Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15460 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8171-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO

FUMAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5715/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto sul capo relativo alle spese da S.M., riformando parzialmente la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio della pretesa originariamente portata dalla cartella relativa ad una somma di Euro 7.408,32 da parte dell’ufficio, compensando le spese.

La CTR riteneva errata la decisione sul punto della compensazione, dovendo farsi applicazione del principio della soccombenza e liquidava al contribuente e spese del giudizio in Euro 500,00 per il primo grado ed in Euro 500,00 per il giudizio di appello.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Le parti intimate non si sono costituite.

Il ricorrente prospetta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, nonchè dell’art. 2033 c.c., comma 2. La CTR non avrebbe osservato, nella liquidazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, nè quanto all’indicazione dei valori medi nè di quelli minimi.

Il motivo è fondato.

Va ricordato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione – cfr. Cass. n. 30286/2017 -.

Peraltro, si è altresì precisato che ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione – cfr. Cass. n. 11601/2018 -.

Orbene, risultando dalla stessa sentenza della CTR che l’importo della cartella originariamente emessa a carico del contribuente era di importo pari ad Euro 7.408,32, è evidente che la liquidazione di Euro 500,00 per i due gradi di giudizio è notevolmente inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55 del 2014 – da Euro 5000,00 ad Euro 26.000,00 – nè la liquidazione risulta assistita da alcuna motivazione, ancorchè la tipologia della lite potesse giustificare una notevole riduzione del minimo tariffario in relazione all’esito della stessa.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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