Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15465 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Istituto La Provvidenza Onlus con sede in (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante G.C., rappresentato e difeso
dagli avvocati Scrosati Carlo Luigi di Busto Arsizio e Maria
Antonietta Perilli, presso quest’ultima domiciliato in Roma via della
Conciliazione n. 44 giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune della Città di Busto Arsizio, in persona del Commissario
straordinario pro tempore G.P., domiciliato in Roma,
via Federico Gonfalonieri n. 5, presso l’avv. Manzi Luigi giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34.04 della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, depositata in data 3 febbraio 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9
aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;
udito per il ricorrente l’avvocato Maria Antonietta Perilli;
udito per il resistente l’avvocato Carlo Perini, per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FUZIO Riccardo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’istituto La Provvidenza Onlus impugnava le cartelle di pagamento Iri con le quali il Comune di Busto Arsizio aveva richiesto il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1999 e 2000. Sosteneva che era stata erroneamente applicata la tariffa relativa alla categoria n. (OMISSIS) del regolamento comunale, concernente alberghi e case di cura, anzichè quella della categoria n. (OMISSIS), che riguardava le associazioni e fondazioni senza scopi di lucro. Il ricorso era respinto in primo ed in secondo grado.
L’Istituto ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza d’appello. Il Comune si difende con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha rilevato che “il punto fondamentale della controversia riguarda la legittimità dell’atto con il quale il Comune di Busto Arsizio ha inserito l’Istituto La Provvidenza Onlus nella categoria 07 del tariffario approvato dal Comune con Delib. 27 febbraio 1998, n. 28 …”. Ed ha aggiunto che il criterio cui fare riferimento era costituito dalla “qualità e quantità medie ordinarie dei rifiuti che presumibilmente sono producibili nei locali e nelle aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati”. L’assegnazione alla categoria degli “alberghi e case di cura” doveva ritenersi legittima perchè era stata decisa sul rilievo “che l’Istituto svolge attività di assistenza agli anziani anche non autosufficienti” e perchè il Comune, “avvalendosi della collaborazione del tecnico dell’Istituto medesimo, ha verificato la destinazione dei locali, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti effettivamente …”. Per contro, la ricorrente aveva insistito con l’appello nelle tesi proposte in primo grado e rigettate dalla CTP “anzichè dimostrare l’inidoneità dei locali a produrre rifiuti o quantomeno nella quantità e qualità rilevate dal Comune”.
La motivazione è congrua, e resiste alla generica critica di insufficienza mossa (ex art. 360 c.p.c., n. 5) col primo motivo di ricorso. Come si sottrae alle censure di “violazione del D.T.L. 31 dicembre 1992, art. 36” (?) ed “errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del regolamento comunale di cui alla Delib. di C. C. n. 28 del 1998” mosse (ex art. 360 c.p.c., n. 3) sulla non condivisibile tesi che anzichè alla qualità della attività esercitata nei locali dell’Istituto, dovesse aversi riguardo alla natura giuridica di organizzazione non lucrativa della contribuente.
Quanto ai rilievi, pure svolti col secondo motivo di ricorso, secondo i quali: “il Comune nella applicazione delle nuove tariffe (o tassa) non ha assolutamente applicato alcun criterio di graduazione come invece previsto dalle norme (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49)”, e che : ‘ingiustamente il Comune non ha applicato le agevolazioni previste a favore di anziani e portatori di handicap, istituite proprio con la Delib. n. 28 del 1998″; ne va dichiarata la inammissibilità, perchè non risulta che siano stati proposti nei gradi di merito: come la ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – avrebbe dovuto evidenziare riportando i passi delle difese nei quali li avrebbe rappresentati.
Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.600,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010