Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15458 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DIMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in Roma alla via Pierluigi da Palestrina 63 presso lo

studio dell’avv. CONTALDI Mario dal quale è rappresentato e difeso

giusta procura speciale in calce al ricorso unitamente all’avv.

Franco Batisioni Ferrara;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza 102/18/05, depositata in data 19.1.06, della

Commissione tributaria regionale della Toscana;

nonchè

sul ricorso proposto da:

Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in Roma alla via Pierluigi da Palestrina 63 presso lo

studio dell’avv. Mario Contaldi dal quale è rappresentato e difeso

giusta procura speciale in calce al ricorso unitamente all’avv.

Franco Batistoni Ferrara;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia del Demanio, in persona de Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi

12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza 95/18/05, depositata in data 24 novembre 2005,

della Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

7.4,10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte ricorrente che ha concluso

per l’accoglimento de ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali.

Udito il P.G. in persona della Dr.ssa Antonietta Carestia che ha

concluso per il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi di accertamento nn. 265 e 266 notificati il 27 dicembre 2001 il Comune di Carrara accertò a carico dell’Agenzia del Demanio l’omessa dichiarazione ai fini ICI 1997 in relazione ad una serie di 54 immobili insistenti sul demanio marittimo e liquidava l’imposta evasa altre sanzioni. Proponevano ricorso sia l’Agenzia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando tra l’altro la debenza del tributo per difetto di soggettività passiva in quanto alcuni degli immobili compresi nell’accertamento si appartenevano a terzi e deducendo il diritto all’esenzione dell’imposta per gli immobili detenuti dallo Stato destinati a fini esclusivamente istituzionali. La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, che era stata adita, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal Ministero e respingeva i ricorso proposto dall’Agenzia. Proponevano appello l’Agenzia ed il Ministero ribadendo le tesi esposte in primo grado. Il Comune resisteva riaffermando le proprie posizioni, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva i gravame compensando le spese di giudizio. Avverso la detta sentenza il Comune di Carrara ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve riunirsi ai sensi dell’art. 274 c.p.c., al presente giudizio quello recante il numero di R.G. 13470/06, relativo al ricorso avverso la sentenza 95/18/05 depositata il 24 novembre 05 della CTR Toscana, anch’esso chiamato all’odierna udienza, trattandosi di procedimenti connessi sia soggettivamente, vertendo tra i medesimi soggetti, sia oggettivamente, concernendo avvisi di accertamento, contrassegnati da numeri diversi ma relativi alla stessa imposta ICI per l’anno 1997 in relazione ai medesimi immobili.

Esaurita tale premessa, passando alla prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14), va rilevato che ad avviso del Comune ricorrente la CTR avrebbe sbagliato nel ritenere che la questione della legittimazione ad causam del Ministero sarebbe ininfluente ai fini processuali, essendo unico il ricorso, uniche le memorie ed unico l’appello, e che la partecipazione aggiuntiva del Ministero non avrebbe aggravato la posizione processuale dell’ente territoriale. Ed invero, ciò che rileva – così continua il Comune – è costituito dal fatto che il Ministero non era legittimato in quanto ai sensi del D.Lgt. n. 330 del 1999, art. 65, l’amministrazione dei beni immobili dello Stato compete all’Amministrazione del demanio, persona giuridica diversa dal Ministero. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del T.U. approvato con R.D. n. 1611 del 1933 la C.T.R. avrebbe sbagliato nel ritenere che l’Avvocatura dello Stato potesse rappresentare in giudizio l’Agenzia del Demanio, amministrazione statale organizzata in forma autonoma, indipendentemente dal conferimento di uno specifico mandato.

I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente profili di censura connessi, essendo entrambi fondati sul comune presupposto della peculiarità del rapporto che si è venuto ad instaurare tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

A riguardo, occorre rilevare che l’art. 57 del D.Lgs. citato ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che “Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l’agenzia delle entrate, l’agenzia delle dogane, l’agenzia del territorio e l’agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia”.

Ne deriva, per quel che riguarda la presente controversia, che all’agenzia del demanio, cui a norma del successivo art. 65, è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, sono stati pertanto trasferiti tutti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, facenti capo precedentemente al Ministero.

Ciò premesso, giova aggiungere che, dal punto di vista della legittimazione sostanziale e processuale, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, anche a sezioni unite, in svariate occasioni, affermando, tra gli altri, i seguenti principi. 1) L’agenzia fiscale è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico distinto dallo Stato e non può essere configurata quale organo dello Stato dotato di personalità giuridica, presupponendo tale configurazione che l’attività dell’ente sia direttamente imputata allo Stato medesimo in base a sicure indicazioni normative, qui invece del tutto mancanti. 2) in tema di contenzioso si è verificata una successione a titolo particolare delle Agenzie nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura contrattuale, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processus nei procedimenti introdotti successivamente all’1.1.2001 spetti esclusivamente all’agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria o di altra natura, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia di imposizione fiscale o di determinazione dell’entrata non tributaria trasferiti alle agenzie, quali distinti soggetti di diritto.

Ne deriva pertanto la fondatezza della prima censura mentre deve essere disattesa la seconda doglianza, alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui se è vero che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato costituisce una mera facoltà per l’Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti, è altrettanto vero che non è necessaria una specifica procura (cfr. Sez. Un. n. 3118/06).

Resta da esaminare la terza censura, articolata anch’essa sotto il profilo della violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3) fondata sulla premessa che il regime tributario riferibile agli esercizi compresi tra il 1995 ed il 1997, quale quello per cui è causa, è ben diverso da quello riguardante gli esercizi successivi, con la conseguenza che nel caso di specie deve ritenersi applicabile il D.Lgt. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, nel testo originario in vigore fino al 31 dicembre 1997, secondo cui “per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria, soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario”. Tale testo – così continua il ricorrente – non autorizza alcuna distinzione tra le ipotesi nelle quali la costruzione su suolo sia stata o non sia stata eretta, attribuendo per entrambi i casi al concedente, vale a dire nella specie all’Agenzia, la soggettività passiva dell’imposta.

La censura non coglie nel segno. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in numerose decisioni che, anche nel testo anteriore alla modifica apportata con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58., il diritto di superficie cui aveva riguardo il legislatore era una situazione diversa dalla proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione. Ed invero, in tale ipotesi, esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l’ICI è comunque dovuta, ai sensi di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente, proprietario del suolo, per l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile nè come area edificabile, nè come terreno agricolo, non rientra nel novero di quei beni che l’art. 1 dello stesso decreto legislativo dichiara tassabili ai fini ICI (Cass. n. 18062/02, n. 1419/03, n. 11460/02, n. 10137/00, n. 11776/00). Del resto, l’art. 952 cod. civ., contemplando la costituzione del diritto, di superficie, stabilisce che il proprietario di un fondo può concedere ad altri il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione, acquistandone la proprietà, ovvero può alienare, separatamente dalla proprietà del suolo la proprietà della costruzione già esistente. Il titolare di diritto di superficie sul terreno è quindi, per espressa definizione normativa, proprietario del fabbricato che abbia realizzato in attuazione della facoltà conferitagli; si determina così una scissione orizzontale dell’assetto dominicale, nel senso che il concedente mantiene la proprietà del suolo ed il superficiario acquista la proprietà dell’opera sovrastante. Giova aggiungere che, per effetto della modifica operata, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 detto, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, “soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi…”. Come ha già chiarito questa Corte, tale modifica, che nella sostanza ha eliminato ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, invero, non ha carattere innovativo ma semplicemente esplicativo e chiarificatore della esposta portata originaria del testo del medesimo art. 3. (Cass. 17730/06, n. 242/04).

Tale orientamento è stato ribadito con decisione recente in cui è stato statuito che “..l’edificazione del manufatto rende applicabile, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3 (anche nella formulazione in vigore prima delle modificazioni introdotte a decorrere dal 1 gennaio 1998 con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58), l’ICI a carico del concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto (Cass. n. 8057/08).

Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, deve essere accolto il primo motivo dei ricorsi, vanno disattesi gli altri, le sentenze impugnate vanno cassate nei limiti del motivo accolto. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le cause riunite devono essere decise nel merito con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi introduttivi delle liti proposti dal Ministero. Sussistono giusti motivi per compensare le spese degli interi giudizi tra il Comune di Carrara ed il Ministero e le spese del giudizio di legittimità tra lo stesso Comune e l’Agenzia del Demanio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte riunisce al presente ricorso quello recante il n. 13470/06, accoglie il primo motivo dei ricorsi, rigetta gli altri, cassa le sentenze impugnate nei limiti del motivo accolto, e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, dichiara inammissibili i ricorsi introduttivi delle liti proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Compensa le spese degli interi giudizi tra il Comune di Carrara ed il Ministero e le spese del giudizio di legittimità tra lo stesso Comune e l’Agenzia del Demanio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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