Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15466 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 03/06/2021), n.15466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29999/2019 proposto da:

C.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso

dall’avvocato SERGIO FERRARI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati PAOLA

MASSAFRA, ANGELO GUADAGNINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2056/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1798/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. MUCCI Roberto,

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 15 aprile 2019 n. 2056 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto da C.M. avverso la sentenza con la quale il medesimo ufficio – (giudice del rinvio all’esito della sentenza di questa Suprema Corte n. 7134/2017) – aveva respinto il reclamo proposto dal C. e per l’effetto rigettato l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al C. dall’INPS in data 7 febbraio 2014.

2. La Corte territoriale esponeva che nell’assunto del C. il giudice del rinvio era incorso in un errore di fatto revocatorio per avere affermato, in contrasto con i documenti in atti, che l’attività oggetto della contestazione disciplinare – la stima degli immobili per la concessione da parte dell’INPDAP di mutui ipotecari ai propri dipendenti – rientrava nei doveri di servizio ed era rilevante in sede disciplinare laddove si trattava di attività svolta fuori dell’orario di lavoro e con mezzi propri.

3. Osservava che la sentenza impugnata per revocazione non era basata soltanto sulla affermazione che non vi era prova che l’attività fosse stata svolta fuori dell’orario di lavoro e con mezzi propri e che tale affermazione non dipendeva da un errore di percezione ma, piuttosto, dalla valutazione delle risultanze processuali.

4. La affermazione che la condotta del C. aveva rilievo disciplinare derivava dalla valutazione della sua riconducibilità alla attività istituzionale dell’Ente e, pertanto, al rapporto di lavoro; si trattava di un ragionamento basato sulla globale valutazione degli elementi di prova.

5. Pur potendo ipotizzarsi la decisività della questione dedotta dal C., la sentenza impugnata non era frutto di un errore di fatto ma dell’attività di valutazione dei fatti e di interpretazione delle norme, non impugnabile per revocazione.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.M., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso.

7. Il PM ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

8. L’INPS ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, in riferimento all’art. 14 del regolamento per la concessione dei mutui ipotecari INPDAP nonchè dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

2. Ha esposto che l’INPDAP aveva disciplinato con proprio regolamento (“Regolamento per la concessione di mutui ipotecari”) la materia delle perizie estimative finalizzate alla concessione di mutui ai dipendenti, sottraendola alle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. A norma del regolamento, art. 14, gli incarichi dovevano essere svolti fuori dell’orario di lavoro, con anticipazione delle relative spese ed il costo della stima, nella misura di Euro 300, era a carico del richiedente.

4. La attività non era dunque svolta in favore dell’INPDAP, come nel caso della stima degli immobili dell’Ente, bensì a favore dei richiedenti il mutuo, che ne sopportavano il costo. L’Istituto poteva incaricare della valutazione anche un tecnico esterno. A tenore del regolamento, dunque, la materia delle perizie estimative costituiva prestazione d’opera professionale e non ricadeva nell’ambito dei poteri disciplinari datoriali.

5. Il regolamento dell’ente, costituente norma secondaria, avrebbe dovuto essere interpretato secondo i criteri di cui all’art. 12 preleggi, ed il giudice ordinario, al più, avrebbe potuto disporne la disapplicazione.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Correttamente il giudice della revocazione ha affermato che la qualificazione della attività svolta dal C. come attività rientrante nell’ambito del rapporto di lavoro – e pertanto oggetto del potere disciplinare – costituiva valutazione di merito sicchè quello denunciato dalla parte ricorrente in revocazione poteva qualificarsi, se fondato, come errore di giudizio e non come errore percettivo.

8. Nel caso di specie, infatti, il C. contestava la rilevanza disciplinare della sua condotta, assumendo trattarsi di condotta extralavorativa attinente ad un distinto rapporto di opera professionale; la relativa valutazione, compiuta nel giudizio di rinvio, costituiva, dunque, giudizio sul fatto controverso, non suscettibile di revocazione.

9. Del resto la stessa censura di violazione dell’art. 12 preleggi, proposta nel presente giudizio – in riferimento alla interpretazione di un regolamento interno dell’INPDAP disciplinante la materia delle perizie estimative – appare inconferente rispetto al mezzo straordinario di impugnazione azionato giacchè l’interpretazione non costituisce mera percezione di un fatto ma è il risultato di un’ attività di valutazione della norma.

10. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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