Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15459 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1084-2019 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato Lucio Modesto

Maria Rossi con studio in Caserta, corso Trieste 63;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della Comm. Trib. Prov. di Caserta n. 111/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– è ricorso avverso il decreto presidenziale n. 111/2018 con cui il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ha deciso il ricorso proposto dal signor A.F.;

avverso il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza del requisito di reddito;

– il decreto impugnato ha ritenuto corretta la considerazione ai fini della decisione sull’istanza presentata nell’agosto 2016 del reddito afferente l’anno di imposta 2015 e non quello del 2014 come invece sostenuto dal ricorrente;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo;

– parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 112, perchè, ad avviso del ricorrente, il reddito cui fare riferimento è quello dell’anno per il quale, al momento di presentazione della domanda di ammissione, è già scaduto l’obbligo di presentazione della denuncia;

– nel caso di specie, la domanda era stata presentata il 9/8/2016, assuntivamente prima della scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione dei redditi 2015, con la conseguenza che si dovrebbe fare riferimento al reddito del 2014 e pari a zero;

– il ricorso è infondato;

– costituisce principio consolidato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con il medesimo D.P.R. n. 115, art. 76, comma 3 e art. 79, lett. d), dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perchè esenti o perchè non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonchè delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell’ammissione ove vengano meno le condizioni reddittuali nel corso del giudizio, nonchè, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cfr. Cass. 4429/2017; 19295/2017);

– l’applicazione di detto principio al caso di specie comporta che la revoca sia stata legittimamente disposta, non avendo parte ricorrente contestato l’ammontare del reddito percepito nell’anno 2015 e superiore a quello di Euro 11.493,82 (così aggiornato con decreto del 16/1/2018 in G.U. 28/2/2018 n. 49) nel 2018) entro il quale è riconosciuto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

– del tutto irrilevante ai fini della legittimità della revoca, è il riferimento svolto dal ricorrente (pag. 5 del ricorso) al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per sostenere la necessità del riferimento alla dichiarazione del periodo d’imposta 2014, l’ultima per la quale in data 9/8/2916 erano già scaduti i termini, atteso l’impegno previsto, a pena

d’inammissibilità dell’istanza, dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d), a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente;

– tale previsione avvalora il riferimento all’anno precedente, perchè l’impegno all’aggiornamento della situazione patrimoniale sopperisce anche all’eventuale mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi per non essere ancora scaduto il termine di legge;

– deve, pertanto, ribadirsi l’infondatezza del ricorso che va dunque respinto;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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