Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15463 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12390/2009 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato CONTI

Claudio, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 18116/2008 del TRIBUNALE di ROMA – SEZIONE

SECONDA CIVILE, emesso il 16/9/2008, depositata il 18/09/2008, R.G.N.

78845/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/05/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’ improcedibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 settembre 2008, ha respinto l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza n. 2246/2006 del Giudice di Pace della stessa città, che aveva rigettato la domanda di pagamento della somma di Euro 1.758,16, quale diritto di credito pecuniario, di natura indennitaria, fatto valere dall’istante a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ..

Avverso della pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, F.M., formulando due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione, circa il giudicato formatosi con la rinuncia agli atti dell’appello ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Oggetto della critica è la ritenuta operatività del giudicato formatosi in altro giudizio, vertente tra le stesse parti, a seguito di rinuncia dell’appellante e conseguente estinzione del processo di gravame, con produzione degli effetti di cui all’art. 310 cod. civ., comma 2.

Tali affermazioni, secondo il ricorrente, sarebbero erronee, a sol considerare la diversità di petitum e di causa petendi delle due azioni, l’una volta ad ottenere il pagamento delle spese e del compenso per la custodia di una autovettura rimossa dalla sede stradale, su iniziativa della polizia municipale, quale corrispettivo contrattuale spettante in base alle tariffe elaborate dal Comune, l’altro al riconoscimento di un importo a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cod. civ..

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma. Deduce che erroneamente l’Ente era stato ritenuto estraneo alle pretese concernenti gli oneri di rimozione e custodia dei veicoli non ritirati, in ragione delle convenzioni dallo stesso stipulate con varie ditte alle quali il servizio era stato appaltato. Il decidente, sbagliando, non avrebbe considerato che la legittimazione del Comune di Roma, con riferimento ai fatti dedotti in giudizio, derivava dal verbale di affidamento redatto dai vigili urbani su apposito formulario predisposto dal Comune.

2 Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto esso è gravemente carente nella parte espositiva. Si ricorda in proposito che, secondo questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., è necessario che nel ricorso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti, o atti del processo, al fine di cogliere il significato e la portata della impugnazione proposta (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. civ. 19 aprile 2004, n. 7392).

3 Ora, nella fattispecie, la narrazione della vicenda processuale è, da un lato, caotica e inutilmente prolissa; dall’altro carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo riportati con la dovuta precisione atti sensibili quali il contenuto del libello introduttivo sia di questo giudizio, che di quello precedentemente proposto; della rinuncia in quest’ultimo intervenuta; dei verbali di affidamento redatti dai Vigili Urbani su formulario del Comune; nè essendo stato indicato in quale parte del fascicolo d’ufficio o di quello di parte tali atti siano rinvenibili: indicazioni assolutamente indispensabili soprattutto ai fini della scrutinio sulla correttezza della ritenuta operatività del giudicato esterno. A ciò aggiungasi che in nessuno dei due motivi trovasi specificata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, laddove, a pena di inammissibilità, non solo questa deve essere individuata, ma neppure è sufficiente un’affermazione apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (confr. Cass. civ., 5 giugno 2007, n. 13066): il che integra un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.

4 Infine del tutto incongrui sono i formulati quesiti che, lungi dal rappresentare una sintesi logico-giuridica della questione, al fine di evidenziare l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e, specularmente, la regola da applicare, secondo la prospettazione del ricorrente (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197), si sostanziano in affermazioni tautologiche e astratte, in quanto prive di riferimenti alla fattispecie concreta e alle ragioni della decisione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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