Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15460 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.21/06/2017),  n. 15460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26739/2014 proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO AUGENTI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2844/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

riconvocata, non partecipata, del 16/03/2017 dal Consigliere Dott.

LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2844/21/2014, depositata il 7 maggio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto nei confronti del sig. Q.M. dall’Agenzia delle Entrate, D.P. 2^ di Roma, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2004, per IRPEF ed altro, emesso, secondo il contribuente, in difetto dei presupposti che avrebbero dovuto legittimare l’accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia formalmente “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” quanto alla ritenuta, da parte della CTR, legittimità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente e ciò sia perchè derivante da accertamento basato unicamente su studi di settore espletato nei confronti di società (Punto Immobiliare Massimina S.a.s. di D.S.M. & C.), della quale il Q. e socio, sia perchè detto ultimo accertamento era stato annullato dalla stessa CTR del Lazio con sentenza n. 185/14/2013 del 26 febbraio 2013, passata in giudicato, ciò che il contribuente aveva peraltro tempestivamente eccepito con le proprie controdeduzioni all’avverso atto d’appello dell’Amministrazione finanziaria

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta quindi (con riferimento, sebbene non formalmente espresso, ma chiaro, all’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione da parte della pronuncia impugnata dell’invocato giudicato esterno formatosi a seguito della succitata pronuncia della CTR del Lazio.

Il primo motivo è manifestamente fondato, dovendo intendersi esso formulato, nonostante l’improprio riferimento anche ad insufficienza o contraddittorietà della motivazione, a vizio talmente grave della motivazione della sentenza impugnata tale da concretizzare un vizio di violazione della legge processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) costituzionalmente rilevante, da denunciare, dunque, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ciò risulta desumibile anche dalla censura sviluppata nel motivo seguente, potendosi rilevare che la decisione impugnata mostra di non tenere conto alcuno della questione dell’annullamento con efficacia di giudicato dell’accertamento a monte svolto nei confronti di una delle società di cui il Q. è socio.

La sentenza impugnata avrebbe dunque dovuto in primo luogo verificare detta circostanza di fatto, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 10 novembre 2015, n. 22942; Cass. sez. 5, 16 febbraio 2010, n. 3565), “nella controversia relativa all’accertamento del reddito da partecipazione societaria, qualora la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle dedotte dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizi, ma anche l’identico vizio, specularmente riscontrabile, nel giudizio relativo al socio e manifesta la sua efficacia in quest’ultimo nei limiti del “dictum” sull’unico accertamento”; nonchè verificare se l’accertamento ai fini IRPEF nei confronti del socio – che pare, secondo la decisione impugnata, tenesse conto anche del maggior imponibile accertato induttivamente nei confronti di altra società, S.a.s. Punto Immobiliare Boccea, della quale egualmente il Q. detiene una partecipazione societaria – fosse basato unicamente su studi di settore. Nulla di tutto ciò è dato comprendere dalla scarne righe in cui si estrinseca la decisione impugnata, la cui motivazione, inidonea a rivelare in modo comprensibile la ratio decidendi, si sostanzia pertanto in motivazione apparente e dunque totalmente omessa (cfr., tra le molte, Cass sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. sez. unite 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053).

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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