Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15459 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5237-2012 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACHILLE SALETTI,

ANGELO PROSERPIO;

– ricorrente –

contro

B.U., T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A. SILVANI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA

GRAZZINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURA GIROLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 838/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato RUSSO Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Bruno CAPPONI, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avvocato GIROLA Maura, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – B.U. e T.G. convennero in giudizio C.F., chiedendo che lo stesso fosse condannato ad arretrare fino alla distanza legale dal confine (rappresentato da una strada denominata “Strada consortile alle vigne”) la parete finestrata e il vano scala realizzati nel suo preesistente edificio, nonchè a risarcire il danno.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Busto Arsizio (Sezione distaccata di Saronno), accogliendo parzialmente la domanda attorea, condannò il convenuto al risarcimento del danno in favore di parte attrice.

2. – Sul gravame proposto da B.U. e T.G., la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannò il convenuto alla demolizione delle parti della sopraelevazione e del vano scala (come individuati dal C.T.U.) edificati in violazione delle distanze legale; confermò nel resto la sentenza del primo giudice.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre C.F. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso B.U. e T.G..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. I resistenti hanno inoltre depositato documenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con i due motivi di ricorso, che – stante la loro stretta connessione – vanno esaminati unitariamente, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 879 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello escluso il carattere pubblico della strada posta tra i fondi delle parti – e, conseguentemente, ritenuto applicabili le norme in tema di distanze legali – esclusivamente sulla base della natura privata della proprietà di detta via, senza considerare l’uso pubblico cui la strada era in concreto adibita.

Le censure non sono fondate.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 979 c.c., comma 2, “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’eccezionale deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni di cui al comma secondo dell’art. 879 c.c.. opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che, nell’ordinamento, ha la nozione di questa categoria di beni, esclusivamente riferibile alle vie o piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico e, perciò, demaniali e soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da “servitù pubbliche di passaggio”, parimenti soggette al regime della demanialità (Sez. 2, Sentenza n. 28938 del 27/12/2011, Rv. 620460; Sez. 2, Sentenza n. 6006 del 05/03/2008, Rv. 602248); una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico – e come tale esente dal rispetto delle norme civilistiche sulle distanze – in presenza di convenzione tra il proprietario e l’ente pubblico ovvero nel caso in cui l’uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l’utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell’acquisto per usucapione (Sez. 2, Sentenza n. 6401 del 24/03/2005, Rv. 581703; Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 16/04/2007, Rv. 596355; Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 26/05/1999, Rv. 526693); la natura pubblica della strada (o dell’uso che, di essa, ne faccia la collettività) va individuata sotto profili strettamente giuridici, così che, in mancanza di specifiche convenzioni tra privati e P.A., la sua destinazione al pubblico transito deve risultare affatto inequivoca, non essendone sufficiente una mera utilizzazione da parte di soggetti, ancorchè diversi dai proprietari, secondo modalità di comportamento “uti singuli”, e non anche “uti cives”, come nel caso di passaggio finalizzato all’accesso ad unità abitative, uffici o negozi ubicati su suoli privati (Sez. 2, Sentenza n. 8619 del 29/08/1998, Rv. 518495).

Ciò premesso, va osservato che, nella specie, avendo i giudici di appello ritenuto sussistente la prova che la strada esistente tra i fondi delle parti è di proprietà privata, era onere del convenuto provare che la detta strada fosse soggetta a servitù di uso pubblico in forza di convenzione tra i proprietari e l’ente pubblico ovvero in forza di un uso pubblico protrattosi per il tempo necessario ai fini dell’acquisto per usucapione.

Il convenuto ha dedotto genericamente che la strada era aperta al passaggio di una pluralità indistinta di persone, ma non ha mai dedotto l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, nè fondata su apposita convenzione stipulata con l’ente pubblico, nè fondata su un uso pubblico protrattosi per il tempo necessario alla maturazione dell’usucapione. Neppure ha dedotto alcuna prova in tal senso, nè documentale (quanto alla convenzione), nè testimoniale (quanto all’uso pubblico), come si ricava dal fatto che nessuno degli articoli della prova testimoniale chiesta in primo grado (riportati alle pagine 3 e 4 del ricorso) verte sull’uso pubblico della strada protrattosi per venti anni. E peraltro, neppure il ricorrente ha lamentato, col ricorso, la mancata ammissione della prova dedotta in quanto decisiva per il giudizio.

Non avendo il convenuto nè allegato nè provato la destinazione della strada ad uso pubblico secondo le figure che, per la giurisprudenza, rendono applicabile l’art. 879 c.c., comma 2, la sentenza impugnata risulta esente dai vizi denunciati col ricorso.

Per completezza, va poi rilevato l’erroneità della equiparazione, prospettata dal convenuto, tra strade consorziali e strade vicinali pubbliche.

Questa Corte ha già affermato che, perchè una strada rientri nella categoria delle strade vicinali pubbliche – da non confondersi con le vie agrarie o vicinali private, formate ex collatione privatorum agrorum e quindi di comproprietà dei conferenti – devono sussistere: a) il requisito del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con una via pubblica, esigenze di pubblico interesse; c) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile. (Sez. 2, Sentenza n. 1168 del 23/04/1974, Rv. 369180).

Non ricorrendo, nella specie, nessuno di tali requisiti, va escluso il carattere pubblico della strada, tale non potendosi ritenere – di per sè – una strada consorziale privata.

2. – Da ultimo, va ritenuta l’inammissibilità dei documenti prodotti in questo giudizio dal resistente, non riguardando essi la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso (uniche ipotesi in cui l’art. 372 c.p.c. ammette la produzione di documenti nel giudizi di cassazione).

Nè la documentazione prodotta – con particolare riferimento al decreto di espropriazione – assume rilevanza sul piano dello ius superveniens, in quanto il decreto di espropriazione prodotto non dimostra affatto il mutato status della strada, occorrendo al tal fine un accertamento di fatto – sia quanto all’oggetto delle particelle di terreno espropriate (secondo la parte che ha effettuato la produzione, l’espropriazione avrebbe riguardano i cordoli della strada privata, e non la strada stessa), sia quanto alla successiva destinazione di esse all’uso pubblico – che è precluso in sede di legittimità.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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