Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15465 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 21/07/2020), n.15465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15780 – 2019 R.G. proposto da:

ATIESSE s.n.c. di I.A. & C. – p. i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Palermo, alla

via G. Di Marzo, n. 61/b, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Di

Maria che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su

foglio separato allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

ACP GESTIONE s.r.l. in liquidazione – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale su foglio separato allegato in calce al

controricorso dall’avvocato Danila Rocchi ed elettivamente

domiciliata in Roma, al viale Egeo, n. 61, presso lo studio

dell’avvocato Roberta Scarinci.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2446/2018 della Corte d’Appello di Palermo;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Palermo la “Atiesse s.n.c. di I.A. & C.” esponeva che aveva svolto attività di procacciamento d’affari per la stampa e la fornitura di prodotti stampati in favore della “ACP Gestione” s.r.l.; che il corrispettivo dovutole, pari ad Euro 55.892,42, era rimasto insoluto.

Chiedeva che se ne ingiungesse a controparte il pagamento.

2. Con decreto n. 1456/2010 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Con atto di citazione notificato il 28.6.2010 la “ACP Gestione” s.r.l. in liquidazione proponeva opposizione.

Chiedeva tra l’altro dichiararsi la litispendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1456/2010 con il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2009 pendente innanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino.

4. Resisteva la “Atiesse s.n.c. di I.A. & C.”.

5. Con sentenza n. 4602/2013 il Tribunale di Palermo dichiarava la litispendenza e condannava l’opposta alle spese di lite.

6. Proponeva appello la “Atiesse s.n.c. di I.A. & C.”. Resisteva la “ACP Gestione” s.r.l. in liquidazione.

7. Con sentenza n. 2446/2018 la Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

Premetteva la corte che il Tribunale di Palermo aveva ravvisato un’ipotesi di litispendenza – e, per l’effetto, la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1456/2010 e la nullità dello stesso decreto – tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi a sè instaurato ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, preventivamente instaurato, pendente innanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino; che in quest’ultimo giudizio il credito che la “Atiesse” aveva azionato in via monitoria innanzi al Tribunale di Palermo, era stato dalla medesima “Atiesse” eccepito in compensazione del credito che la “ACP Gestione” aveva azionato in via monitoria innanzi al Tribunale di Salerno.

Indi – la corte – evidenziava che il rimedio previsto per le sentenze che pronunciano sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c. senza statuire sul merito, è in via esclusiva il regolamento necessario di competenza; che invero l’accertamento della litispendenza non ha alcuna autonomia rispetto alla pronuncia sulla competenza.

Evidenziava quindi che in dipendenza dell’esperibilità in via esclusiva del regolamento di competenza l’appello doveva reputarsi inammissibile.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Atiesse s.n.c. di I.A. & C.”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La “ACP Gestione” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

9. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. La ricorrente ha depositato memoria.

11. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 42 e 43 c.p.c..

Deduce che con la comparsa con la quale si è costituita nel giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Palermo, aveva chiesto pregiudizialmente dichiararsi l’improcedibilità dell’avversa opposizione e dunque il passaggio in giudicato dell’opposta ingiunzione, atteso che la “ACP Gestione” aveva provveduto all’iscrizione a ruolo dell’opposizione allorchè era decorso il termine di cinque giorni di cui all’art. 645 c.p.c., comma 2.

Deduce quindi che con la sentenza n. 4602/2013 il Tribunale di Palermo, allorchè ha statuito sulla competenza, ha prioritariamente opinato, con riferimento al profilo – pregiudiziale rispetto a quello della competenza – della tempestiva iscrizione a ruolo, per la procedibilità dell’opposizione.

Deduce pertanto che è da escludere che la sentenza n. 4602/2013 costituisca mera pronuncia sulla competenza, sicchè, unitamente al regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., era senz’altro esperibile il rimedio dell’appello.

12. Il motivo di ricorso è inammissibile.

13. Questa Corte spiega che, ai fini dell’impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per “decisione di merito” s’intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia – per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione – risulti che l’esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l’esito definitivo della controversia (cfr. Cass. 28.3.2006, n. 6992; Cass. 21.7.2006, n. 16752: Cass. sez. lav. 24.8.2006, n. 18425).

14. In questi termini l’esperito motivo di ricorso non è nè specifico nè “autosufficiente”, non si conforma, cioè, alle prefigurazioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 6).

Certo si ha riscontro, anche alla stregua delle indicazioni di cui al controricorso (cfr. pag. 3), che la “Atiesse”, allorchè ebbe a costituirsi in primo grado dinanzi al Tribunale di Palermo, ebbe a richiedere la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione, “essendosi proceduto all’iscrizione a ruolo della causa oltre il termine di cinque giorni previsto dall’art. 645 c.p.c., comma 2”.

15. E tuttavia non può non darsi atto di quanto segue.

Per un verso, la s.n.c. ricorrente non ha per nulla rappresentato e non ha per nulla dato “autosufficiente” riscontro della motivazione del primo dictum, della sentenza n. 4602/2013 del Tribunale di Palermo, onde consentire a questa Corte di valutare se la quaestio relativa alla procedibilità dell’opposizione esperita avverso il decreto ingiuntivo n. 1456/2010 sia stata dal tribunale siciliano delibata – o meno – ed, eventualmente, delibata in via incidentale – o meno – in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l’esito definitivo della controversia.

Per altro verso – pur ad ammettere che la quaestio relativa alla procedibilità dell’opposizione esperita avverso il decreto ingiuntivo n. 1456/2010 sia stata delibata dal Tribunale di Palermo in via non meramente incidentale – ben avrebbe dovuto la società ricorrente rappresentare e dare “autosufficiente” riscontro – rappresentazione e riscontro per nulla offerti – di aver poi provveduto a riproporre la medesima quaestio con l’atto di appello (le conclusioni dell’atto d’appello – riprodotte alle pagg. 5 e 6 del ricorso ed a pag. 4 del controricorso – non ne recano menzione), sì che in seconde cure non fosse destinata a rivestir valenza la sola declaratoria di litispendenza.

Per altro verso ancora, siccome del profilo concernente la pretesa improcedibilità dell’opposizione correlato all’asserita tardiva iscrizione a ruolo non vi è riflesso alcuno nella statuizione della Corte d’Appello di Palermo, ben avrebbe dovuto la società ricorrente censurare il dictum della corte siciliana per omessa pronuncia sul punto.

16. Si tenga conto che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità ove sia denunciato – è il caso de quo – un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di precisare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di “autosufficienza” di esso (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; cfr. Cass. 20.8.2015, n. 17049, secondo cui è inammissibile, per violazione del criterio dell'”autosufficienza”, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte; Cass. 20.7.2012, n. 12664; Cass. 20.9.2006, n. 20405; Cass. 13.11.2018, n. 29093, secondo cui i requisiti di contenuto – forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 6), devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di “autosufficienza”).

17. E’ da ammettere quindi che la quaestio relativa alla procedibilità dell’opposizione, abbandonata in seconde cure, sia stata in questa sede irritualmente – ex novo – riproposta.

18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.n.c. ricorrente va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.n.c. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “Atiesse s.n.c. di I.A. & C.”, a rimborsare alla controricorrente, “ACP Gestione” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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