Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1546 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 23/01/2020), n.1546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30227-2018 proposto da:

F.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1804/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

F.W., n. q. di erede di F.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso d accertamento per rideterminazione della rendita catastale di immobile di proprietà del contribuente, sito in (OMISSIS) sito in microzona 19 – Parioli, ha respinto l’appello del contribuente. La CTR ha ritenuto congruamente motivato l’atto impositivo in base alla procedura speciale di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, mancante la prova contraria da parte del contribuente, che si è limitato a contestazioni sul mancato contraddittorio e mancato sopralluogo, contestando che le unità di confronto erano situate in altra microzona (20- Salario Trieste).

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce specie violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ex art. 350 c.p.c., n. 3, in relazione alla carenza di motivazione dell’atto impositvo;

2. Col secondo motivo del ricorso, si deduce violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, ex art. 360 c.p.c., n. 3, data la necessità del sopralluogo e il confronto con immobili analoghi;

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione de classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore dagli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n, 27180 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragion’ che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, r on essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dett3g lata quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che danno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

3.2. L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte cos:. 249/17, cit.).

3.3. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto” nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del

fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. 17. 10403/2019)

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) cine, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivota a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico altre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

3.4. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, a rapporto tra il valore di mercato ed valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostarne-1n ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

4. Col terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla contestazione delle unità di confronto, in quanto situate in diversa microzona.

Questo motivo è infondato, avendo la CTR motivato sul punto e ritenuto ininfluente la diversa collocazione degli immobili presi a confronto in relazione alla tipologia accertativa.

5. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, non essendosi la CTR attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, dichiarato assorbito il secondo, respinto il terzo.

6. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dì legittimità, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR. del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA