Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15462 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26215/2018 R.G. proposto da:

G.L., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Aufiero,

con domicilio in Asti, alla Via Mons. Rossi, n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti n. 7458/2018, depositata in

data 28.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.7.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.L. ha proposto ricorso in due motivi avverso l’ordinanza del tribunale di Asti, che, a conferma del decreto emesso dal giudice dell’esecuzione del medesimo ufficio giudiziario, ha ritenuto che il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, non avesse titolo alla liquidazione del compenso per la difesa svolta nell’ambito del giudizio penale n. 443/2016.

Dopo aver premesso che l’opposizione introduce un giudizio di cognizione piena sulla spettanza del compenso, il giudice di merito ha osservato che la parte non aveva depositato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo tale carenza, rilevabile d’ufficio, ostativa per l’accoglimento dell’opposizione, ciò sull’assunto che gravasse sulla parte l’onere di dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per accedere al beneficio.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Con ordinanza interlocutoria n. 21032/2019 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la disposizione, nel prevedere che il giudice dell’opposizione possa richiedere l’acquisizione degli atti necessari per la pronuncia, contempla non una mera facoltà ma un vero e proprio obbligo del giudice, sicchè la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato doveva essere acquisita d’ufficio, non potendo conseguirne il rigetto dell’opposizione.

Il secondo motivo denuncia – genericamente la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale liquidato Euro 1650,00 a titolo di spese processuali, benchè, in applicazione del protocollo d’intesa del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del distretto di Torino, per l’attività svolta (incidente di esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione) spettasse un importo non superiore ad Euro 800,00.

Il tribunale avrebbe inoltre quantificato le spese senza specificare i criteri adottati e senza indicare quanto riconosciuto per ciascuna voce tabellare.

Il ricorso è improcedibile.

Con ordinanza interlocutoria del 6.8.2019 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato e, come si evince dall’atto depositato, già il 4.10.2019 il ricorrente ha richiesto la notifica all’ufficiale giudiziario, per cui a tale data deve ritenersi già effettuata la comunicazione di cancelleria dell’ordinanza interlocutoria.

Il deposito del ricorso, con la relativa notifica è stato effettuato (a detta del ricorrente, per un mero disguido) il 6.2.2020 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di gg. 20 dallo spirare del termine di gg. 60 per la rinnovazione della notifica fissato dall’ordinanza interlocutoria, termine – quest’ultimo – decorrente dalla comunicazione del provvedimento (che può farsi risalire, per quanto detto, a data non successiva al 4.10.2019).

E’ principio più volte affermato da questa Corte che l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso (Cass. 9097/2019; Cass. 1930/2017).

L’improcedibilità del ricorso, che consegue, è rilevabile anche d’ufficio.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero della giustizia svolto difese. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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