Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15462 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5379-2012 proposto da:

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. AMALIO MELE;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2491/2011 del GIUDICE DI PACE di

SANT’ANASTASIA, depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – L.G. convenne in giudizio S.A., chiedendo la condanna dello stesso ad eseguire gli adempimenti necessari per la trascrizione a suo nome dell’acquisto di un autocarro che esso attore gli aveva venduto.

Il convenuto resistette alla domanda, assumendo che l’inadempienza era del venditore, il quale non gli aveva consegnato i documenti dell’autocarro necessari per eseguire la trascrizione; chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore a restituirgli la somma di Euro 700,00.

Il Giudice di pace di Sant’Anastasia rigettò la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò il L. a restituire al convenuto la somma di Euro 500,00 previa restituzione del veicolo.

3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L. sulla base di due motivi.

S.A., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, le sentenze emesse dal giudice di pace non sono impugnabili col ricorso per cassazione, essendo invece soggette all’appello ordinario se decise secondo diritto (Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013, Rv. 624782) e all’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3 qualora siano state decise secondo equità, essendo esclusa nei confronti di tali sentenze anche la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Sez. 3, Ordinanza n. 13019 del 04/06/2007, Rv. 597292; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 del 14/03/2012, Rv. 621310).

Non rimane, pertanto, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposta avverso la impugnata sentenza del giudice di pace.

2. – Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA