Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15460 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4286-2006 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VERZUOLO 4, presso lo studio

dell’avvocato SOLIMEI LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PALMA PIETRO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA F.

MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato STRIAMI ROSALBA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LOMBARDI CARMINE, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALMA, che si riporta al ricorso;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Avellino C.A. proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento, ai fini dell’ICI per gli anni 1995-98, che l’amministrazione del Comune di (OMISSIS) e aveva fatto notificare collettivamente e impersonalmente anche per conto di eventuali altri eredi di O.A., suo coniuge deceduto, per un terreno ancora intestato al “de cuius”, e che era stato inserito a suo tempo in zona edificabile secondo il PRG, sicchè veniva richiesta un’imposta maggiore di quella versata, oltre agli accessori. Esponeva che la notifica era nulla; tali atti non contenevano la prescritta motivazione; inoltre erano privi dei presupposti, e pertanto, poichè l’ente accertatore non poteva avanzare alcuna pretesa, di conseguenza chiedeva l’annullamento degli avvisi impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza dei ricorsi, di cui perciò chiedeva il rigetto.

Quella commissione, riunitili, li rigettava con sentenza n. 146 del 2004.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva ricorso in appello, cui l’ente pubblico territoriale resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, in riforma di quella impugnata, annullava gli avvisi di accertamento con sentenza n. 167 del 5.7.2005, osservando che gli atti impositivi non erano stati notificati in modo corretto.

Contro questa pronuncia il Comune di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo.

C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dalla controricorrente, avente carattere pregiudiziale, secondo cui la mancata elezione di domicilio nella Delib. n. 59 della giunta comunale relativa alla proposizione dell’atto di gravame ne comporterebbe l’improcedibilità.

Essa è infondata, dal momento che tale dedotta omissione non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della regolarità del gravame.

Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la notifica degli avvisi comunque aveva avuto l’effetto di consentire alla destinataria di svolgere un’adeguata difesa. Inoltre quella notificazione doveva essere ritenuta regolare, dal momento che gli eredi non avevano mai comunicato il loro nominativo, il domicilio e la qualità di successori di O., sicchè la notifica degli avvisi doveva essere effettuata in modo impersonale e collettivo presso quello del dante causa defunto.

Il motivo è fondato.

La CTR osservava che l’avviso di accertamento concernente il 1995 è stato notificato ad O. direttamente secondo la prescritta relata, mentre quelli riguardanti le annate successive erano stati consegnati ad C.A., pur essendo intestati al defunto, nonostante che dovessero essere notificati ai singoli eredi, posto che l’ente impositore era già a conoscenza del decesso dell’originario contribuente, loro dante causa; nè peraltro era stato specificato il titolo, in base al quale quelle notifiche erano state effettuate a mani della vedova.

Gli assunti non sono esatti.

Il D.P.R. 2 9 settembre 1973, n. 600, art. 65 prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell’ultimo domicilio dello stesso il fatto che questi abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, senza alcun cenno al diverso limite temporale di un anno dall’apertura della successione, previsto dalla disciplina processualcivilistica per la validità della notificazione collettiva e impersonale. Perciò si deve ragionevolmente ritenere che il legislatore tributario ha posto un onere di informazione a carico degli eredi, facendo poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di esso, e dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione di O. (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7645 del 31/03/2006, n. 16699 del 2005).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio – posto che la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1 – e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento della maggiore imposta.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo e condanna la controricorrente al rimborso delle spese dell’intero giudizio a favore del ricorrente, che liquida in Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari per ciascun grado di merito, ed Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorario relativamente al presente giudizio, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta Sezione civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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