Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15466 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.r.l. Azienda Agricola Marchesi Prat, in persona dell’amministratore

unico L.T.F., rappresentata e difesa dall’avv.

Rocchini Mario del foro di Firenze e domiciliata in Roma, presso la

segreteria della Suprema Corte di Cassazione giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Lastra a Signa;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/8/05 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata in data 22 febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

aprile 2010 2009 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Agricola Marchesi Prat s.r.l., proprietaria di appezzamenti di terreno in Comune di Lastra a Signa, impugnò gli avvisi di liquidazione ICI ricevuti per gli anni 1998/2002 contestando i valori attribuiti sull’assunto che – contrariamente a quanto presupposto dal Comune – trattavasi di terreni non edificatali. Il ricorso fu accolto in primo grado ma respinto in appello. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CRT con cinque motivi. Il Comune non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 48 e 197. Lamenta che la CTR abbia respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello che essa aveva sollevato sul rilievo che il Sindaco era stato autorizzato al giudizio di impugnazione con Delib. 3 maggio 2005 della Giunta Comunale, ancorchè fin dal 18.02.2004 il Comune avesse approvato il nuovo Statuto che, recependo integralmente la normativa del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conferiva la competenza in materia amministrativa al Dirigente di settore.

Il motivo è infondato. Questa corte ha già chiarito che, nell’ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. n. 267 del 2000, ove lo statuto preveda che il sindaco agisca o resista in giudizio previa determinazione del dirigente competente, tale determinazione si sostanzia in una mera valutazione tecnica circa l’opportunità della lite che non si configura come autorizzazione in senso tecnico del dirigente al sindaco. Poichè questi ha già la rappresentanza legale ed è il capo dell’amministrazione, sarebbe incongruo ritenere che, in presenza di siffatta previsione normativa, egli divenga esecutore di una decisione dell’ufficio da lui dipendente (Cass. 19380/2003, 12865/2005). La mancanza della determinazione del dirigente amministrativo non esclude pertanto la legittimazione processuale del Sindaco che abbia tuttavia sottoscritto la procura alla lite.

Nel merito, criticando la decisione di primo grado, la CTR ha osservato che agli appezzamenti in questione, compresi in aree classificate come edificabili dal piano regolatore generale, non poteva attribuirsi una diversa qualificazione ai fini ICI, anche se destinati in concreto a verde pubblico attrezzato ed alla costruzione di una scuola elementare, dovendosi aver riguardo ai parametri edificatori delle zone un cui erano ricompresi.

Col secondo motivo si denuncia (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b in relazione alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Si rileva che le norme citate definiscono le aree edificabili con riferimento alla loro utilizzabilità a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. “Ne segue che la sentenza impugnata viola l’art. 2, lett. b) citato, in quanto non tiene conto che la nozione di area fabbricabile ivi contenuta esclude di per sè che tale qualificazione possa attribuirsi ad aree destinate a verde pubblico attrezzato”. L’inserimento dei terreni in zone suscettibili di utilizzazione edilizia non varrebbe ad attribuire loro il carattere di edificabilità che è presupposto di applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 2, lett. B) quando, come nella specie, l’edificazione consentita dallo strumento urbanistico sia esclusivamente quella pubblica, realizzabile senza intervento nemmeno in via convenzionata del privato titolare del diritto dominicale. In tali ipotesi, si sostiene, il diritto di proprietà non potrebbe considerarsi comprensivo dello ius edificandi nel suo contenuto ordinario, restando precluse tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. L’area, siccome inedificabile, dovrebbe valutarsi, ai fini ICI, alla stregua di un terreno agricolo.

Col terzo motivo la identica doglianza è riformulata con riferimento alle aree destinate dallo strumento urbanistico ad edilizia scolastica.

La censura non rispetta il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere formulata non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (Cass. 828/2007). Il ricorso non specifica invero quale proposizione della sentenza e quale norma di legge sarebbero incompatibili, e non chiarisce i termini del contrasto che denuncia.

La rilevanza della tesi giuridica prospettata presuppone inoltre che il Piano Regolatore del Comune di Lastra a Signa escluda ogni suscettibilità edilizia delle aree in questione nell’interesse del proprietario del suolo. Ma ciò dalla sentenza impugnata non risulta.

Incombeva pertanto al ricorrente di precisare tenore e contenuto delle prescrizioni di piano che, con specifico riferimento alla zona di territorio comunale nella quale sono compresi i terreni oggetto.

dell’accertamento ICI impugnato, renderebbero evidente che non vi erano tollerati interventi edificatori ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni. Difettando tale allegazione, la doglianza spiegata va respinta, perchè la violazione denunciata non concerne la disposizione di legge invocata (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) ma una normativa di carattere secondario che il ricorrente afferma esistente ma non indica, come l’art. 366 c.p.c., n. 4 gli imponeva di fare.

E’ appena il caso di aggiungere, peraltro, che la tesi in diritto sostenuta col ricorso (secondo la quale l’inserimento di un’area in zona (OMISSIS) di piano regolatore generale, con destinazione a verde pubblico attrezzato, se insuscettibile di utilizzazione a scopo edilizio nell’interesse del privato proprietario, ne esclude la riconducibilità alla nozione di area edificabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) non è condivisibile. Ai fini ICI, la nozione di edificabilità non si carica di tutte le valenze che la caratterizzano nella legislazione urbanistica, perchè la nozione di area fabbricabile si definisce soltanto per contrapposizione a quella di terreno agricolo quale presupposto di individuazione di un diverso criterio di determinazione della base imponibile. L’inserimento di un’area nelle zone destinate alla espansione dell’aggregato urbano, operata dal piano regolatore generale, implica una trasformazione del suolo che, a giudizio del legislatore tributario, non consente più di apprezzarne il valore, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale, che resta superato da più concreti criteri di valutazione economica (Cass. S.U. 25506/2006). I limiti concretamente posti alla edificabilità dell’area non ne escludono pertanto la riconducibilità alla nozione di area fabbricabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) e la conseguente applicabilità del criterio di valutazione costituito dal “valore venale in comune commercio” definito dall’art. 5, comma 4 della Legge.

11 quarto motivo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2005, art. 11 – quattordecies, comma 16, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, per contrasto con l’art. 53 Cost..

Il motivo è inammissibile, perchè la disposizione normativa della quale lamenta la illegittima applicazione è stata sostituita, con effetto ex tunc, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito dalla L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1. In quanto riferibile alla analoga previsione della nuova formulazione normativa esso è comunque infondato, come ha riconosciuto sia questa corte con la sentenza 25506/2006 che la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 41/2008.

Col quinto motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 5) “assoluta insufficienza di motivazione riguardo allo stato effettivo delle aree oggetto dell’imposizione fiscale” sul rilievo che la affermazione che i terreni in questione fossero riconducibili alla nozione di aree edificabili “è rimasta nella sentenza assolutamente astratta e del tutto avulsa da ogni concreto riferimento alla situazione di fatto in cui si trovano le aree di proprietà della società ricorrente”.

Anche questo motivo è inammissibile perchè nè dalla sentenza nè dal ricorso risulta che agli atti del processo di merito fossero state fatte risultare le circostanze che si assumono non adeguatamente considerare (e cioè “lo stato effettivo delle aree oggetto dell’imposizione fiscale” e la “situazione di fatto in cui si trovano le aree di proprietà della società ricorrente”).

Il ricorso va dunque respinto. Senza decisione in punto spese poichè il Comune non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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