Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15465 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Biagio Riccio, elett. dom. in Roma, presso lo studio dell’avv.

Massimiliano Terrigno, in viale Parlali n. 44, come da procura a

margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.;

S.G.; D.M.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Brescia 7.3.2014, n. 333/2014

in R.G. n. 1369/2013;

viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona della

Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19 aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Brescia 7.3.2017, n. 333/2014 in R.G. 1369/13, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Cremona 18.11.2013, n. 28/13, già dichiarativa del proprio fallimento, in ciò confermando l’apprezzamento dell’insolvenza, positivamente condotto dal primo giudice e nonostante la contestazione giudiziale del titolo recato in ricorso dagli istanti creditori;

2. per la corte, assumevano valore sintomatico sul punto la persistente inadempienza (a fronte di sentenza di condanna di primo grado, esecutiva), l’esito negativo di esecuzione mobiliare in danno della società, mentre erano prive di portata esimente le produzioni attinenti al patrimonio (senza riscontro) e gli allegati preliminari di vendita (estranei ad un legame con la dimostrazione di risorse per la solvibilità), tenuto conto della esposizione verso le banche e del debito verso Equitalia, per quanto rateizzato;

3. con tre motivi si deduce l’erroneità del provvedimento ove ha: a) trascurato che, oltre al debito contestato, la società non aveva altre esposizioni, stante la rateizzazione del debito con Equitalia, “scaduto ma in pagamento progressivo”; b) omesso di valutare complessivamente anche il patrimonio della debitrice e la sua situazione aziendale; c) ricostruito il credito degli istanti sovrapponendo poste non esigibili e dunque giustificando un’inammissibile decisione officiosa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. l’esame dei motivi, da trattare in via congiunta stante la reciproca connessione, conduce all’inammissibilità del ricorso; osserva invero il Collegio che, per un verso, lo stesso primo motivo espone che le somme riconosciute in sentenza ai due creditori istanti, per quanto contestate con l’appello, superavano ampiamente il limite di cui alla L. Fall., art. 15, comma 9, ascendendo la condanna risarcitoria ad oltre 45 mila Euro; sul punto, inoltre e con riguardo anche all’accertamento dell’insolvenza, il ricorso omette di censurare la sentenza ove, dando conto dell’ulteriore esposizione verso le banche (definita “preoccupante” e pari ad oltre 172 mila Euro), ne registra la contabilizzazione tra le poste esigibili entro l’esercizio successivo a quello del bilancio al 31.12.2012, dunque ad epoca sostanzialmente coeva alla dichiarazione di fallimento (depositata il 18.11.2013);

2. quanto alla contestazione del credito legittimante gli istanti, va peraltro ricordato che è principio costante che “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass. s.u. 1521/2013, Cass. 11421/2014), apprezzamento avvenuto secondo un’insindacabile valutazione del fatto, rimessa al solo giudice del merito;

3. anche quanto all’insolvenza, la contestazione circa la pretesa sufficienza patrimoniale è del tutto generica, avendo la parte omesso di riportare i termini precisi con cui tale ragione sarebbe stata elevata a motivo di reclamo e per quali grandezze comparabili la corte avrebbe frainteso i dati raccolti dall’istruzione del primo giudice, così come appare incongrua l’invocazione di un limite di lettura della L. Fall., art. 5, che, semmai, esigerebbe una situazione di conclamata e formale liquidazione e non di continuità aziendale; comunque, “lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l’imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali, le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un’impresa deve operare. L’insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (Cass. 3371/1977, 4351/1980, 19027/2013, 7252/2014).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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