Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15463 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20540/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola Di Rienzo n. 111, presso

l’avvocato Azzaro Andrea Maria, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unipol Banca S.p.a., già UGF BANCA S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Boezio n. 4c, presso l’avvocato Cappuccio Ettore, che la rappresenta

e difende, giusta procura per Notaio dott. S.S. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4672/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che conclude per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letta la requisitoria depositata dal pubblico ministero dr. Anna Maria Soldi, che è del seguente tenore:

“1. La (OMISSIS) S.r.l. ricorre per cassazione contro la decisione con cui la Corte di Appello di Roma, rigettando il reclamo, ha confermato la pronuncia con cui è stato dichiarato il suo fallimento previa declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo da essa proposto.

2. Il ricorso appare infondato e non merita, pertanto, di essere accolto.

Innanzitutto infondate si rivelano le censure svolte con i motivi n. 1 e 5 che sono congiuntamente esaminabili in quanto pongono la medesima questione.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il tribunale, nella fase di verifica della ammissibilità del concordato preventivo, è chiamato a valutare la coerenza, logicità e completezza della relazione predisposta dall’attestatore al fine di salvaguardare la idoneità informativa di quest’ultima e, comunque, nell’ottica di verificare se il concordato risulti, non solo giuridicamente, ma anche economicamente fattibile, ovverossia idoneo al perseguimento della sua causa concreta (tanto in conformità a Cass. S.u. 1521/2013).

Muovendo da queste premesse, è allora agevole rilevare come, correttamente, il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, abbiano rilevato la carenza informativa della proposta ed, evidentemente, della relativa attestazione denunciando la conseguente aleatorietà dell’attivo concordatario. Nè può sostenersi come, tanto la questione dei tempi di realizzazione dell’attivo concordatario quanto i profili inerenti la stima del compendio immobiliare ceduto e le garanzie della società garante, ineriscano aspetti della proposta che non potevano essere sindacati dal tribunale essendo appannaggio esclusivo della valutazione di convenienza riservata ai creditori. Appare, infatti, evidente che tutti i profili che, a dire della Corte di merito, non sarebbero stati sufficientemente sviluppati in chiave informativa, sono complessivamente incidenti sulla idoneità del concordato a realizzare la effettiva soddisfazione dei creditori e, dunque, riconducibili nei limiti della cd. fattibilità economica “sindacabile”.

3. Le censure svolte con i restanti motivi si rivelano, in parte, inammissibili ed, in parte, infondate.

Sono inammissibili le censure con le quali il ricorrente si limita a contrastare l’apprezzamento in fatto della corte di merito affermando come, contrariamente a quanto da quest’ultima ritenuto, fosse stata acquisita piena prova del valore del compendio immobiliare di cui si era proposta la cessione concordataria. Infondata si rivela la censura con la quale, genericamente, parte ricorrente lamenta il vizio di motivazione assumendo come non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il credito dell’istituto bancario istante, non fondato su titolo giudiziale, fosse contestato atteso che la sentenza impugnata affronta in modo specifico tale questione fornendo sul punto una motivazione ben al di sopra del “minimo costituzionale” esigibile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella sua nuova formulazione.

Non è, infine, prospettabile la dedotta violazione di legge quanto all’affermazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza della fallita.

La pronuncia impugnata è conforme all’orientamento secondo cui lo stato di insolvenza del debitore “non richiede la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste quando quest’ultimo non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali, alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un’impresa commerciale, anche se l’attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (Cass. Cass. 3371/1977; Cass. 1118/1978; Cass. 4351/1980; Cass. 7252/2014).

Per le ragioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.”;

letta la memoria difensiva depositata da parte ricorrente;

ritenuto che vanno condivisi gli argomenti esposti nella requisitoria, considerando anche: a) che quanto esposto nel punto 2 in ordine ai limiti del sindacato consentito al tribunale circa il presupposto costituito dalla fattibilità della proposta concordataria è conforme all’orientamento, più volte affermato da questa Corte (cfr. tra le più recenti: Cass. n. 11497/14, n. 26329/16; n. 9061/17) e condiviso dal Collegio, secondo cui non è esatto affermare che il controllo sulla c.d.fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, sia in sè vietato al tribunale, potendo invece essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, essendo invece riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto alla alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi; b) che, quanto alla dedotta omessa considerazione della presenza nel fascicolo della reclamante della perizia di stima del complesso immobiliare, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta piuttosto che la Corte territoriale ha condiviso il giudizio di inadeguatezza della valutazione, rilevando come la stessa -contrariamente a quanto affermato dalla reclamante – non trovasse affatto conferma nella stima prodotta dalla banca, di molto inferiore, della quale ha ritenuto di avvalersi tenendo anche presente lo stato di atto e di diritto del complesso stesso; c) che la denuncia di vizio di motivazione in ordine alla mancanza di contestazione del credito vantato dalla banca finanziatrice non è conforme al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012) qui da applicarsi, non indicando fatti dei quali la corte di merito avrebbe omesso l’esame;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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