Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15462 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11861/2009 proposto da:

MARINA DI PORTOROSA S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato GERACI OLGA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFANO Sergio giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G. (OMISSIS), CURATELA DEL FALLIMENTO BAZIA

GARDENS S.P.A., L.R.D.L.A.A. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

L.R.D.L.A.A. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE

129, presso lo studio dell’avvocato CERTO GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CORRENTI CORRADO con studio in 98051 BARCELLONA

P.G. (ME), VIA S. GIOVANNI 76 giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

MARINA DI PORTOROSA S.R.L. (OMISSIS), CURATELA DEL FALLIMENTO

BAZIA GARDENS S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA –

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/12/2008, depositata l’08/01/2009,

R.G.N. 87/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GERACI OLGA (per delega dell’Avv. ALFANO SERGIO);

udito l’Avvocato PERUGINI BASILIO (per delega de1l’Avv. CORRENTI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso in merito all’accoglimento

limitatamente al quantum del ricorso principale e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

L.R.D.L.A.A. e B.G. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Bazia Gardens s.p.a. e Marina di Portorosa s.r.l., chiedendone la condanna in solido alla realizzazione di tutte le opere necessarie a rendere idonei all’uso i posti barca di cui essi erano titolari, oltre che al risarcimento dei danni subiti per il loro mancato utilizzo.

Dedussero di avere stipulato con Bazia Gardens s.p.a. un contratto di ormeggio e fornitura di servizi portuali, ma di non avere mai potuto utilizzare i relativi spazi perchè la controparte non aveva provveduto a munirli delle opere necessarie e indispensabili a consentirne la concreta fruizione da parte degli utenti.

Marina di Portorosa, costituitasi, contestò le avverse pretese.

II processo, dichiarato interrotto a seguito del fallimento di Bazia Gardens, venne riassunto nei confronti della curatela.

Con sentenza del 27 gennaio 2005 il giudice adito, in accoglimento della domanda, condannò Marina di Portorosa al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di Euro 25.238,95, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Su gravame principale di Marina di Portorosa e incidentale del L.R. D.L. e del B., la Corte d’appello di Messina ha determinato in Euro 16.000,00 la somma di spettanza degli attori, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Per la cassazione di detta pronuncia Marina di Portorosa s.r.l.

propone ricorso, formulando tre motivi e notificando l’atto ad L.R. D.L.A.A. e a B.G. nonchè alla Curatela del Fallimento Bazia Gardens.

Resistono con controricorso i primi due intimati, che propongono altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, nonchè violazione degli artt. 1578 e 1460 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Lamenta che il giudice di appello ha omesso di decidere sull’eccezione, specificamente dedotta nel quarto motivo di gravame, volta a far valere che nell’art. 9 del contratto di ormeggio le controparti avevano espressamente dichiarato di aver preso visione dei posti barca e di accettarli senza eccezioni o riserve.

Aggiunge che, ove il silenzio serbato dal decidente sul punto venisse inteso come implicito rigetto della deduzione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe, in parte qua, comunque censurabile, perchè, essendo il contratto di ormeggio un contratto atipico, avente taluni caratteri della locazione, doveva ad esso ritenersi applicabile il disposto dell’art. 1578 cod. civ., in base al quale era esclusa ogni responsabilità del locatore in caso di vizi della cosa locata conosciuti o facilmente conoscibili dal conduttore. Assume infine che, a fronte del mancato pagamento delle somme contrattualmente stabilite per l’utilizzo del posto barca, l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., non poteva essere tout court rigettata.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente torna a lamentare violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, nonchè violazione degli artt. 1362 e 823 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Le critiche si appuntano contro la conferma della sua condanna al rilascio dei posti barca nella disponibilità delle controparti, laddove nel settimo motivo di appello ella aveva rappresentato come l’atto di sottomissione in base al quale Bazia Gardens aveva occupato le aree demaniali era stato caducato dall’Autorità portuale di talchè ne erano stati travolti anche i contratti di ormeggio.

La fondatezza di tale tesi emergeva del resto a sol considerare che tutti i contratti successivi a quello intercorso tra Bazia Gardens e l’Autorità portuale, citavano questo nelle premesse e prevedevano espressamente che ne avrebbero seguito le sorti.

Aggiunge che l’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 16 dell’atto di sottomissione, era non conforme ai criteri di ermeneutica contrattuale, posto che tale norma prevedeva un diritto di prelazione gratuito, da esercitarsi entro trenta giorni dalla proposta di contratto della concessionaria. Inoltre, opinando come la Corte d’appello, si arriverebbe ad ammettere che dei beni demaniali possano formare oggetto di diritti a favore di terzi al di fuori degli schemi previsti dalla legge, in violazione dell’art. 823 cod. civ..

1.3 Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, seconda parte, ex art. 360, comma 1, n. 4, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Le critiche hanno ad oggetto la liquidazione in Euro 16.000,00 del danno sofferto dagli attori, liquidazione effettuata in via equitativa, avuto riguardo alla dimensione e al periodo dell’ inadempimento, senza che peraltro venisse in alcun modo specificato quale fossero detto periodo e detta dimensione.

2 Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, presentano censure eccentriche e incongrue rispetto alle argomentate ragioni della decisione.

Valga al riguardo considerare, con riferimento ai rilievi segnatamente svolti nel primo mezzo, che la Corte d’appello ha confutato l’eccezione di inadempimento e la deduzione dell’accettazione dei posti barca nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano, osservando che, a tenore dell’art. 9, la parte contraente era obbligata alla loro numerazione e palificazione, prestazioni che non erano state eseguite, con conseguente responsabilità di Portorosa in ordine alla impossibilità di utilizzare gli ormeggi e infondatezza degli assunti formulati in parte qua dall’appellante.

E parimenti, quanto alle deduzioni critiche contenute nel secondo mezzo, ha richiamato, a sostegno dell’infondatezza della linea difensiva della convenuta, il disposto dell’art. 16 dell’atto di sottomissione intercorso tra Marina di Portorosa e l’Amministrazione marittima, in base al quale la prima, subentrata a Bazia Gardens, a seguito di cessione di azienda, nella gestione del porto turistico, aveva l’obbligo di riconoscere ai vecchi utenti, sulla scorta del nuovo atto di sottomissione, i contratti già stipulati con Bazia Gardens.

3 Ora, tali dirimenti considerazioni del giudice di merito sono state del tutto ignorate dall’impugnante, le cui censure sono in definitiva aspecifiche e, non centrando le ragioni della decisioni, non ne scalfiscono l’idoneità a giustificare la scelta adottata in dispositivo. A ciò aggiungasi che le deduzioni in ordine all’esistenza di un mero diritto di prelazione convenzionale in favore dei soggetti che avevano stipulato il contratto con la fallita Bazia Gardens nonchè alla pretesa violazione dell’art. 823 cod. civ., introducono questioni non trattate nella sentenza impugnata e quindi nuove.

Ne deriva che, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, i ricorrenti avevano l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avevano fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ., sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1, 13 aprile 2004, n. 6989).

4 Sotto altro concorrente profilo, va poi osservato che i quesiti di diritto non risultano correttamente formulati.

Si ricorda in proposito che la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della corretta formulazione del quesito stesso, della sua conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonchè della sua rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass. civ. 4 gennaio 2011).

5 Nella fattispecie i quesiti articolati a sostegno degli evocati errores in iudicando – sostanziandosi nella richiesta alla Corte di verificare se la mancata pronunzia su una eccezione ritualmente proposta, costituisca violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e pertanto sia un motivo di nullità della sentenza; se l’accettazione di senza eccezioni o riserve di presunti vizi del posto barca possa, ai sensi dell’art. 1578 cod. civ., escludere la configurabilità di una responsabilità risarcitoria a carico del locatore, e dar corpo alla legittima eccezione, da parte dello stesso, del mancato pagamento dei canoni di ormeggio; se, in caso di revoca dell’atto di sottomissione (…), i contratti di ormeggio stipulati nelle more (…) possano validamente ritenersi vigenti; se la detenzione in via di fatto di posti barca, oggetto dei contratti di ormeggio, legittimi i detentori a pretenderne il rilascio; se sia conforme a diritto l’interpretazione di un atto di sottomissione che disattenda la volontà e l’intenzione delle parti; se sia conforme a diritto l’interpretazione di un atto di sottomissione in base al quale il bene demaniale verrebbe a costituire oggetto di diritti a favore di terzi – si risolvono, a tacer d’altro, nella tautologica e generica richiesta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, senza investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza proporne una alternativa e di segno opposto (confr.

Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4044).

6 Parimenti inammissibile, per incongruità dei quesiti, è il terzo motivo di ricorso.

A chiusura dell’illustrazione della dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., viene invero chiesto alla Corte di verificare se sia sorretto da congruo iter argomentativo una sentenza pronunciata secondo equità che commisuri sic et simpliciter il risarcimento del danno alla dimensione e al periodo dell’inadempimento, cosi contraddittoriamente prospettando, in realtà, carenze motivazionali, e cioè un vizio denunciabile ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Peraltro, in relazione ai dedotti vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, fatti valere con lo stesso mezzo, manca l’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso nonchè della dedotta insufficienza delle ragioni addotte dal decidente a sostegno della liquidazione equitativa operata.

7 L’inammissibilità del ricorso principale comporta, in base al disposto dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 2, l’inefficacia di quello incidentale, tardivamente proposto (confr. Cass. civ. 3, 11 giugno 2008, n. 15483).

8 L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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