Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15463 del 21/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 21/07/2020), n.15463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5171 – 2019 R.G. proposto da:
I.L. – c.f. RZZLGU51M28F839V – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Po, n. 24, presso lo studio dell’avvocato Alessandro
Pellegrino che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su
foglio separato allegato in calce al ricorso per regolamento di
competenza.
– ricorrente –
contro
I.R. – c.f. (OMISSIS) –
– intimata –
e
I.N. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato dall’amministratore
di sostegno, M.C..
– intimato –
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma in data 20.11.2018,
assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 52769/2018 r.v.g.;
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno
2020 del consigliere Dott. Luigi Abete;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale Dott. Carmelo Sgroi, che ha chiesto accogliersi
il ricorso per regolamento di competenza, cassarsi l’ordinanza
impugnata e dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma in
composizione collegiale.
Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento reso all’udienza del 27.6.2017, su ricorso di I.R., il Tribunale di Roma fissava termine di novanta giorni perchè, tra gli altri, I.L. facesse luogo all’accettazione dell’eredità, devoluta per testamento, di I.F..
2. Nel termine fissato I.L. non accettava l’eredità.
3. Con ricorso depositato il 10.7.2018 I.L. chiedeva la rimessione in termini per l’accettazione dell’eredità.
4. Con provvedimento del 19.7.2018 il tribunale rigettava il ricorso.
5. I.L. proponeva in data 10.10.2018 reclamo alla Corte d’Appello di Roma.
6. Resisteva I.R..
Tra l’altro, eccepiva l’inammissibilità del reclamo, siccome da proporre al tribunale in composizione collegiale.
7. Resisteva I.N., in persona dell’amministratore di sostegno.
8. Con ordinanza in data 20.11.2018 la Corte d’Appello di Roma dichiarava il reclamo inammissibile e condannava il reclamante alle spese.
La corte puntualizzava che I.L. avrebbe dovuto proporre reclamo al Tribunale di Roma in composizione collegiale.
9. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza I.L.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale ovvero della Corte d’Appello di Roma, in ogni caso con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente.
I.R. e I.N. non hanno svolto difese.
10. Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
11. Il ricorrente deduce innanzitutto che, pur ad opinare per la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, la Corte d’Appello di Roma avrebbe dovuto non già dichiarare inammissibile il reclamo, bensì far applicazione della regola della “translatio iudicii”, siccome operante, alla luce della pronuncia n. 18121 del 14.9.2016 delle sezioni unite di questa Corte, anche in ipotesi di erronea individuazione del giudice competente per grado, e conseguentemente avrebbe dovuto assegnargli termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice reputato competente.
12. Il ricorrente deduce altresì che competente è, comunque, la Corte d’Appello di Roma ex art. 739 c.p.c., comma ; che già in data 10.7.2018 aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il primo provvedimento e siffatta impugnativa era stata definita con il provvedimento del 19.7.2018 dello stesso tribunale; che dunque non avrebbe potuto che proporre reclamo alla Corte d’Appello di Roma.
13. Il regolamento di competenza va accolto nei termini che seguono.
14. Vanno appieno condivisi due specifici rilievi della corte capitolina.
15. In primo luogo il rilievo per cui il provvedimento del 19.7.2018, reclamato innanzi alla medesima corte distrettuale, è da ricondurre alla previsione dell’art. 488 c.c., comma 2, ovvero è da qualificare in guisa di ordinanza di diniego della dilazione del termine già accordato ai sensi dell’art. 481 c.c..
16. Su tale scorta il ricorso che I.L. ha depositato il 10.7.2018, ed al quale ha fatto seguito il provvedimento del 19.7.2018, costituiva istanza di proroga ex art. 749 c.p.c., comma 4, non già impugnativa del primo decreto, id est del provvedimento con il quale il Tribunale di Roma, all’udienza del 27.6.2017, aveva fissato il termine di novanta giorni ai fini di cui all’art. 481 c.c..
Cosicchè per nulla può essere recepito l’assunto (invero formulato in subordine nelle conclusioni del regolamento) del ricorrente secondo cui sarebbe competente la Corte d’Appello di Roma, siccome – prosegue il ricorrente – il ricorso depositato il 10.7.2018 costituiva impugnazione del provvedimento adottato all’udienza del 27.6.2017.
17. In secondo luogo il rilievo per cui il provvedimento del 19.7.2018, recte l’ordinanza di diniego dell’invocata dilazione, dell’invocata proroga, riservata ex art. 749 c.p.c., commi 3 e 4, alla competenza del tribunale in composizione monocratica, era reclamabile al tribunale in composizione collegiale ai sensi dello stesso art. 749 c.p.c., commi 3 e 4.
18. Su tale scorta si reputa, nel segno evidentemente della pronuncia n. 18121 del 14.9.2016 delle sezioni unite di questa Corte (secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”; cfr. inoltre Cass. (ord.) 3.4.2018, n. 8155), che l’erronea individuazione, pur nell’alveo della volontaria giurisdizione (cfr. Cass. 13.1.2017, n. 784), del giudice legittimato a decidere sull’impugnazione è senz’altro idonea a dar corpo ad una questione di competenza (in senso contrario cfr., tuttavia, Cass. 7.12.2011, n. 26375; Cass. (ord.) 5.3.2018, n. 5092), sì da rendere a pieno titolo esperibile il rimedio del regolamento di competenza (cfr. Cass. (ord.) 21.7.2006, n. 16752, secondo cui il regolamento di competenza, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata – anche solo implicitamente – definita).
19. E si reputa, ulteriormente, del pari nel segno della pronuncia n. 18121 del 14.9.2016 delle sezioni unite di questa Corte (e della pronuncia n. 8155/2018), che ha errato la Corte d’Appello di Roma a dichiarare inammissibile il reclamo proposto da I.L. in data 10.10.2018 avverso l’ordinanza del 19.7.2018 del Tribunale di Roma.
La Corte di Roma, viceversa, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, in quanto competente il Tribunale di Roma in composizione collegiale, e disporre per l’operatività del meccanismo della “translatio iudicii”, ossia disporre per la riassunzione del reclamo dinanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale, a tal uopo fissando apposito termine ovvero lasciando, in mancanza, che operasse il termine trimestrale ex lege.
20. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza va cassata l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma in data 20.11.2018, assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 52769/2018 r.v.g..
Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale a conoscere il reclamo proposto da I.L. in data 10.10.2018 avverso il provvedimento assunto in data 19.7.2018 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica.
Le parti vanno rimesse, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale nel termine di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma in data 20.11.2018, assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 52769/2018 r.v.g.; dichiara la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale a conoscere il reclamo proposto da I.L. in data 10.10.2018 avverso il provvedimento assunto in data 19.7.2018 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020