Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15464 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22839-2011 proposto da:

O.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. GAIO TESSER;

– ricorrente –

contro

S.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

NUZZACI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LODOVICO FABRIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1432/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Francesco Diroma con delega depositaria in udienza

dell’Avv. Gaio Tesser difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucui, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 11.5.2003, O.O. convenne davanti al Tribunale di Bassano del Grappa S.A. per sentirlo condannare al risarcimento del danno arrecatogli per i gravi difetti nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà.

Il convenuto contestò la pretesa chiedendo in via riconvenzionale la condanna del committente attore al saldo dei lavori per un importo di Lire 33.040.420 oltre accessori.

Con sentenza del 12.7.2007 il Tribunale, sulla base degli accertamenti peritali, determinò in L. 16.213.630 (Euro 8.373,74) il costo dei necessari interventi di ripristino, e pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, considerando un versamento di acconti di L. 72.000.000 (per ammissione del S.) condannò l’ O. al pagamento del saldo nella misura di Euro 8.373,74 su un importo tale di vecchie Lire 107.549.824.

La decisione fu impugnata dall’Onorato e la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 1432/10 del 7.7.2010, in parziale accoglimento del gravame ridusse a Euro 5.575,43 l’importo della somma da versare a saldo, avendo maggiorato con la rivalutazione la somma da detrarre per le riparazioni dei vizi denunziati dal committente (elevandola da Euro 8.373,74 a Euro 12.784,52).

Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d’Appello osservò:

– che le considerazioni svolte dall’appellante sul tenore delle dichiarazioni precedentemente rese dal S. alla PG risultavano prive di spessore trattandosi di dichiarazioni contenenti una mera conferma della tesi sulla natura apocrifa delle ricevute e quietanze prodotte in giudizio dall’ O.;

– che la tesi dell’ O. circa il versamento di acconti per Lire 109.100.000 (ovvero anche per L. 175.100.000) non trovava conforto nella disamina degli atti;

– che dalle dichiarazioni di quietanza del 6.3.1991 e 31.12.1991 (rispettivamente di Lire 5.000.000 e di Lire 33.000.000), nonchè dall’assegno bancario di Lire 6.100.000 e dalle due matrici di assegni di Lire 10.000.000 ciascuna (quietanzate dal S.) risultavano acconti per Lire 64.100.000, importo dunque inferiore alla somma di Lire 72.000.000 riconosciuta fin dall’inizio dal S.;

– che le sottoscrizioni delle altre matrici di assegni risultavano apposte nello spazio superiore e non in calce all’indicazione dell’importo, per cui la firma non poteva valere come sottoscrizione di quietanza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’ O. sulla base di due motivi.

Il S. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valenza attribuita alle dichiarazioni confessorie ex art. 2735 c.c. rese dall’ O. alla Polizia Giudiziaria anche rispetto al quadro probatorio complessivamente emerso all’esito del giudizio di primo grado: sostiene il ricorrente che se la Corte di merito avesse considerato l’ulteriore versamento di Lire 70.000.000 tramite assegni di altri correntisti – di cui il S. aveva dato atto in sede di S.I.T. rese davanti alla polizia giudiziaria, le somme corrisposte (Lire 175.100.000) sarebbero state largamente superiori a quanto convenuto col S. per l’esecuzione dei lavori (Lire 105.040.420). Secondo l’ O., ridurre le dichiarazioni predette ad un mero richiamo si precedenti contestazioni è irragionevole ed incongruo alla luce del tenore letterale, tutt’altro approssimativo di quelle dichiarazioni (che trascrive), anche in relazione alla loro valenza confessoria, considerate anche le circostanze in cui furono rese.

Il motivo è infondato.

La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007 Rv. 596019; Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007 Rv. 593744; Sez. L, Sentenza n. 12467 del 25/08/2003 Rv. 566240).

Inoltre, come già affermato da questa Corte, in ipotesi di sottoscrizione apposta a margine di un documento, l’interpretazione della volontà di adesione della parte, rappresentata dalla sottoscrizione, spetta al giudice di merito per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta (v. Sez. 2, Sentenza n. 16256 del 27/06/2013 Rv. 627032; Sez. 3, Sentenza n. 7764 del 12/07/1991 Rv. 473102).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha preso in esame il contenuto delle dichiarazioni che il S. aveva reso davanti alla Polizia Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari in relazione alla querela di falso da lui proposta in relazione alle sottoscrizioni riguardanti alcune ricevute: ha rilevato la Corte che S. aveva solo inteso confermare nella sostanza la sua tesi circa la natura apocrifa delle ricevute dimesse in giudizio dall’ O., ribadendo, sia pure in termini molto sommari le deduzioni già proposte in corso di causa.

Secondo la Corte d’Appello non era pertanto possibile estrapolare da approssimative affermazioni, rese per di più in maniera del tutto estemporanea ed in un contesto particolare, asserite incongruenze processuali a ben vedere dovute a mere illazioni.

Ancora, la Corte distrettuale, analizzando i documenti prodotti dall’ O., ha considerato che gli acconti documentati (pari a Lire 64.100.000) erano comunque inferiori alla somma ammessa fin dall’inizio dal S., come già rimarcato dal Tribunale e che non poteva attribuirsi valere di quietanza alle sottoscrizioni apposte alle altre matrici di assegni perchè la firma non era apposta in calce alle ricevute ma nello spazio superiore alla matrice.

A fronte delle argomentazioni della Corte d’Appello, del tutto prive di vizi logici, il ricorrente contrappone le proprie, ma, come si è detto, della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è consentito discutere in sede di legittimità sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le sue aspettative e confutazioni.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., e ss nonchè art. 2702 c.c. in ordine alla specifica rilevanza delle matrici di cinque assegni (di cui riporta i numeri di serie). Rimprovera alla Corte territoriale di non avere attribuito alle matrici l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c..

L’assenza di pronuncia sulla querela di falso da parte del Tribunale di Bassano del Grappa e l’assenza di doglianze da parte del S. in grado di appello comportavano il riconoscimento della autenticità dei documenti oggetto della querela. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello non ha tratto le debite conseguenze dall’esito positivo del giudizio di verificazione da lui richiesto e pertanto le sottoscrizioni in questione debbono ritenersi ormai legalmente riconosciute ex art. 2702 c.c., u.p..

Il motivo è inammissibile perchè investe violazioni di legge che non risultano introdotte nel giudizio di merito (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013 Rv. 627045; Sez. 1, Sentenza n. 19164 del 13/09/2007 Rv. 599047).

In ogni caso, come già rilevato nella trattazione della precedente censura, la Corte d’Appello ha motivato del tutto congruamente sulla valenza delle dichiarazioni del S. e quindi non vi è alcuna ragione per porre in discussione la motivazione adottata (stante anche la mancanza di una specifica doglianza sul vizio motivazionale).

In conclusione il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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