Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15466 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Matteo Gentile e Gaetano Franchina, elett. dom. in Roma, presso lo

studio dell’avv. Maurizio Canfora, in piazza Cavour n. 17, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe Sileci, elett. dom. in Roma, presso

lo studio dell’avv. Vittorio Olivieri, in Largo Orazi e Curiazi n.

3, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS s.p.a., in persona del proc.spec.,

rappr. e dif. dagli avv. Stefania Rinaldi, Lorenzo Barbieri e Pier

Giorgio Rebecchi, elett. dom. in Roma, presso lo studio del primo,

in viale Bruno Buozzi n. 90, come da procura in calce all’atto;

FALLIMENTO (OMISSIS) SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. IN LIQ., in persona del

curatore fall. p.t.;

– controricorrente –

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Catania 16.9.2015, n. 1398/2015

in R.G. n. 935/2015;

viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona della

dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

viste le memorie di (OMISSIS) s.r.l. e del Fallimento (OMISSIS)

s.r.l.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 19 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Catania 16.9.2015 n. 1398, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Catania (OMISSIS) già dichiarativa del proprio fallimento, in ciò ritenendo l’insussistenza di alcuna violazione del contraddittorio, avanti al primo giudice e per come oggetto di contestazione, nella mancata concessione del termine a difesa sulla istanza di fallimento formulata dal P.M. all’udienza cui la debitrice era stata convocata L. Fall., ex art. 162;

2. la corte dava atto che la società aveva depositato domanda di concordato preventivo con riserva, poi rinunciando ad essa e, in quanto attinta da istanza di fallimento della banca BNP Paribas, era stata invitata a costituirsi ad apposita udienza collegiale, ove insisteva per la propria istanza di rinvio per presentare domanda di concordato, la cui rinuncia era invece assunta dal tribunale in conflitto con la dilazione ancora invocata;

3. osservava la corte che nessuna più specifica doglianza era dedotta in reclamo, nè in rito nè quanto al merito della sentenza di fallimento;

4. con tre motivi la ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento ove ha: a) violato la L. Fall., art. 15, per avere ritenuto la conversione dei vizi di nullità del primo procedimento in motivi di impugnazione, con obbligo di decidere nel merito, nonostante la mancata assegnazione di un termine sulla richiesta del P.M. ed invece sussistendo il dovere di rimettere le parti avanti al tribunale; b) trascurato che, a fronte della richiesta congiunta delle parti, la fase finale del giudizio di reclamo doveva condursi, anche ai sensi dell’art. 352 c.p.c., dando alle parti il termine per il deposito e scambio delle ultime difese scritte ex art. 190 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il terzo motivo, da esaminare in via di priorità logica attenendo a difetto specifico del processo avanti alla corte d’appello, non trova fondamento, posta la specificità e tendenziale completezza, nel nostro ordinamento concorsuale, di entrambi i procedimenti (camerali contenziosi) rispettivamente deputati alla dichiarazione di fallimento ovvero al riaccertamento della sua legittimità in sede di reclamo; se è vero infatti che la regolazione del primo procedimento può conseguire anche da una integrazione esterna, il rinvio comunque concerne la disciplina dei comuni procedimenti in camera di consiglio, si tratta di un mero concorso additivo limitato all’istruttoria di cui alla L. Fall., art. 15, nonchè circoscritto allo “svolgimento” di essa e ad un completamento con le citate “modalità” di cui agli artt. 737-742bis c.p.c., in ciò e dunque restrittivamente dovendosi orientare l’interprete; è pertanto manifesta la autosufficienza di disciplina quanto all’articolazione del contraddittorio, per definizione del modello strutturata in una clausola generale ed in singoli e speciali elementi organizzativi di dettaglio;

2. per il reclamo, stante la maggiore analiticità e in ogni caso l’ancoramento solo per limitati e parziali principi all’appello, non è possibile alcuna eteroregolazione che, come invocato dal ricorrente, sovrapponga il regime delle difese finali di cui all’art. 352-190 c.p.c. ad uno svolgimento già positivamente articolato all’insegna di una altrettanto evidente celerità, del tutto consona al rito camerale; infatti la L. Fall., art. 18 si limita a prescrivere che il collegio, instaurato il contraddittorio secondo le previsioni di cui ai primi commi, “sentite le parti” (comma 9), “provvede sul ricorso con sentenza” (comma 11);

3. in tema, opera il principio per cui “al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. ed il relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, pur attenendo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; tuttavia, tale effetto devolutivo non può estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio, nè implicare che il reclamo possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione dei motivi.” (Cass. 26671/2016); ed il convincimento è stato raggiunto anche grazie alla netta scelta di smarcamento di tale gravame attuata dal legislatore del D.Lgs. n. 169 del 2007 rispetto al primo testo di riforma;

4. d’altronde, è parallelo principio generale dei procedimenti anche speciali ancorati al rito camerale, qui applicabile per identità di ratio, che la decisione possa essere assunta dopo la discussione e che non vi sia la protrazione doverosa di alcuna fase di scambio delle difese scritte, sul modello del processo di cognizione ordinario (così il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado in tema di separazione personale tra coniugi per Cass. 3836/2006, 1867/2016);

5, i primi due motivi sono inammissibili, avendo la sentenza correttamente fatto applicazione del principio per cui “è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi della L. Fall., art. 18 (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007) laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, l’inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3), senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.” (Cass. 2302/2016, 17950/2016);

6. in ogni caso, la censura è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360bis, n. 1) c.p.c. avendo la corte deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, ove essa ha chiarito che “anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e dí assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. Pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.” (Cass. 24968/2013, 98/2016); nella vicenda, non solo il ricorrente – come visto – nulla ha dedotto sulla ipotetica difesa che non sarebbe stato messo in condizione di esprimere se non attraverso la concessione di un termine di rinvio (in occasione della richiesta d’udienza del P.M.), ma in realtà la dichiarazione di fallimento è avvenuta anche su istanza di altro creditore (BNL Paribas), per il quale vi era stata rituale e non contestata convocazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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