Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15464 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – est. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12481/2009 proposto da:

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROBA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE

CATERINA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE COHPANY S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA,

(OMISSIS), in persona del suo procuratore Speciale Dott.

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI Giuseppe, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 247/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

OSTIA, emessa il 13/10/2008, depositata il 16/10/2008; R.G.N.

1250/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato MELE CATERINA;

udito l’Avvocato GILIBERTI GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

L.P. conveniva in giudizio, avanti al giudice di pace di Ostia, F.R. e la Compagnia Zurich Ass.ni per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), allorchè la sua autovettura, ferma al semaforo, veniva tamponata da altro mezzo che, a sua volta, era stata tamponato dall’autovettura del convenuto.

Il giudice di pace adito accoglieva la domanda Avverso la predetta sentenza proponeva appello L.P. ed il tribunale di Roma, con la sentenza quivi denunciata, rigettato l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Compagnia, condannava l’appellante alla restituzione della somma di Euro 4.800,00.

Ricorre per cassazione L.P. con quattro motivi.

Resiste la Zurich Insurance Company S.A. con controricorso.

Non ha svolto difese in questa sede F.R..

La ricorrente e la resistente società di assicurazione hanno presentato memoria.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che il tribunale, con estrema sintesi ed omettendo ogni riferimento ai fatti di causa, dopo la premessa sulla natura, in generale, delle sentenze del giudice di pace, senza alcun riferimento nè al giudizio nè alla sentenza di primo grado, avrebbe emesso una sentenza nulla per difetto degli elementi e dei requisiti essenziali.

Sostiene che, in base alle risultanze istruttorie, non poteva riconoscersi come spettante alla danneggiata, per spese, un importo maggiore di Euro 3.189,00, per cui della differenza rispetto alla somma corrisposta doveva essere ordinata la restituzione in ragione di Euro 4.800,00.

In relazione alla suddetta censura formula i seguenti quesiti di diritto:

“a) se la motivazione della sentenza emessa dal tribunale in sede di appello di sentenza del giudice di pace possa essere priva dell’esposizione dei fatti dovuta ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto ex art. 132 cod. proc. civ., n. 4”;

“b) se la sentenza del tribunale, a prescindere dal procedimento in primo grado, sia nulla (ex art. 161 cod. proc. civ.) per difetto degli elementi e requisiti essenziali suddetti necessari alla configurazione giuridica della sentenza”.

La censura è inammissibile, innanzitutto, per la sua assoluta genericità, in quanto, non indicando specificamente i punti che il ricorrente intende sottoporre a critica, sostanzialmente devolve al giudice dell’impugnazione il semplice riesame di tutta la vicenda processuale .

Il motivo, inoltre, è anche inammissibile perchè il prescritto quesito di diritto, peraltro plurimo, non risponde ai requisiti indicati all’art. 366 bis cod. proc. civ., dato che la sua formulazione è solo “apparente”, mentre, come è noto, esso deve consistere nella spiegazione dei fatti attraverso l’analisi dei loro elementi e l’indicazione del fatto controverso (Cass., SS.UU., n. 20603 dell’1.10.2007).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Si osserva che il motivo è inammissibile, perchè privo del tutto del quesito di diritto, onde è superfluo aggiungere che la sentenza impugnata ha espresso le ragioni della conferma della sentenza di primo grado.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, e censura l’impugnata sentenza per avere il tribunale accolto la diversa e nuova domanda dell’appellata Zurich Insurance Company S.A. di restituzione di indebito.

Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Non si tratta, infatti, di domanda nuova, essendo pacifici sia il principio a mente del quale nel giudizio di appello non soltanto la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova, essendo essa conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, proponibile per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni; sia la regola che la detta restituzione può, altresì, essere disposta di ufficio dal giudice, atteso che l’art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 38), secondo cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che a seguito della sentenza di riforma vengano meno immediatamente – al fine di scoraggiare successive impugnazioni proposte a scopo dilatorio – sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, conseguentemente rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con la ulteriore conseguenza che il giudice di appello ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, non diversamente da quanto accade nella situazione disciplinata dall’art. 669 novies cod. proc. civ., in cui il giudice, nel dichiarare l’inefficacia del provvedimento cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione precedente (Cass., 21 dicembre 2001, n. 16170; Cass., 13 luglio 2004, n. 12905).

In relazione alla domanda – proposta nella fase di gravame – di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, il giudice di appello opera, invero, quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; da tanto consegue che, se il giudice dell’impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (Cass., 11 giugno 2008, n. 15461).

Nel resto, la censura è generica, perchè non assolve al requisiti di autosufficienza del motivo il fatto che il ricorrente riproduca pedissequamente in copia fotostatica i documenti prodotti e ne riproponga l’esame complessivo in questa sede al fine di ottenerne una lettura diversa da quella effettuata dalla sentenza impugnata.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 113, 115, 116 e 117 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, assumendo che il giudice del merito non avrebbe valutato la documentazione relativa alle spese mediche e fisioterapiche; della suddetta documentazione ripropone la lettura nella sua riproduzione fotostatica; nel quesito di diritto chiede “se il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi dettagliatamente sui motivi d’appello relativi alle prove raccolte e proposti per violazione degli art. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e se sia tenuto a valutare, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., il comportamento processuale delle parti in primo grado quando la questione ha formato oggetto di impugnazione nei motivi di appello svolti”.

Il motivo è inammissibile perchè anche il relativo quesito di dritto è solo apparente e, quindi, inidoneo.

L’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore della Zurich Insurance Company S.A., che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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