Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15466 del 21/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15466
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26351-2018 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO
CIRILLO 15, presso lo studio dell’avvocato AGNESE CONDARELLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE, PREFETTURA DI
ROMA, COMUNE DI MILANO, PREFETTURA DI FROSINONE, PREFETTURA DI
VITERBO, PREFETTURA DI FERRARA, PREFETTURA DI ROVIGO, PREFETTURA DI
BOLOGNA, PREFETTURA DI RIETI, PREFETTURA DI GROSSETO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4536/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
02/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor C.D. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza del tribunale di Roma che, riformando la pronuncia del giudice di pace, ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. da lui proposta avverso tre cartelle di pagamento notificategli tra i mesi di luglio e ottobre 2012 e avverso gli estratti di ruolo relativi a quarantasette cartelle, asseritamente non notificategli; tutti tali atti concernevano la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada.
Il ricorso è stato notificato all’Agenzia Delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege ad Equitalia Sud s.p.a., già costituita nel giudizio di appello a ministero dell’avvocatessa Maria Pia Iannaccone), a Roma Capitale, al Comune di Milano, ed alle Prefetture (presso le rispettive sedi, nonchè presso l’Avvocatura Generale dello Stato) di Roma, Frosinone, Viterbo, Ferrara, Rovigo, Bologna, Rieti e Grosseto.
Nessuno degli intimati ha spiegato difese nel giudizio di cassazione.
La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale non sono state depositate memorie.
Il Collegio rileva che la notifica all’Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta effettuata a mezzo posta in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocatessa Iannaccone, domiciliataria di Equitalia Sud nel giudizio di appello.
Tale notifica è nulla, avendo questa Corte chiarito che, in tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poichè la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il D.L. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l’Agenzia dell’entrate Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio da ordinarsi – in caso carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell’art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da identificarsi nell’Avvocatura generale in Roma (cfr. SSUU 2987/20).
Deve quindi disporsi il rinnovo della notifica all’Agenzia delle Entrate – Riscossione presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della notifica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato entro gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020