Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15467 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1501/2010 proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA ANTONIO MEUCCI 23, presso lo studio dell’avvocato PETITTA

LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO (OMISSIS), RAS

ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO (OMISSIS) in persona

del Direttore Generale pro tempore, Dott. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo

studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ALLIANZ S.P.A. (già RAS ASSICURAZIONI S.P.A.) (OMISSIS) in

persona dei procuratori Dott. C.A. e Dott.ssa G.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

F.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3144/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 22/10/2008, depositata il

24/11/2008 R.G.N. 422/C/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FINTO ANNA MARIA (per delega dell’Avv. FERRARI

GIUSEPPE FRANCO);

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del

ricorso principale e assorbimento di quello incidentale.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

il F. citò in giudizio la ASL Milano (OMISSIS) per il risarcimento del danno che sosteneva essergli derivato dalla relazione redatta da una assistente sociale e da una psicologa (dipendenti della convenuta), che avevano indotto il Tribunale per i minorenni ad allontanare dalla famiglia il suo figlio minore, con provvedimento poi revocato dalla Corte d’appello di Milano;

nel giudizio la ASL chiamò in garanzia la RAS; la domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano;

propone ricorso per cassazione il F. attraverso due motivi;

rispondono con controricorso la Allianz (già RAS spa), nonchè la ASL, la quale ultima propone anche ricorso incidentale;

tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:

i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza; il primo motivo del ricorso principale, che solo formalmente censura la sentenza per vizi della motivazione, è inammissibile, in quanto sostanzialmente si risolve nella richiesta rivolta alla Corte di legittimità di una nuova va-lutazione del fondo della controversia, così utilizzando il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;

il secondo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto la legge impone al – giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non gli impone di indicare le norme di diritto sulle quali fonda la decisione stessa. Nella specie, la sentenza perviene alle sue conclusioni dopo avere esaminato i presupposti giuridici della vicenda;

il ricorso principale deve essere, dunque, respinto; il ricorso incidentale, benchè non esplicitamente dichiarato tale, deve essere ritenuto condizionato all’accoglimento del principale, e come tale assorbito;

sussistono i giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti ì ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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