Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15461 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1298/2007 proposto da:

COMUNE DI GIULIANOVA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo

studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EDILNOVA COSTRUZIONI SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6 0/2 005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Teramo la società Edilnova Costruzioni snc. di Ciprietti Dino & C. proponeva opposizione avverso quattro avvisi di accertamento, ai fini dell’Ici per gli anni 1998-2001, che l’amministrazione del Comune di Giulianova le aveva fatto notificare per rettifica del valore di terreni di sua proprietà, distinti in catasto con diverse particelle, di complessivi mq. 6.213,400, ricadenti in parte in zona E2.B per insediamenti inerenti al turismo balneare e ricreativo di nuovo impianto; altre in zona E1 per consolidamento e riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, e la rimanente in C.1B cioè di espansione ad utilizzazione prevalentemente residenziale.

Tali appezzamenti erano stati tutti inclusi nel piano regolatore generale, sicchè veniva richiesta la relativa imposta, dal momento che il valore delle aree era stato elevato, mentre la contribuente le aveva indicate come agricole nella relativa dichiarazione del reddito. Essa esponeva che gli atti impositivì erano infondati, atteso che quegli appezzamenti rientravano in zone prive del piano di attuazione, sicchè non erano ancora praticamente edificabili; inoltre il regolamento comunale e la delibera del consiglio riguardanti gli estimi e coefficienti applicati non potevano avere efficacia retroattiva per gli anni anteriori al 2002, in cui quest’ultima era stata adottata; di conseguenza, poichè l’ente accertatore non poteva avanzare alcuna pretesa, la ricorrente chiedeva l’annullamento degli avvisi impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, di cui perciò chiedeva il rigetto.

Quella commissione, in accoglimento di esso, annullava gli atti impositivi con sentenza n. 18 del 2004.

Avverso la relativa decisione l’ente pubblico territoriale proponeva ricorso in appello, cui l’appellata resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 60 del 14.7.2005, osservando che il regolamento e la delibera del consiglio non potevano avere efficacia retroattiva rispetto agli anni d’imposta in questione.

Contro questa pronuncia il Comune di Giulianova ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, che si articolano in più argomentazioni.

La società Edilnova Costruzioni snc. di Ciprietti Dino & C. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non delibava la questione che le era stata sottoposta circa l’applicabilità del regolamento comunale anche retroattivamente rispetto all’anno in cui era stato adottato, e cioè il 2002, ritenendo erroneamente che gli atti impositivi fossero privi di motivazione, nonostante che nemmeno la società incisa avesse addotto una simile doglianza, e cadendo con ciò nel vizio ulteriore di extrapetizione; nè pronunciava in ordine all’ammontare dell’imposta, che comunque era dovuta dalla contribuente, incorrendo peraltro in contraddizione.

Il motivo è fondato.

La CTR ha rilevato che gli avvisi di accertamento non erano muniti di adeguata motivazione, e che questa non poteva comunque basarsi sul regolamento approvato in epoca successiva agli anni d’imposta, avendo esso semmai efficacia soltanto per quello in corso all’epoca della delibera inerente la relativa approvazione.

Gli assunti sono errati.

In realtà dall’esame diretto del ricorso in appello e delle controdeduzioni, certamente possibile anche in questa sede di legittimità, trattandosi di eventuale violazione di norme processuali, che attengono al normale svolgimento del procedimento,e che perciò sono di interesse pubblico, risulta che nessuna delle parti aveva proposto doglianza in ordine alla eventuale carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, per i quali perciò nemmeno poteva ritenersi la novità del relativo motivo, ma si trattava quindi all’evidenza di un vizio di extrapetizione, in cui la CTR era caduta.

Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, artt. 10 e 11, art. 2697 c.c., e art. 156 c.p.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacche il giudice di appello non considerava che l’imposta era dovuta così come determinata dall’ente giusta anche la disciplina di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 59, per la quale il decidente riteneva che il tributo fosse sì applicabile secondo il regolamento, però non con efficacia retroattiva, bensì mediante valutazione dei cespiti da compiere di volta in volta.

La censura va condivisa.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), riconosce al consiglio comunale la facoltà di determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili periodicamente e per zone omogenee; ciò al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Pertanto il regolamento comunale adottato in proposito da quell’ente territoriale, ai sensi dell’art. 52 del medesimo D.Lgs., pur non avendo natura imperativa, tuttavia è assimilabile agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro. Quindi avendo il Comune di Giulianova fatto uso di tale potere, ove l’ammontare dell’imposta come rettificato fosse apparso maggiore del dovuto, era preciso onere della Edilnova costruzioni di fornire la prova della esosità, ovvero erroneità, della pretesa dell’ente, obbligo viceversa non assolto dalla società intimata (V. pure Cass. Sentenze n. 16702 del 27/07/2007, n. 9216 del 2007, n. 124345 del 2005).

3) col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto in ordine alla pretesa irretroattività del regolamento comunale e alla mancata o insufficiente motivazione degli avvisi dia accertamento come ritenuto dal giudice del gravame;

Tale doglianza rimane assorbita da quanto enunciato rispetto ai due motivi come sopra esaminati.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, altra sezione, per nuovo esame,e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei gradi di merito, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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