Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15463 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Italfrutta Soc. Agr. Coop. s.r.l., in persona del suo legale rapp.te

M.E., elettivamente domiciliata in Roma alla via Rotellini

88 presso lo studio dell’avv. Belli Ermanno dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Mirandola, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in Roma alla via Monte Zebio 37 presso lo studio degli

avv.ti Furitano Marcello e Cecilia dai quali è rappresentato e

difeso giusta procura speciale a margine del ricorso unitamente

all’avv. Marco Zanasi del Foro di Modena;

– controricorrente –

avverso la sentenza 717/05, depositata in data 15.3.05. della

Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

8.4.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte ricorrente che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali;

sentita la difesa svolta per conto di parte resistente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;

Udito il P.G. in persona del dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di liquidazione notificato il 7 dicembre 2000 il Comune di Mirandola contestava alla società Italfrutta coop. a r.l. il mancato versamento di una rata ICI per l’anno 1999. La società adiva la CTP di Modena deducendo di operare nel campo della manipolazione ed alienazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci agricoltori ed aggiungendo che il fabbricato posseduto era strumentale all’attività suddetta per cui non era imponibile ai fini del tributo in questione. La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Comune di Mirandola La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva il gravame. Avverso la detta sentenza la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. I Comune di Mirandola resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ragione di doglianza, svolta dalla ricorrente ed articolata sotto distinti profili per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 3, 5 e 9, D.L. n. 557 del 1993, art. 9 convertito nella L. n. 133 del 1994, L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 156 si fonda sulla premessa che nei fabbricati della Cooperativa si svolgesse prevalentemente l’attività di conservazione e manipolazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci, tutti imprenditori agricoli, con il risultato, per la cooperativa, di completare il ciclo produttivo dei suoi soci. La CTR avrebbe pertanto trascurato che “i capannoni oggetto della pretesa (Ci sono a destinazione rurale ai fini fiscali a (ulti gli effetti, a prescindere dall’accatastamento a catasto fabbricati in categoria catastale diversa dalla categoria (OMISSIS) preteso dall’Ufficio del territorio competente” e la decisione sarebbe errata per non aver riconosciuto la ruralità di fabbricati strumentali alle attività agricole dei soci di una cooperativa, a prescindere dal possesso dei terreni direttamente a capo della cooperativa stessa. La censura non coglie nel segno, alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23-bis, conv.

in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), ai fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta, (tra le tante, Sez.Un. 18565/09).

Giova aggiungere che, solo con riferimento ai fabbricati non iscritti in catasto, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 de 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. (Sez. Un. 18565/09).

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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