Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15463 del 22/07/2015


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 15463 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
QUERINI Silvano, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Giuseppe Piccoli e Stefano Ruggiero, elettivamente domiciliato in Roma, viale della
Pineta di Ostia n. 3, presso lo studio degli Avvocati Pierluigi Guerriero e Vanna Ortenzi;
ricorrente
contro
rappresentati
e difesi, per procura speciale in calce al
BENINCA’ Paolo e RINDER Ursula,
controricorso, dagli Avvocati Alessandro Fabbrini e Michela Reggio D’Aci, elettivamente
domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 288, presso lo studio della seconda;
controricorrente
nonché contro
DITTA MUSSAK O. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimata
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, n.111/2014,
depositata in data 2 agosto 2014.
IL CONSIGLIERE COORDINATORE
Letta la rinuncia al ricorso iscritto al R.G. n. 25551/14, proposto da Querini Silvano, sottoscritta dal
difensore munito di procura speciale, notificata ai contro ricorrenti Benincà Paolo e Rinder Ursula;

ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo il procuratore dei contro
ricorrenti aderito alla rinuncia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 18 luglio 2015
Il Consigliere coordinatore

Data pubblicazione: 22/07/2015

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