Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15465 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – est. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12946/2009 proposto da:

F.G. (OMISSIS), FE.GI.

(OMISSIS), D.C. (OMISSIS), F.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato

TRAINA Maurizio, con studio in 92010 BIVONA (AG), Via Porta Palermo

111, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

V.S. (OMISSIS), CARIGE ASSICURAZIONE SPA

(OMISSIS), I.S. (OMISSIS), S.G.

(OMISSIS), S.A. (OMISSIS), I.

V., (OMISSIS), I.C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1237/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Terza Civile, emessa il 13/06/2008, depositata il 30/09/2008;

R.G.N. 222/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine il rigetto.

Fatto

I.V. e V.S. (in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui minori Ci. e I.S.), I.C. e S.G. (in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui minori V., N. e C. S.) nonchè I.S. e S.A., convenivano in giudizio avanti al tribunale di Termini Imerese, la Nuova Tirrena S.p.A. (quale compagnia assicuratrice dell’autovettura di proprietà e condotta da F.S.), D.C., Gi., G. e F.A. (quali eredi di F. S.), chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte di In.Ci. (loro dante causa) avvenuta in occasione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) a seguito del quale era deceduto anche F. S..

Si costituiva la Nuova Tirrena S.p.A. chiedendo accertamento di concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti.

Si costituivano, altresì, D.C. (in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori Gi. e F. G.) e F.A., che, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva di F.S. e che fosse a loro favore pronunciata condanna degli attori e del loro assicuratore r.c.a.

Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a. il risarcimento di tutti i danni da essi subiti per la morte del congiunto F.S..

Si costituiva, inoltre, la società Levante Norditalia Ass.ni S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dagli eredi di F.S..

Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno spiegata dagli attori nei confronti della Nuova Tirrena e dei convenuti D.C., Gi., G. e F.A. per intervenuta transazione; rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da D.C., Gi., G. e F.A..

Riteneva il giudice di primo grado che la testimonianza resa da M.G. (carabiniere che si trovava in servizio sui luoghi al momento del sinistro), gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale di Palermo e la documentazione fotografica allegata alla relazione di servizio, consentivano di affermare che l’incidente era addebitabile esclusivamente alla condotta di guida imprudente di F.S..

Avverso la predetta sentenza proponevano appello D.C., Gi., G. e F.A..

Si costituiva la società CA.RI.GE. Assicurazioni s.p.a., nella quale si era trasformata la società Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a. resistendo al gravame.

Rimanevano contumaci I.V., V.S., I.C., S.G., I.S. ed S. A..

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza quivi denunciata, confermava la decisione del tribunale; escludeva che al sinistro avesse potuto dare causa, in qualche misura, anche la colpa concorrente di In.Ci.; rigettava, perciò, il proposto gravame.

Per la cassazione della sentenza riicorrono D.C., A., Gi. e F.G. con tre motivi.

Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati eredi I. e la società CA.RI.GE. Assicurazioni s.p.a..

Diritto

Con il primo motivo i ricorrenti – deducendo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – denunciano che la Corte di merito avrebbe motivato il rigetto del gravame e la esclusione assoluta di colpa di In.Ci. riportandosi alla motivazione espressa nel giudizio di primo grado e senza alcuna valutazione della consulenza tecnica privata di essi appellanti, dalla quale sarebbe emersa una ricostruzione della dinamica del sinistro difforme da quella operata dal giudice del merito sulla scorta di tutte le altre risultanze probatorie in atti.

Il motivo, che in relazione a sentenza ratione temporis disciplinata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., doveva essere assistito dal prescritto quesito di diritto contenente l’essenziale momento di sintesi della censura, deve ritenersi inammissibile per la mancata formulazione del quesito medesimo, il che esime dal rilevare che la proposta censura, se esaminabile, sarebbe stata senz’altro da ritenere manifestamente infondata, poichè essa si risolveva in una mera ed inammissibile quaestio facti, dato che la Corte palermitana, nel ribadire come gli elementi probatori raccolti fossero univocamente idonei ad escludere ogni responsabilità di In. C., ha anche spiegato come (pag. 17 della sentenza) le osservazioni del consulente di parte privata non potevano indebolire il saldo assetto della motivazione di primo grado e le conclusioni conformi del secondo grado.

Del resto, è giurisprudenza assolutamente pacifica che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico.

Con il secondo motivo – deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge in relazione all’art. 2054 cod. civ., – i ricorrenti criticano l’impugnata sentenza perchè, una volta escluso che F.S. potesse essere ritenuto il solo responsabile dello scontro, il giudice dell’appello avrebbe dovuto considerare operante la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ. ed accogliere, perciò, anche le loro istanze risarcitorie.

Il motivo, che pure è assistito da inidoneo quesito di diritto, risulta esso pure manifestamente infondato, poichè l’accertata esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti fa ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ..

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione della legge in relazione all’art. 345 cod. proc. civ., nonchè l’omessa motivazione circa la mancata ammissione in appello sia dell’articolata prova testimoniale, sia di una consulenza tecnica d’ufficio diretta a valutare, tra l’altro, il comportamento del conducente dell’autovettura Opel.

Si osserva che la prova testimoniale è ammissibile in appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., solo ed in quanto ritenuta indispensabile dal giudice e la relativa valutazione non è soggetta a censura del giudice di legittimità.

Allo stesso modo, anche per la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio il potere discrezionale del giudice del merito risulta, nella specie, bene esercitato in presenza dell’accertata esclusiva responsabilità del sinistro, che la Corte territoriale ha ritenuta dimostrata in virtù di tutti gli altri elementi istruttori acquisiti, onde superflua sarebbe stata ogni altra ulteriore indagine.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In mancanza di difese svolte delle parti intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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