Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15466 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2506-2009 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente in ROMA, VIA

GAVORRANO 12 SC. B INT. 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO

GIANNARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati MOSCATO ANGELO,

RICCA LUCIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RU.GI.FL. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato AIELLO

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato CIARAMELLA SALVATORE

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), I.

L. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

I.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PESCAGLIA 71, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato VENTURA GIACOMO giusta

mandato a margine del ricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

RU.GI.FL. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore sig. G.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE PAOLO ORLANDO 25 – OSTIA LIDO, presso lo

studio dell’avvocato INFUSO CALOGERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CASSARA1 GIOVANNA giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

RU.GI.FL. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), I.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 298/2007 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, Sezione civile, emessa il 22/11/2007, depositata il

05/12/2007; R.G.N. 89/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO; udito

l’Avvocato RICCA LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/12/2007 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronunzia Trib. Gela 31/1/2004 di rigetto della domanda proposta dal Condominio di (OMISSIS), accertava e dichiarava la responsabilità del costruttore sig. I.L. e del direttore dei lavori sig. R.A. in ordine al cedimento di un muro di contenimento di terrapieno in conseguenza di scavi di sbancamento effettuati nel fondo (all’epoca) di proprietà della sig. Ru.Gi.Fl., con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti dal finitimo edificio in favore del suindicato Condominio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il R. propone ora ricorso per cassazione, affidata a 7 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la Ru., nonchè lo I. e il Condominio, i quali ultimi propongono altresì ricorso incidentale sulla base, rispettivamente, di 4 motivi e di unico motivo, ai quali resiste con controricorso la Ru..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Deve quindi pregiudizialmente osservarsi che il ricorso principale è stato nei confronti del Condominio notificato oltre il termine ex art. 327 c.p.c., e pertanto tardivamente.

Il primo tentativo (tempestivo) di notifica del ricorso non è andato infatti a buon fine per erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario.

L’assunto del ricorrente secondo cui tale circostanza non può ridondare a suo sfavore, in quanto trattasi di indicazione erronea contenuta nella relata, che è atto dell’ufficiale giudiziario, non è invero privo di pregio, in quanto, a parte la circostanza che per prassi l’indicazione in questione in calce al ricorso è predisposta dalla stesso difensore che lo redige, vale al riguardo il rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’indicazione dell’indirizzo del destinatario della notifica è atto che non sfugge alla disponibilità del notificante, ma rientra nel suo ambito di controllo, sicchè la relativa erroneità rende ab origine viziato da errore l’atto notificando, e l’eventuale tardività della notifica non può considerarsi addebitabile a errore o inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari (v. Cass., Sez. Un., 30/3/2010, n. 7607), in quanto nell’indicazione sia sulla busta (nella notificazione come nella specie a mezzo posta) che nella relata (integralmente) da questi ultimi redatta, gli stessi non possono fare riferimento, quanto all’indirizzo del destinatario, che alle relative indicazioni emergenti dal ricorso.

La rilevata tardività non rende peraltro nel caso inammissibile, sotto il profilo in considerazione, il ricorso principale, in quanto il medesimo risulta tempestivamente notificato agli altri destinatari Ru. e I., e, contestandosi da parte dei medesimi la corresponsabilità in ordine alla causazione del sinistro de quo tra impresa appaltatrice dei lavori e direttore dei lavori, trova invero applicazione il principio in base al quale nelle cause inscindibili o come nella specie tra loro dipendenti la tempestiva notificazione della impugnazione solo ad alcune delle parti rende ammissibile l’impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente notificate (v. Cass., 16/11/1983, n. 6821; Cass., 8/11/1977, n. 4771).

In siffatte ipotesi, l’impugnazione proposta tempestivamente almeno nei confronti di uno dei litisconsorti ha infatti efficacia conservativa, e da parte del giudice deve disporsi l’integrazione del contraddittorio, con assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (dettato per le impugnazioni in generale e trovante applicazione anche nella sede di legittimità) (v. Cass., 16/11/1983, n. 6821).

Atteso che la norma dell’art. 331 c.p.c. (concernente l’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o fra loro dipendenti) è ispirata all’esigenza che il giudizio d’impugnazione si svolga e sia utilmente definito nei confronti di tutte le parti di siffatte cause, ed è pertanto applicabile non soltanto nelle ipotesi in cui l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualcuna delle parti ma anche nel caso (come quello di nullità dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio dovuta ad insufficienza del termine per comparire assegnato ad una delle parti: v. Cass., 14/10/1995, n. 10755) di invalida proposizione dello stesso, la nuova notificazione dell’impugnazione già tardivamente eseguita realizza l’effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all’art. 331 c.p.c. e rendendone inutile l’emissione (v. Cass., 6/11/1995, n. 11529; Cass., 8/9/1994, n. 7702.

In ordine al rilievo assunto dall’iniziativa della parte, in particolare in tema di riassunzione del processo, cfr. Cass., 9/2/2010, n. 2810).

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131, 2908 e 2909 c.c., art. 83, 100, 325 e 327 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6^ motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass.r 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso i formulati quesiti di diritto recati dal ricorso non risultano informati allo schema delineato da questa Corte (cfr.

in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando invero la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

Essi in realtà si sostanziano in espressioni evocanti le non accolte tesi difensive, anche prospettando corollari tratti da presupposti o postulati di fatto alle medesime corrispondenti e contrari alle conclusioni raggiunte nell’impugnata sentenza fondate sul delineato quadro probatorio, che possono costituire semmai il frutto del positivo esito delle censure alla relativa valutazione mosse ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Cass., 21/4/2011, n. 9131), a tale stregua palesandosi privi di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonchè di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), circoscrivendo la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla “comparsa conclusionale”, agli “atti di causa”, alla “procura apposta all’atto di citazione di primo grado (doc. 2 fase. di primo grado)”, all'”atto di appello (doc. n. 2 fase, d’appello)” e alla “procura” ivi “apposta a margine”, alla C.T.U., acquisita agli atti d’ufficio”, alla “relazione dell’ing. Cu. allegata alla richiamata CTU Loggia di primo grado”, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, ovvero ancora senza indicare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 se siano stati prodotti anche in sede di legittimità.

La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve a pena d’inammissibilità contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e il principio di autosufficienza non possono ritenersi d’altro canto osservati quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura”, o come nella specie a riprodurre nel corpo del ricorso (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito, rimettendo all’iniziativa del giudice l’individuazione della materia del contendere, in contrasto con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata (v.

Cass., 14/6/2011, n. 12955; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza è infatti necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un’attività materiale meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Trova a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonchè indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dall’odierno ricorrente, che si limita a riprodurre nel corpo del ricorso atti o documenti del giudizio di merito (lo svolgimento del processo nell’esposizione “operata dalla sentenza di primo grado n. 107/04 resa dal tribunale di Gela”, le “premesse in fatto della sentenza impugnata”, la motivazione e il dispositivo della pronunzia resa dalla “Corte di Caltanissetta”) (v. Cass.,/23/9/2009, n. 20535;

Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, risponde a principio consolidato che a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con il quale si denunzia vizio di motivazione non recano la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, tali non potendo invero ritenersi i formulati momenti di sintesi, invero non recanti la sintetica e riassuntiva indicazione del fatto controverso, degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Il vizio di motivazione non può essere d’altro caso utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo a proporre un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Secondo un del pari risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può nemmeno imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e di tutte le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Emerge dunque, alla stregua dei suesposti rilievi, evidente come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr.

Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con conseguente inefficacia dei ricorsi incidentali, entrambi tardivi.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficaci gli incidentali tardivi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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