Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15464 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 21/07/2020), n.15464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7405 – 2019 R.G. proposto da:

D.S.A.R. – c.f. (OMISSIS) – B.A.T. –

c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati, con indicazione

dell’indirizzo p.e.c., in Taranto, al viale Liguria, n. 89, presso

lo studio dell’avvocato Alessandro Santorufo che li rappresenta e

difende giusta procura speciale su foglio separato allegato in calce

al ricorso per regolamento di competenza.

– ricorrenti –

contro

M.P. e G.V.;

– intimati –

e

S.N.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 8/11.1.2019,

assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 6027/2018 r.g.;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno

2020 del consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Carmelo Sgroi, che, in parziale

accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, ha chiesto

dichiararsi la competenza del Tribunale di Taranto in ordine alla

domanda ex art. 1669 c.c. proposta nei confronti di S.N.,

dichiararsi la competenza del giudice di pace in ordine alla domanda

ex art. 844 c.c. proposta nei confronti di M.P. e di

G.V..

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto notificato in data 30.7.2018 D.S.A.R., proprietario dell’appartamento in (OMISSIS), e la moglie, B.A.T., citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Taranto M.P. e G.V., proprietari dell’appartamento sovrastante, nonchè S.N., costruttore – tramite società a lui facente capo – dell’edificio ove gli immobili erano ricompresi.

Esponevano che dall’appartamento di proprietà M. – G., a motivo delle attività domestiche che vi si svolgevano, provenivano rumori intollerabili in special modo durante talune fasce orarie nell’arco della giornata.

Esponevano che i rumori provenivano inoltre dagli impianti di scarico dell’appartamento M. – G., siccome la destinazione dei vani interni non era corrispondente alle planimetrie autorizzate.

Chiedevano ordinarsi la cessazione delle intollerabili immissioni acustiche e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento del danno ad essi cagionato e derivante dalle intollerabili immissioni pur dipendenti da vizi di costruzione.

2. Si costituivano M.P. e G.V..

Eccepivano l’incompetenza dell’adito tribunale, giacchè competente ratione materiae il giudice di pace.

3. Si costituiva S.N..

Del pari eccepiva l’incompetenza del tribunale.

4. Con ordinanza in data 8/11.1.2019 il Tribunale di Taranto dichiarava la propria incompetenza in quanto competente ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3), il giudice di pace; condannava gli attori alle spese del giudizio.

5. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza D.S.A.R. ed B.A.T.; hanno chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del Tribunale di Taranto con il favore – con distrazione – delle spese.

M.P. e G.V. non hanno svolto difese.

S.N. parimenti non ha svolto difese.

6. Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

7. I ricorrenti denunciano in primo luogo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 e 277 c.p.c.; la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia e per omessa motivazione.

Deducono che il regolamento condominiale inibisce la propagazione oltre certi limiti delle immissioni acustiche; che la domanda è altresì diretta all’inibitoria delle immissioni acustiche dipendenti da un vizio di costruzione ed ascrivibili ex art. 1669 c.c. al costruttore dell’immobile.

Deducono quindi che la causa petendi dell’azionata pretesa non è da ricondurre all’art. 844 c.c., sicchè si fuoriesce dall’alveo dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3).

8. I ricorrenti denunciano in secondo luogo che, con l’ordinanza con la quale ha statuito sulla competenza, il tribunale nulla avrebbe potuto disporre limitatamente alle spese processuali.

9. Il regolamento di competenza va parzialmente accolto.

10. Va in premessa ribadito che l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Suprema Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e consente, pertanto, alla Corte di cassazione di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonchè di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass. (ord.) 24.10.2016, n. 21422; Cass. (ord.) 3.7.2018, n. 17312; Cass. sez. un. (ord.) 11.10.2002, n. 14569).

11. In questi termini devesi, dapprima, dar atto, in linea con quanto ha evidenziato il Pubblico Ministero (cfr. conclusioni pag. 2), che la domanda esperita da D.S.A.R. e da B.A.T., alla luce del letterale tenore dell’iniziale citazione, ove per nulla si riferisce di eventuali previsioni del regolamento condominiale, per nulla rinviene titolo in previsioni del medesimo regolamento, idonee a supportare la domanda inibitoria – risarcitoria correlata alle asserite intollerabili immissioni acustiche.

12. Va ribadito inoltre che l’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3), attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l’inibitoria di cui all’art. 844 c.c., ma anche ove – è il caso di specie – l’azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2015, n. 7330).

13. In questi termini ineccepibilmente il Tribunale di Taranto ha declinato la propria competenza, in dipendenza della competenza ratione materiae del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3), con riferimento all’azione inibitoria – risarcitoria che D.S.A.R. ed B.A.T. hanno proposto nei confronti di M.P. e di G.V., proprietari dell’appartamento sovrastante, da cui provengono le immissioni acustiche asseritamente intollerabili.

14. Tuttavia alla competenza ratione materiae del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3), di certo non è riconducibile l’azione che gli attori hanno proposto nei confronti di S.N., costruttore (tramite società a lui facente capo) dell’edificio ove sono ricompresi e l’appartamento di proprietà di D.S.A.R. e l’appartamento sovrastante di proprietà di M.P. e di G.V., azione che gli stessi attori espressamente riconducono (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18; cfr. citazione, pag. 24) al disposto dell’art. 1669 c.c..

Trattasi evidentemente di domanda ricadente ex art. 9 c.p.c., comma 1, nella competenza del tribunale.

15. Si prospetta dunque la quaestio concernente la possibilità di disamina simultanea – del simultaneus processus – della domanda correlata all’art. 844 c.c., devoluta alla competenza – per giunta – ratione materiae del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3), e della domanda ex art. 1669 c.c., devoluta alla competenza del tribunale ex art. 9 c.p.c., comma 1.

16. Non vi è margine per far luogo alla celebrazione del simultaneus processus ai sensi dell’art. 33 c.p.c. ovvero giusta la “regola” in tema di “cumulo soggettivo passivo” (riflessa nell’art. 103 c.p.c., comma 1).

Pur ad ipotizzare che la domanda correlata all’art. 844 c.c. e la domanda ex art. 1669 c.c. siano connesse, di certo l’art. 33 c.p.c. importa deroga unicamente alla competenza ratione foci (cfr. Cass. 27.11.1987, n. 8813).

17. In pari tempo è da disconoscere che al simultaneus processus si possa far luogo ai sensi dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7, disposizioni alla luce delle quali è da “leggere” il caso de quo e ove è dettato il criterio cosiddetto della prevalenza della cognizione del giudice togato rispetto a quella del giudice di pace.

Invero è da escludere che tra la domanda correlata all’art. 844 c.c., devoluta alla competenza ratione materiae del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3) e la domanda ex art. 1669 c.c., devoluta alla competenza del tribunale, intercorra l’imprescindibile (imprescindibile quanto meno con riferimento all’art. 40 c.p.c., commi 6 ed al 7) vincolo di connessione ex artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c., in special modo sub specie di vincolo di “accessorietà” o di “garanzia”.

D’altronde l’accessorietà delle cause, che per l’art. 31 c.p.c. determina la vis attractiva a favore del giudice competente per la causa principale, ricorre – il che patentemente non è nella fattispecie – quando siano dedotte in giudizio due o più obbligazioni che siano fra loro in rapporto di subordinazione o quando tra le varie domande sussista un rapporto di conseguenzialità logico – giuridica, in forza del quale una delle pretese trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell’altra causa (cfr. Cass. 30.8.1990, n. 9036; Cass. (ord.) 18.3.2003, n. 4007).

18. E’ da escludere al contempo che tra la domanda correlata all’art. 844 c.c. e la domanda ex art. 1669 c.c. sussista un nesso di “pregiudizialità reciproca per incompatibilità” (cfr. Cass. (ord.) 18.12.2008, n. 29580).

Invero gli attori hanno testualmente addotto: “quanto ai fatti narrati, lapalissiana è la ricorrenza di una corresponsabilità” (così citazione, pag. 24).

19. L’impossibilità di far luogo al simultaneus processus impone in conclusione la separazione della domanda correlata all’art. 844 c.c. e della domanda ex art. 1669 c.c..

20. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso per regolamento di competenza va parzialmente cassata l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 8/11.1.2019, assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 6027/2018 r.g..

21. Più esattamente, per un verso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto a conoscere la domanda ex art. 1669 c.c. proposta da D.S.A.R. e da B.A.T. nei confronti di S.N..

La parziale così disposta cassazione dell’ordinanza in data 8/11.1.2019 travolge pur la regolamentazione delle spese processuali limitatamente al rapporto processuale tra D.S.A.R. e B.A.T., da un lato, e S.N., dall’altro, ossia il capo c) del dispositivo dell’impugnata ordinanza.

Il profilo di censura che a tale capo si correla, resta in tal guisa assorbito.

D.S.A.R. e B.A.T., da un lato, e S.N., dall’altro, vanno rimessi dinanzi al Tribunale di Taranto nel termine di legge.

L’articolata valutazione che l’esperito regolamento ha reso necessaria, suggerisce, nel rapporto tra le medesime anzidette parti, la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio, sì che le stesse restino integralmente a carico dei ricorrenti.

22. Più esattamente, per altro verso, va dichiarata la competenza del giudice di pace competente per territorio con riferimento al Comune di Mottola a conoscere la domanda correlata all’art. 844 c.c., proposta da D.S.A.R. e da B.A.T. nei confronti di M.P. e G.V..

Il parziale così disposto rigetto del regolamento di competenza comprende in sè pur il rigetto del profilo di censura, del tutto infondato, concernente la regolamentazione delle spese processuali – concernente, cioè, il capo b) del dispositivo dell’impugnata ordinanza – limitatamente al rapporto processuale tra D.S.A.R. e B.A.T., da un lato, e M.P. e G.V., dall’altro.

Ben vero – a tal ultimo riguardo – si rimarca che nel processo a cognizione ordinaria il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell’art. 91 c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 17.3.2017, n. 7010; Cass. sez. lav. (ord.) 26.6.2019, n. 17187).

D.S.A.R. e B.A.T., da un lato, e M.P. e G.V., dall’altro, vanno rimessi dinanzi al giudice di pace competente per territorio con riferimento al Comune di Mottola nel termine di legge.

M.P. e G.V. non hanno in questa sede svolto alcuna difesa. Nonostante il rigetto nei loro confronti del regolamento di competenza nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto nei loro confronti assunta.

23. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie in parte il ricorso per regolamento di competenza;

cassa parzialmente – pur con riferimento al capo c) del dispositivo – l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 8/11.1.2019, assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 6027/2018 r.g.;

dichiara la competenza del Tribunale di Taranto a conoscere la domanda ex art. 1669 c.c. proposta da D.S.A.R. e da B.A.T. nei confronti di S.N.;

dichiara assorbito il profilo di censura concernente il capo c) del dispositivo dell’impugnata ordinanza;

rimette D.S.A.R. ed B.A.T., da un lato, e S.N., dall’altro, dinanzi al Tribunale di Taranto nel termine di legge;

dichiara, nel rapporto tra le medesime anzidette parti, irripetibili le spese del presente giudizio;

dichiara la competenza del giudice di pace competente per territorio con riferimento al Comune di Mottola a conoscere la domanda correlata all’art. 844 c.c. proposta da D.S.A.R. e da B.A.T. nei confronti di M.P. e G.V.;

rimette D.S.A.R. ed B.A.T., da un lato, e M.P. e G.V., dall’altro, dinanzi all’anzidetto giudice di pace nel termine di legge;

rigetta il profilo di censura concernente la regolamentazione delle spese processuali limitatamente al rapporto processuale tra D.S.A.R. e B.A.T., da un lato, e M.P. e G.V., dall’altro; nulla, nel rapporto tra le medesime anzidette parti, in ordine alle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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