Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15460 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4650-2012 proposto da:

L.V., (OMISSIS), B.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G A SARTORIO 40, presso lo studio

dell’avvocato MARCO SARAZ, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

– intimati –

M.A.M., (OMISSIS), MO.VI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo

studio dell’avvocato MARIA BERNETTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5454/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato SARAZ Marco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato ADAMO Roberto con delega orale difensore del

resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 19.12.1984 Mo.Vi. e M.A.M., proprietari di un appartamento in (OMISSIS), convennero davanti al Pretore di Palestrina i vicini L.V. e B.R. per sentirli condannare a ripristinare la luce del bagno illegittimamente trasformata in finestra abbassandola a cm 80 dal pavimento.

I convenuti si opposero alla domanda rilevando che già dal 1975, anno di stipula del preliminare di acquisto, esisteva la finestra nelle sue dimensioni attuali, che consentivano di esercitare la veduta e quindi di guardare e sporgersi.

In via riconvenzionale domandarono, a loro volta, la condanna degli attori ad eliminare il portellone applicato sulla porta finestra che dava sul loro balcone e che, in posizione di apertura, impediva la veduta dalla finestra del bagno.

Con sentenza 28.2.2003, il G.O.A. del Tribunale di Roma (a cui erano stati frattanto trasmessi gli atti) accolse entrambe le domande e la Corte d’Appello, con sentenza 29.12.2010, confermò questa decisione rigettando entrambe le impugnazioni, sulla base delle seguenti argomentazioni, per quanto di stretto interesse in questa sede:

– la documentazione prodotta in appello dai L.- B. andava dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, non rivestendo il carattere di indispensabilità, mentre la parte ben avrebbe potuto tempestivamente produrla in prime cure;

– in ordine all’appello incidentale, appariva corretta la decisione di primo grado perchè era stata disposta non già l’eliminazione, ma la mera riduzione del portellone nella misura idonea a non pregiudicare la funzionalità della luce dei convenuti.

I L. B. ricorrono per cassazione con unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. a cui resistono i Mo. – M. con controricorso contenente altresì ricorso incidentale anch’esso sorretto da unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con l’unico motivo i L. – B. denunziano violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 nonchè art. 11 preleggi e della L. n. n. 353 del 1990, art. 90 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. I ricorrenti si dolgono del giudizio di inammissibilità in appello di documenti e prova per testi (planimetria catastale del 1940 e dichiarazione scritta della venditrice dell’immobile, sig.ra C., citata a sua volta come teste) tendenti a dimostrare, rispettivamente, che già dal 1940 la finestra del bagno si presentava nelle medesime dimensioni a cui si riferivano gli attori e che le dichiarazioni dei testi di controparte non erano veritiere. Rimproverano alla Corte di Appello di avere erroneamente applicato alla fattispecie, regolata dal vecchio rito, l’art. 345 c.p.c. nella versione introdotta dalla L. n. 353 del 1990, mentre invece la norma in esame, nel testo in vigore ratione temporis, consentiva le nuove produzioni documentali in appello.

Il motivo è privo di fondamento.

Lo è innanzitutto nella parte riguardante la mancata ammissione di nuove prove, ma per una ragione diversa da quella esposta nella sentenza impugnata.

Come già affermato da questa Corte, il principio di infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale, ricavabile dall’art. 244 c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990 (applicabile “ratione temporis”), coordinato con la regola sull’ammissione dei nuovi mezzi di prova in appello, comporta l’inammissibilità della prova in secondo grado non solo nel caso in cui essa verta sulle medesime circostanze che hanno già formato oggetto dell’analogo mezzo istruttorio espletato nel grado precedente, ma anche quando, malgrado la diversa formulazione dei capitoli, la stessa sia diretta ad integrare o a confortare le risultanze di quella precedentemente acquisita, riguardando fatti connessi a quelli riferiti dai testi e che ben avrebbero potuto essere accertati nel medesimo contesto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17322 del 31/08/2015 Rv. 636224; v. altresì Cass. n. 2805 del 2000; Cass. n. 1100 del 2000).

Sulla scorta dei suesposti principi – che il Collegio ribadisce – si rivela in definitiva corretto il diniego della ammissibilità in appello della prova testimoniale tendente a dimostrare l’inattendibilità dei testi di controparte, ma in applicazione dell’art. 384 c.p.c., u.c. va corretta, nei sensi di cui sopra, la motivazione della sentenza impugnata.

Quanto alla censura sulla mancata ammissione di nuovi documenti in appello, l’infondatezza discende da un’altra serie di considerazioni.

E’ vero che nel presente giudizio, promosso nel 1984, trova applicazione ratione temporis l’art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore a quello riformulato con decorrenza dal 30 aprile 1995 dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52. Ed è vero anche che – come ripetutamente chiarito da questa Corte – detta norma (cioè l’art. 345 c.p.c. vecchia formulazione) ammette la produzione di nuovi documenti in appello, e non introduce regole specifiche sul tempo dell’esercizio della relativa facoltà, di modo che la consente, secondo i canoni generali, fino a che la causa si trovi in fase istruttoria, anche se per effetto di ordinanza collegiale che ne abbia disposto la riapertura (v. Sez. 1, Sentenza n. 12856 del 15/06/2005 Rv. 581211; Sez. 2, Sentenza n. 13301 del 12/09/2002 Rv. 557356; Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 25/02/2002 (Rv. 552516).

Quindi certamente ha errato la Corte d’Appello nel ritenere applicabile ad una causa di “vecchio rito” le rigide preclusioni sulle produzioni documentali introdotte con la riforma del 1990 (del resto, la pronuncia n. 8203/2005 delle sezioni unite, richiamata nella sentenza impugnata, intervenuta in un giudizio introdotto nel giugno del 1996 e riguarda l’interpretazione da dare al disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995).

L’errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello non è tuttavia sufficiente a condurre alla cassazione della sentenza impugnata perchè il ricorrente per cassazione, ove denunci l’esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a una prova per testi, ovvero all’omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di un documento, ha l’onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all’uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo “per relationem” ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006 Rv. 588926; Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 22/02/2001 Rv. 544062).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno assolto solo alla prima parte dell’onere, mentre invece hanno omesso di riportare in allegato al ricorso sia la planimetria del 1940 che quella redatta dal CTU e, soprattutto, di chiarire quale rilievo possa avere nella presente controversia l’immutata larghezza (70 centimetri) della finestra riportata nella planimetria del 1940 e indicata nelle dichiarazioni della signora C. rispetto alla circostanza di fatto dedotta dagli attori a sostegno della domanda di eliminazione della veduta illegittima e cioè l’abbassamento dell’altezza della finestra “ad appena cm 80 dal pavimento”; d’altra parte, un siffatto abbassamento del lato inferiore non è affatto incompatibile con la salvaguardia delle originarie dimensioni dell’apertura, se solo si consideri la possibilità di abbassare anche il lato superiore dell’apertura in misura corrispondente. Sotto questo profilo, la censura pecca di difetto di autosufficienza e quindi deve ritenersi inammissibile.

2 Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso si denunzia la omessa o comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5): la Corte di merito avrebbe omesso di valutare la riproduzione fotografica del portellone applicato sulla porta – finestra, da cui è ben visibile che questo, una volta aperto, si ripiega a ridosso della parete e quindi non va ad impedire il passaggio di luce ed aria attraverso la finestra del bagno dei convenuti.

Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto corretta la disposta riduzione del portellone nella misura idonea ad impedire che questo, una volta aperto, possa togliere la funzionalità della piccola apertura e, quindi, rendere difficoltosa la stessa funzionalità, che è quella di permettere la circolazione dell’aria e l’arrivo della luce nel bagno (v. pag. 11).

Un tale percorso argomentativo è privo di vizi logici e si sottrae pertanto alla censura tipicamente fattuale dei ricorrenti incidentali, i quali attraverso il richiamo ad una documentazione fotografica, sollecitano in sostanza il riesame del merito tralasciando di considerare che la questione da essi sottoposta potrà trovare adeguata valutazione in sede di esecuzione.

In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti e, stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado vanno compensate.

PQM

rigetta i ricorsi con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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