Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15461 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4568-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Da

Celano N. 110, presso lo studio dell’avvocato Darla Dell’aquila,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Michienzi;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, rappresentato ope legis

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1855/2018 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 08/08/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– è ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna con cui è stata rigettata l’impugnazione proposta da M.G. nei confronti della sentenza del Tribunale di Forlì che aveva respinto l’opposizione ex L. n. 689 del 1981 all’ordinanza-ingiunzione per il pagamento dell’importo di Euro 11.196,10 per illeciti amministrativi a lui ascritti quale presidente dell’Associazione di Promozione sociale “(OMISSIS)”;

– l’opponente aveva sostenuto di non essere il presidente della suddetta associazione all’epoca dei fatti, così come asseritamente risulterebbe da due delibere (una del 25/2/2006 e l’altra del 24/2/2007);

– nondimeno la corte d’appello ha ritenuto, per un verso, che dette delibere non avessero efficacia probatoria, perchè prive di data certa ed in contraddizione fra di loro; per altro verso, che le stesse non fossero opponibili all’Ispettorato del Lavoro, in quanto non trasmesse al R.E.A., come desumibile dal rilievo che nella visura camerale dell’Associazione, prodotta dall’Amministrazione, il presidente della stessa era indicato nella persona del sig. M.;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso l’intimato Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame dell’eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell’appellato, avvenuta oltre il termine dilatorio di 10 gg. prima dell’udienza; eccezione il cui accoglimento avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, indurre la Corte territoriale a ritenere inutilizzabile tutta la documentazione prodotta dall’Ispettorato nel giudizio di appello, compreso il fascicolo di parte di primo grado;

– con il secondo motivo si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2193 e 2195 c.c. nonchè dell’art. 36 c.c. e dell’art. 75 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo applicabile all’Associazione la disciplina della opponibilità degli atti ai terzi dettata dall’art. 2193 c.c. e, comunque, trascurando che le delibere del 25/2/2006 e del 24/2/2007 erano state trasmesse all’Ispettorato prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione;

– i due motivi sono inammissibili, perchè entrambi attingono il primo sotto il profilo dell’utilizzabilità della visura camerale prodotta dall’Amministrazione ed il secondo sotto il duplice profilo dell’applicabilità alle associazioni di promozione sociale della disciplina di cui all’art. 2193 c.c. e dell’omessa considerazione dell’avvenuta comunicazione all’Ispettorato delle delibere assembleari relative alla sostituzione del presidente dell’Associazione (OMISSIS) – solo la ratio decidendi relativa alla ritenuta inopponibilità all’Ispettorato del Lavoro del fatto (la cessazione del sig. M. dalla carica di presidente) rappresentato dalle suddette delibere; non viene, invece, specificamente censurata la ratio decidendi fondata sulla intrinseca inidoneità di tali delibere a provare tale fatto, in ragione della mancanza di data certa e del contenuto illogicamente ripetitivo, e quindi contraddittorio, delle stesse;

– orbene, costituisce principio costantemente affermato che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (cfr. Cass. 18641/2017; id.22753/2011; id.9752/2017);

– l’esito sfavorevole del ricorso e l’applicazione del principio di soccombenza giustifica la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 oltre le spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA