nei confronti di M.A., M.T., Z.D., M.M.E. e M.E. – di un appezzamento di terreno sito nel comune di (OMISSIS) e iscritto in catasto al foglio 14 part. 77 del detto comune; convenendo in giudizio tutti i predetti, gli opponenti chiesero che venisse revocata la sentenza impugnata e che venisse accertato che il terreno oggetto della sentenza era di loro proprietà esclusiva.

Nella resistenza della San Giulio s.r.l. e nella contumacia degli altri convenuti, il Tribunale di Ivrea rigettò l’opposizione, condannando gli attori alla rifusione delle spese del giudizio.

2. – Sul gravame proposto da B.P. e O.R., la Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento della proposta opposizione, dichiarò inefficace e inopponibile nei confronti degli attori la sentenza impugnata; dichiarò che gli attori erano proprietari del terreno oggetto del giudizio; compensò interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio; rigettò la domanda con la quale gli appellanti avevano chiesto la condanna della società San Giulio s.r.l. alla restituzione delle somme percepite, a titolo di rifusione delle spese processuali, in forza della sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società San Giulio s.r.l. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso B.P. e O.R., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a un motivo.

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

Sia la ricorrente in via principale che i ricorrenti in via incidentale hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col ricorso principale si formulano due censure:

a) insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello erroneamente motivato il proprio convincimento circa l’acquisto della proprietà del fondo per cui è causa da parte degli opponenti e dei loro danti causa e per non aver tenuto conto dei certificati catastali prodotti dalla società San Giulio;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato i titoli di acquisto prodotti dagli opponenti.

Entrambe le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto nel ricorso il contenuto degli atti che menziona e su cui si fondano le censure, non consentendo così alla Corte di valutare la fondatezza dei motivi dedotti.

In ogni caso, le censure sono inammissibili perchè vertono sulla interpretazione degli atti negoziali costituenti i titoli di proprietà degli opponenti; e, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione di un atto negoziale costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. o di motivazione insufficiente o illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr., ex multis, Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151).

Nella specie, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di cui all’art. 1362 c.c., dando rilievo alla indicazione dei confini indicati nei titolo, piuttosto che alla indicazione della particella catastale; ciò in conformità al principio dettato da questa Corte secondo cui, in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto, ad eccezione solamente del caso – che non ricorre nella specie – in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l’immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene (Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612576; Sez. 2, Sentenza n. 9215 del 14/05/2004, Rv. 572882). Nè l’accertamento dei confini, rispetto alla particella 77, è stato censurato dalla ricorrente.

2. – Quanto al ricorso incidentale (col quale si deduce la violazione degli artt. 111 Cost., art. 167 c.p.c. nonchè del principio di non contestazione, per avere la Corte di Appello rigettato la domanda con la quale gli appellanti avevano chiesto la condanna della società San Giulio s.r.l. alla restituzione delle somme percepite, a titolo di rifusione delle spese processuali, in forza della sentenza di primo grado), ne va preliminarmente rilevata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata esposizione dei fatti della causa (Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009, Rv. 609179; cfr. anche, Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813), in quanto il ricorrente non riproduce alcuna narrativa della vicenda processuale, nè nella premessa del controricorso con ricorso incidentale, nè nel corpo del motivo.

3. – In definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Stante la prevalente soccombenza della ricorrente principale, le spese del presente grado del giudizio vanno poste a suo carico.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la ricorrente in via principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA