Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15459 del 21/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29013/2015 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MAZZOLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA COMELLA ed ANTONIO COMELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5912/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in relazione ad avviso di accertamento per redditi di lavoro autonomo dell’anno d’imposta 2010, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove il proprio appello è stato dichiarato inammissibile dalla C.T.R. in quanto diretto a “riprodurre acriticamente la censura già formulata in sede di ricorso in primo grado, senza formulare alcuna articolata censura nei confronti degli eventuali errori commessi dal primo giudice”;

2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. questa Corte è ferma nell’interpretare in modo non formalistico il requisito della specificità dei motivi posto dall’art. 53 cit. (ex plurimis, Cass. 23053/16, 12067/16, 22781/14), poichè nel processo tributario la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado può ben essere giustificata dal fatto che il dissenso investe la decisione impugnata nella sua interezza (v. Cass. 16136/16, 14908/14);

4. peraltro, è la stessa C.T.R. a dare atto, nello “svolgimento del processo”, che il contribuente, nel riportarsi ai motivi di ricorso, aveva specificamente lamentato “una mancata valutazione delle prove offerte”;

5. la sentenza merita quindi di essere cassata con rinvio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA